Il Consiglio di Stato ha infatti nuovamente respinto la richiesta della Società di Gestioni Immobiliari di obbligare il Comune di Aprilia a prendere in carico il Palazzetto dello Sport realizzato nell’ambito di una convenzione urbanistica, confermando così la precedente decisione del TAR di Latina dello scorso dicembre.
La vicenda del Palazzetto dello Sport di Aprilia
Al centro della controversia c’è il nuovo Palazzetto dello Sport di Aprilia edificato dalla Società di Gestioni Immobiliari, nota come Sogeim. L’opera rientra in un piano di lottizzazione previsto da una convenzione urbanistica firmata negli anni scorsi con il Comune di Aprilia.

Secondo la società, una volta completati i lavori, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere al collaudo definitivo e alla presa in carico dell’impianto sportivo.
Questo passaggio è fondamentale. Significa che il bene diventa formalmente nella disponibilità del Comune. E consente anche lo svincolo della garanzia fideiussoria prestata dal costruttore.
Il Comune di Aprilia, però, ha segnalato alcune carenze. In particolare, con una nota del 15 settembre 2025 ha evidenziato documentazione incompleta che non consentiva di chiudere positivamente il collaudo.
Successivamente, il collaudatore ha chiesto alla società di “procedere quanto prima all’adeguamento impiantistico necessario e alla produzione delle certificazioni di legge come ivi riportato”.
Il ricorso della società e la posizione del Comune
Sogeim si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione di Latina. Ha chiesto che fosse accertato l’obbligo del Comune di prendere in carico il Palazzetto. E ha domandato anche il risarcimento dei danni per il ritardo.
La società ha sostenuto di aver completato l’opera. Ha evidenziato che alcune criticità erano state già superate. E ha ritenuto che il comportamento dell’amministrazione stesse causando un danno economico, legato anche al mancato svincolo della fideiussione.
Il Comune di Aprilia ha invece difeso la propria posizione. Ha ribadito che il collaudo non poteva dirsi concluso positivamente. In particolare, restavano da completare alcuni interventi sull’impianto antincendio. Si tratta di un aspetto centrale per la sicurezza e per l’utilizzo pubblico della struttura.
La decisione del TAR di Latina
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Il TAR di Latina a dicembre scorso ha respinto la richiesta cautelare della società. In questa fase il giudice non entra nel merito definitivo della causa. Valuta però se ci siano i presupposti per un intervento urgente.
Secondo il tribunale, non emergeva un quadro tale da giustificare una misura immediata. I giudici hanno osservato che, dal confronto tra i verbali di collaudo di aprile e luglio 2025, non risultava un giudizio finale positivo sull’opera.
In particolare, restavano questioni legate all’impianto antincendio. Il TAR ha sottolineato che tali interventi, pur non essendo di importo elevato rispetto al valore complessivo dell’opera, riguardano “una componente strutturale essenziale per la fruibilità del Palazzetto da parte del Comune”.
Quanto al danno lamentato dalla società, il tribunale ha evidenziato che si tratta di un pregiudizio di natura economica. E quindi non irreparabile.
L’appello al Consiglio di Stato
Sogeim ha impugnato l’ordinanza davanti al Consiglio di Stato. Ha chiesto la riforma della decisione del TAR e il riconoscimento dell’urgenza.
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio il 26 febbraio 2026, ha però respinto l’appello cautelare. I giudici hanno richiamato il punto centrale già evidenziato in primo grado.
Nell’ordinanza si legge che
“non sussistendo il periculum in mora derivante dal mancato collaudo delle opere da parte del Comune, alla luce dei pregiudizi, comunque, di carattere meramente patrimoniale dedotti da parte appellante”
l’appello deve essere respinto.
In altre parole, per il Consiglio di Stato non c’è un danno imminente e irreparabile che giustifichi un intervento urgente. Le eventuali conseguenze economiche potranno essere valutate nel prosieguo del giudizio.
Sicurezza e interesse pubblico al centro della decisione
Un passaggio importante riguarda l’interesse pubblico. Il TAR aveva già osservato che, nelle condizioni attuali, l’opera non risulta pienamente fruibile dalla collettività. Questo aspetto pesa nella valutazione.
Finché non vengono completati gli adeguamenti richiesti, soprattutto sull’impianto antincendio, il Palazzetto non può essere considerato pronto per l’utilizzo pubblico.
La vicenda giudiziaria, dunque, non si chiude qui. La decisione riguarda solo la fase cautelare. Il merito della controversia sarà affrontato in seguito. La data non risulta essere stata fissata.
Per ora, però, resta fermo un punto. Il Comune di Aprilia non è obbligato, in via urgente, a prendere in carico il Palazzetto dello Sport. E la società dovrà attendere l’esito definitivo del giudizio per vedere riconosciute le proprie ragioni.
A rimetterci al momento sono soprattutto i cittadini di Aprilia che vedono quella specie di “cattedrale nel deserto” che doveva rilanciare lo sport locale e non capiscono perché non si possa accedervi.
Come non capiscono perché tutte le strade di quella zona, oggi recintate, non possano finalmente essere usufruibili.
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