I giudici tributari hanno infatti respinto il ricorso contro un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo non dimostrata la reale provenienza di decine di migliaia di euro transitati sui conti correnti della donna.
L’origine del controllo fiscale
Il caso nasce da una verifica della Guardia di Finanza su quattro conti correnti bancari riconducibili alla contribuente, tre dei quali cointestati con il marito.
Il controllo riguardava il periodo tra il 2017 e il 2021 e ha portato alla redazione di un verbale di constatazione.
Dall’analisi delle movimentazioni bancarie relative al 2018 sono emerse entrate per oltre 135mila euro.
Dopo un primo confronto con la contribuente, una parte delle operazioni è stata ritenuta giustificata. Il totale delle somme considerate non spiegate è stato così ridotto a circa 92mila euro.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’avviso di accertamento ridimensionando ulteriormente l’importo contestato.
Secondo il Fisco, alla contribuente doveva essere attribuito un reddito non dichiarato di circa 55mila euro. Di questi, quasi 47mila derivavano da movimenti bancari ritenuti non giustificati.
La donna, infatti, nel 2018 non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi, pur risultando titolare di piccoli redditi da lavoro dipendente e da proprietà immobiliari.
La difesa della contribuente
Nel ricorso la contribuente ha sostenuto che tutte le movimentazioni contestate avevano una spiegazione. Secondo la sua versione, la maggior parte dei versamenti derivava da un’operazione immobiliare.
In particolare, la donna ha affermato che quei pagamenti erano collegati alla vendita di un immobile situato ad Ardea.
La trattativa sarebbe stata regolata da un compromesso firmato nel gennaio 2018 con una società interessata all’acquisto.
Nel documento, ha spiegato la ricorrente, era previsto che il prezzo – pari a 320 mila euro – potesse essere pagato con bonifici periodici, effettuati nel tempo fino al saldo finale.
Sulla base di questa ricostruzione, la contribuente ha chiesto ai giudici di annullare l’accertamento o, in subordine, di ridurre drasticamente l’importo contestato.
Le verifiche sulle movimentazioni
Il tribunale ha esaminato nel dettaglio le giustificazioni fornite dalla contribuente.
In base alla normativa fiscale, i movimenti sui conti correnti possono essere considerati reddito non dichiarato se il contribuente non dimostra con precisione la loro origine.
Per superare questa presunzione, spiegano i giudici, è necessario fornire una prova puntuale per ogni singola operazione bancaria.
Nel caso in esame, molte delle somme contestate sarebbero state pagate dalla società interessata all’immobile di Ardea. Tuttavia la documentazione prodotta non ha convinto il tribunale.
Innanzitutto il compromesso di vendita richiamato dalla contribuente non risultava registrato.
Questo significa che non aveva una data certa e quindi non poteva dimostrare con sicurezza l’esistenza dell’accordo nel periodo indicato.
Inoltre, la clausola citata nel documento prevedeva pagamenti tramite bonifici bancari. Nella realtà, però, gran parte delle somme risultavano versate con assegni.
Assegni senza causale e origine incerta
Un altro elemento decisivo riguarda la tracciabilità dei pagamenti. Gli assegni prodotti dalla contribuente non riportavano una causale chiara e, in molti casi, non consentivano nemmeno di individuare con precisione l’emittente.
Secondo i giudici, proprio questa mancanza impedisce di collegare quei versamenti all’operazione immobiliare indicata.
Nella sentenza si osserva che i documenti presentati contengono “elenchi di assegni senza indicazione della causale” o copie di titoli di pagamento “privi di elementi idonei a dimostrare la riconducibilità all’operazione indicata”.
Di conseguenza, non è stato possibile stabilire con certezza che le somme fossero effettivamente legate alla vendita dell’immobile.
Un reddito ammesso dalla stessa contribuente
Il Tribunale ha anche evidenziato un altro aspetto. Alcuni bonifici provenienti dall’estero, per circa 2.800 euro, sono stati riconosciuti dalla stessa contribuente come pagamenti relativi all’affitto di un immobile.
Si tratta quindi di redditi da locazione che non erano stati dichiarati al Fisco.
Questo elemento, secondo i giudici, conferma ulteriormente la correttezza dell’accertamento effettuato dall’amministrazione finanziaria.
La decisione del tribunale
Alla luce di tutte queste circostanze, il collegio ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito prove sufficienti per giustificare le movimentazioni bancarie contestate.
Per questo motivo il ricorso è stato respinto.
L’avviso di accertamento resta valido e la donna dovrà pagare le imposte richieste dall’Agenzia delle Entrate.
Oltre alle somme dovute al Fisco, la contribuente è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 1.500 euro.
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