E il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, chiamato in causa dai proprietari, ha confermato il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo ubicato in un’area indicata negli atti come “Appia Antica”, insieme a una porzione di terreno considerata pertinenziale. Prevista anche una sanzione economica da 20mila euro.
La sentenza è stata pubblicata il 2 marzo.
L’ordine di demolizione del 2016
La storia parte da un’Ordinanza di demolizione del 7 aprile 2016, quindi quasi 10 anni fa.
Secondo quanto ricostruito dai giudici, il Comune di Ariccia ha poi accertato l’“inottemperanza” – ossia la mancata esecuzione – di quell’ordine con un verbale della Polizia Locale del 1° dicembre 2016.
Da lì, l’amministrazione comunale è arrivata al passaggio successivo previsto in questi casi: se non si demolisce, l’ente può acquisire l’opera abusiva al patrimonio pubblico.
Non proprio velocissimo il Comune, che ha formalizzato l’atto nel luglio 2024.
Nel provvedimento, il Comune di Ariccia ha dichiarato “l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale” delle opere abusive e dell’area collegata, per un totale di 750 metri quadrati. E ha aggiunto una sanzione da 20.000 euro.
Il ricorso dei proprietari: “Il Comune ha preso troppo terreno”
A impugnare l’atto sono stati i due proprietari dell’immobile. Il punto contestato non era tanto l’abuso in sé, quanto l’estensione dell’area acquisita.
Infatti i proprietari hanno chiesto l’annullamento
“nella parte in cui ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di area di mq 750, ulteriore rispetto a quella di sedime degli abusi”.
Tradotto: per loro il Comune avrebbe potuto “prendere” la parte occupata dalla costruzione, ma non anche tutta quell’area circostante.
La critica principale era sulla motivazione. Secondo la difesa dei ricorrenti, per esigenze operative legate a mezzi e cantieri sarebbe bastata un’occupazione temporanea. Non un trasferimento stabile della proprietà.
La risposta del TAR: motivazione sufficiente e calcolo coerente
Il TAR del Lazio, però, non ha seguito questa lettura.
I giudici spiegano che, quando il Comune acquisisce non solo l’edificio abusivo ma anche un’area ulteriore, deve indicare come arriva a quella superficie. E, secondo il Collegio, Ariccia lo ha fatto.
Il punto chiave sta nel criterio usato dal Comune per calcolare l’area “in più”.
Il TAR evidenzia che l’amministrazione ha richiamato le regole urbanistiche della zona interessata, indicata come zona E3 (“Zone rurali speciali”).
Scrivono i giudici:
“stante l’estensione della superficie abusivamente edificata, pari a mq 75,10, il provvedimento ha quindi disposto l’acquisizione di complessivi mq 750, misura corrispondente al limite massimo del decuplo stabilito”.
In pratica, partendo da quel parametro e dalla dimensione della superficie abusivamente edificata (75,10 mq), il Comune di Ariccia ha disposto l’acquisizione fino al limite massimo consentito, cioè 10 volte tanto, arrivando così a 750 metri quadri.
Nella sostanza, per i giudici l’atto regge perché il Comune “ha specificamente motivato che trattasi dell’area necessaria… alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva”.
E, aggiunge la sentenza, la parte ricorrente non ha dimostrato che l’area scelta fosse più grande del necessario.
“Non si capisce quali terreni”: la planimetria, secondo il TAR, chiarisce tutto
C’era poi un secondo argomento.
I ricorrenti sostenevano che l’area non fosse indicata con precisione, perché nel provvedimento si parlava in modo generico di particelle catastali.
Anche qui il TAR ha respinto le contestazioni.
Il motivo è pratico: la porzione aggiuntiva di terreno sarebbe “chiaramente individuata nella planimetria allegata”, rappresentata “in giallo e delimitata da una linea di colore rosso”. Per il Collegio, quindi, non c’è incertezza su cosa sia stato acquisito.
E un dettaglio conta: l’aggiornamento catastale, per i giudici, non è una condizione che rende valido o invalido il provvedimento. Può arrivare anche dopo, per sistemare la trascrizione.
Il “terzo proprietario” e le spese: l’ultima carta non passa
Nella fase finale del giudizio, i ricorrenti hanno anche sostenuto che l’area circostante sarebbe intestata a un altro soggetto. Ma qui il TAR non entra nel merito: questa contestazione viene ritenuta tardiva e quindi non valutabile.
Risultato: ricorso respinto. E, oltre alla sanzione già prevista dal Comune, arriva anche il conto del processo. Il TAR ha condanna i ricorrenti a pagare al Comune di Ariccia 1.500 euro di spese legali.
Cosa cambia ora: un caso che fa scuola nei Castelli
La sentenza conferma una linea chiara. Quando un ordine di demolizione resta lettera morta, il Comune può arrivare all’acquisizione. E può includere anche un’area pertinenziale, se spiega bene il criterio con cui la determina.
In questo caso, il TAR ha detto che Ariccia lo ha fatto. E la “casa abusiva” indicata negli atti come realizzata in area “Appia Antica” resta, giuridicamente, nelle mani del Comune di Ariccia.
Gli ex proprietari hanno ancora la possibilità di ricorrere all’ultimo grado della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato.
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