È questo il cuore della vicenda che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha messo sotto la lente con una sentenza del 27 febbraio.
La proprietà aveva chiesto ai giudici:
l’annullamento: della Determinazione Dirigenziale n. 385 del 09.07.2024, emessa dal Comune di Castel Gandolfo, con cui è stata dichiarata l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e delle aree di sedime, realizzate sull’immobile sito in Via Spiaggia del Lago n. 28/A, destinato ad attività commerciale, denominato “Angolo Verde”, per complessivi mq 3.240.
Lo storico ristorante, che ora ha demolito tutti gli abusi contestati, si trova in un’area molto apprezzata, con presenza di parcheggi lungo la strada, oltre ai parcheggi interni offerti dalla struttura ricreativa, e uno stabilimento balneare.

La mossa del Comune: “acquisizione” dopo l’ordine di demolizione
Secondo gli atti, il Comune di Castel Gandolfo ha dichiarato l’“avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale” delle opere considerate abusive e delle aree collegate, ossia il locale conosciuto come “AV, Angolo Verde”.
Non si parla di un semplice provvedimento amministrativo qualunque. Nel linguaggio comune, è come se il Comune avesse detto: dopo un ordine di demolizione rimasto senza effetto, quel bene ora passa a noi.
L’area indicata in questa sotto specie di ‘esproprio’ è ampia: 3.240 metri quadrati complessivi, con dentro un complesso usato per la ristorazione.
Il TAR descrive un ristorante di circa 224 mq e una tettoia di circa 110 mq. Il punto chiave è che l’acquisizione viene collegata a una precedente ordinanza di Demolizione del 12 luglio 2022, che secondo il municipio sarebbe rimasta “inottemperata”, cioè non rispettata nei tempi.
La risposta della proprietà: “Abbiamo demolito tutto l’abuso”
La proprietà ha impugnato l’atto del Comune di Castel Gandolfo e ha chiesto l’annullamento dell’acquisizione.
Nel corso del giudizio, però, ha aggiunto un elemento decisivo: sostiene di aver avviato e poi completato la demolizione delle opere contestate.
In una relazione tecnica depositata, si legge che la tettoia sarebbe stata rimossa e che delle parti abusive, a un certo punto, sarebbe rimasta solo una porzione ridotta.
Poi, poco prima dell’udienza, la versione si fa ancora più netta.
“la parte rappresenta di aver “proceduto alla demolizione dell’intero manufatto abusivo” e che “l’immobile, ad oggi, si presenta libero da qualsivoglia costruzione”
(Presenta quindi) richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere “stante la demolizione del manufatto abusivo”
Come dire: se non c’è più nulla, perché il Comune dovrebbe tenersi l’area come “sanzione”? È questa, in sostanza, la linea della proprietà, che chiede al TAR di considerare chiusa la controversia.
Perché il TAR non archivia: il nodo del “troppo tardi”
Il TAR, però, non ha chiuso il fascicolo, spiegando perché, con un passaggio che pesa come un macigno per chi spera che la demolizione cancelli tutto.
Scrivono i giudici nella sentenza:
La demolizione delle opere abusive è intervenuta in un momento in cui il manufatto (e relativo sedime) era già transitato al patrimonio comunale. Il bene ormai non era più nella proprietà della ricorrente.
L’obbligo di demolire il proprio manufatto entro il termine fissato dall’Amministrazione dopo la scadenza
di tale termine viene meno ed è sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all’Amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo.
Come dire: hai aspettato troppo e non potevi più demolire, perché l’immobile non era più di tua proprietà.
C’è infatti da tenere presente che una volta passato di proprietà del Comune, è il Consiglio comunale a decidere se continuare con la demolizione o lasciare in piedi le opere per utilizzarle per scopi sociali.
Scrivono ancora i giudici:
“resta la possibilità di un’ulteriore interlocuzione con il privato per un adempimento tardivo dell’ordine di demolire, che non comporta il sorgere di un diritto di quest’ultimo alla ‘retrocessione’ del bene, né fa venire meno la sanzione pecuniaria irrogata”.
Cioè, l’unica cosa che può fare il privato è chiedere lui di demolire gli immobili abusivi, per contenere le spese. Ma deve essere autorizzato dal Comune. E comunque la demolizione non sana le sanzioni (acquisizione e multe).
Il Tribunale chiede altri atti al Comune
I giudici del TAR del Lazio hanno però lasciato un piccolissimo spiraglio aperto per la (ex) proprietà dell’immobile abusivo, rivolgendosi al Comune di Castel Gandolfo
“che sarà tenuto a confermare se effettivamente vi sia stata l’integrale demolizione degli abusi e a precisare se eventualmente siano stati adottati ulteriori provvedimenti in relazione al lotto oggetto di acquisizione in conseguenza dell’attività di ripristino che la ricorrente deduce di aver posto in essere”.
Il Comune di Castel Gandolfo avrà 30 giorni per rispondere alle richieste del Tribunale.
Prossima tappa: udienza di maggio
La partita, quindi, resta aperta, anche se tutto ora è nelle mani dell’amministrazione gandolfina.
Il TAR ha rinviato la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 5 maggio.
Lì si capirà se la demolizione rivendicata dalla proprietà cambierà davvero le carte in tavola oppure se l’acquisizione resterà ferma, con il Comune destinato a mantenere la disponibilità dell’area sul Lago Albano.
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