La Corte di Cassazione ha chiuso una lunga vicenda giudiziaria che vede contrapposti un cittadino di Anzio e due società di forniture energetiche.
Al centro della storia c’è il proprietario di un appartamento ad Anzio, che si è trovato impossibilitato a utilizzare la sua casa a causa della mancata attivazione delle forniture energetiche. Una situazione durata ben 56 mesi, tra il 2013 e il 2018.
La casa senza servizi essenziali
La vicenda nasce quando il padrone di casa chiede il subentro nei contratti di luce e gas per un immobile di sua disponibilità. Ma qualcosa si blocca. Le forniture non vengono attivate.
Da una parte, Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. sostiene di non essere più il gestore della fornitura. Dall’altra, Engie Italia S.p.A. chiede il pagamento di vecchie morosità prima di procedere.
Il risultato è uno stallo. L’immobile resta senza servizi essenziali. Una condizione che, come riconosciuto dai giudici, rende la casa di fatto inutilizzabile.
“La indisponibilità dell’immobile a fini abitativi per mancanza delle forniture di energia elettrica e gas” è definita nella sentenza come un fatto “pacifico”. In altre parole, non contestato.
Il primo riconoscimento del danno: pagare tutti gli affitti persi
In un primo momento il Tribunale aveva dato pienamente ragione al cittadino. Aveva riconosciuto l’illegittimità del comportamento delle società, parlando di un diniego ingiustificato all’accesso a servizi pubblici essenziali.
Il danno era stato quantificato in 28mila euro. Una cifra calcolata ipotizzando che l’immobile avrebbe potuto essere affittato per circa 500 euro al mese durante tutto il periodo di inattività.
Una ricostruzione basata su una stima. Non su prove concrete di un affitto realmente perso.
La revisione in Appello: l’affitto è solo ipotetico
La decisione è pero cambia in Appello. I giudici hanno ridimensionato il risarcimento e distinto le responsabilità.
Da un lato hanno escluso il coinvolgimento di Servizio Elettrico Nazionale, ritenendo che non avesse più alcun potere sulla fornitura. Dall’altro hanno confermato una responsabilità di Engie, ma riducendo l’importo dovuto.
Il punto centrale riguarda proprio il danno. Secondo la Corte d’Appello non è stato dimostrato che il proprietario abbia davvero perso occasioni concrete di affitto.
Nella sentenza si legge che “non è provato in alcun modo” che l’immobile non sia stato locato a causa della mancanza delle utenze. Il danno da mancata locazione viene definito come una “mera astratta potenzialità”.
Per questo motivo, i giudici escludono che si possa calcolare il risarcimento sulla base dei canoni di affitto ipotetici.
Il criterio scelto dai giudici d’Appello
Al posto della stima sui canoni, la Corte d’appello ha quindi utilizzato un altro parametro. Si è basata sulle tabelle degli indennizzi previste per i disservizi energetici.
Il risultato è un importo molto più basso. Circa 210 euro al mese per il ritardo nell’attivazione delle forniture. Moltiplicato per i 56 mesi, porta a un totale di 11.760 euro. Quindi più che dimezzato.
Una cifra che tiene conto del disagio subito, ma senza riconoscere guadagni mai dimostrati.
La decisione finale della Cassazione
Il proprietario ha tentato l’ultimo ricorso, quello del terzo grado, sostenendo che il danno fosse stato sottovalutato. Ma la Corte di Cassazione ha respinto le sue richieste.
I giudici hanno confermato la linea della Corte d’Appello. Hanno ribadito che il risarcimento deve basarsi su elementi concreti, non su ipotesi.
Secondo la Suprema Corte, la decisione impugnata è “adeguatamente motivata”. E soprattutto corretta nel distinguere tra danno reale e semplice possibilità di guadagno.
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