Secondo i giudici lo stop era troppo rigido e non “necessario”, perché igiene e sicurezza si possono garantire con controlli e sanzioni, senza un bando generalizzato.
La decisione: ordinanza “tagliata” nella parte sul divieto
La sentenza è stata pubblicata il 25 febbraio. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dall’Associazione Earth ODV di Roma.
Di conseguenza risulta annullata l’ordinanza sindacale n. 21 del 29 ottobre 2025, ma solo nella parte contestata dalla nota associazione animalista e ambientalista, ossia l’articolo 2, quello che prevedeva il “divieto di accesso con i cani nelle aree giochi e fitness” collocate nei parchi comunali.
In altre parole, il TAR del Lazio non entra nel merito di come debbano essere gestite le regole di convivenza nei giardini. Però dice che, così com’era scritto, quel divieto era un colpo di scure. E non un intervento calibrato.
Ovviamente, tale sentenza rischia di costituire un precedente valido per tutti i Comuni dei Castelli Romani e forse italiani.
L’ordinanza del Comune: igiene e sicurezza come motivazione
Il Comune di Grottaferrata aveva motivato la stretta richiamando ragioni di tutela della salute e dell’igiene pubblica.
Nella ricostruzione riportata in sentenza, l’ordinanza puntava a evitare che deiezioni non raccolte potessero creare una “condizione di estremo disagio per la popolazione” e un “pericolo di infezioni sanitarie”.
E mirava anche a prevenire rischi per le persone legati al “libero vagare degli animali”, attribuito a comportamenti non responsabili di alcuni proprietari, con possibili conseguenze per “l’incolumità delle persone”.
Sono preoccupazioni che il TAR non liquida, anzi, le definisce meritevoli di attenzione, ma contesta il modo scelto per affrontarle.
Il ricorso: “divieto assoluto sproporzionato”
La tesi dell’associazione che ha impugnato l’ordinanza è semplice e comprensibile anche fuori dalle aule: se esistono già regole che obbligano i proprietari a raccogliere e pulire e a tenere i cani sotto controllo, non avrebbe senso vietare tutto e per tutti.
Riporta la sentenza, come monito al Comune di Grottaferrata:
“gli eventuali comportamenti violativi delle indicate prescrizioni normative ben avrebbero potuto essere fronteggiati mediante l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione”.
Secondo l’associazione, quindi, il problema non è la tutela di igiene e sicurezza. Il problema è la misura scelta: un divieto “assoluto” che finisce per colpire anche chi rispetterebbe le regole.
Perché il TAR boccia lo stop: “non era necessario”
Il cuore della sentenza è qui. Il TAR spiega che un’amministrazione può intervenire per proteggere interessi pubblici, come il decoro o la sicurezza. Però deve farlo con misure ragionevoli e proporzionate. E, soprattutto, deve scegliere lo strumento meno gravoso possibile.
Applicando questo criterio al caso di Grottaferrata, i giudici riconoscono che l’ordinanza era “idonea” a perseguire gli obiettivi. Ma la bocciano su un punto decisivo: la necessità. In sostanza, non era l’unica strada praticabile.
Il passaggio più chiaro è quando il TAR definisce il divieto “generico” ed “eccessivamente limitativo” della vita quotidiana. Un divieto che:
“risulta essere eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone e della libera esternazione della loro personalità”.
Cosa cambia adesso nei parchi di Grottaferrata
Dopo l’annullamento dell’articolo 2 dell’ordinanza, cade quindi il divieto generalizzato di accesso con i cani nelle aree giochi bimbi e fitness all’interno dei parchi comunali. Questo non significa “liberi tutti”. Significa che non può restare in piedi uno stop indiscriminato.
Restano centrali i comportamenti concreti:
- tenere il cane sotto controllo
- raccogliere e rimuovere le deiezioni
- evitare situazioni di rischio o disturbo.
E, dal lato del Comune, organizzare vigilanza e sanzioni quando qualcuno trasforma un giardino pubblico in una zona franca.
Una sentenza che parla anche ai Castelli Romani
La vicenda nasce a Grottaferrata, ma il tema è comune in molti Comuni dei Castelli Romani: come far convivere famiglie, bambini, sportivi e proprietari di animali negli stessi spazi verdi.
Il TAR del Lazio manda un segnale equilibrato. Igiene e sicurezza restano obiettivi legittimi. Ma le regole devono essere mirate.
E soprattutto devono distinguere tra chi rispetta i doveri e chi li ignora. Perché, come emerge tra le righe della decisione, un divieto totale è la soluzione più semplice. Non sempre è quella giusta.
Il Comune di Grottaferrata ha facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia Amministrativa, contro tale sentenza di primo grado del TAR.
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