Lo ha deciso in via definitiva il Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia amministrativa, nei giorni scorsi. Quell’opera, che ricade nel territorio del comune di Velletri, non era un semplice riparo provvisorio, ma un manufatto stabile realizzato senza i necessari via libera.
La decisione finale dei giudici
La sentenza pubblicata il 27 marzo chiude una vicenda iniziata addirittura nel 2001. Al centro della causa c’è un manufatto in legno con tetto a due falde, realizzato ai Pratoni del Vivaro, in un’area compresa nel Parco regionale dei Castelli Romani.
La proprietaria aveva impugnato l’ordine di demolizione emesso dall’Ente Parco. Prima davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, poi, dopo la sconfitta in primo grado, davanti al Consiglio di Stato.
Anche il secondo giudizio, però, si è concluso nello stesso modo: il ricorso è stato respinto.
Per i giudici, il punto decisivo è semplice: la struttura non può essere considerata precaria e proprio per questo non poteva essere costruita senza autorizzazioni. E quindi, ora, dovrà essere demolita.
Com’è fatta la struttura contestata
Dagli atti emerge una descrizione piuttosto precisa:
“Il manufatto, accertato a seguito del sopralluogo effettuato in data 23 agosto 2001 dagli agenti del Servizio di Vigilanza dei Guardiaparco, consiste in una struttura in legno composta da venti pali, dell’altezza di circa mt. 4. ciascuno, sormontati da un tetto, anch’esso in materiale ligneo ricoperto da guaina impermeabile. I pali andavano a perimetrare un’area di base di circa mq. 50. Nell’ ordinanza di demolizione (ma non nel verbale di sopralluogo, invero), si parla di struttura edilizia in legno “alloggiata su base in calcestruzzo cementizio”.
Non si tratta, quindi, di un oggetto minuto o facilmente assimilabile a una sistemazione occasionale. Per i giudici, quella struttura ha caratteristiche di stabilità e durata.
La tesi della proprietaria
La proprietaria ha sostenuto per tutta la causa una tesi molto diversa. Secondo la sua versione:
“la modesta opera realizzata può essere assimilata per caratteristiche a una tettoia precaria che “solo raramente è adibita a rimessa provvisoria di un cavallo ed è priva di tracce di opere in muratura, essendo i pali in legno semplicemente appoggiati sul terreno e assicurati con la sola terra”.
Da qui la conclusione difensiva: poiché si tratta di un’opera precaria, non sarebbe stato necessario ottenere un titolo edilizio né il nulla osta del Parco.
La proprietaria ha contestato anche la motivazione dell’ordine di demolizione, ritenendola troppo generica. Ma questo fronte non ha cambiato il risultato della causa.
Perché il Tar e il Consiglio di Stato hanno detto no
Sia il TAR sia il Consiglio di Stato hanno seguito la stessa linea. Riporta la sentenza di quest’ultimo:
“Se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere
dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata”.“L’opera non può dirsi precaria, non essendo sufficiente a tal fine che si tratti di un manufatto smontabile o non infisso stabilmente al suolo”.
In altre parole, una struttura è davvero precaria solo se nasce per soddisfare un’esigenza limitata nel tempo. Non basta che sia di legno, non basta che sia leggera e non basta neppure che venga usata in certi periodi dell’anno.
Il Consiglio di Stato lo spiega con parole molto nette. La precarietà, scrivono i giudici, “non va confusa con la stagionalità”. È un passaggio chiave. Perché proprio su questo punto crolla la difesa della proprietaria.
Se una struttura serve ogni inverno per il ricovero di animali, fieno e foraggio, allora non risponde a un bisogno eccezionale e momentaneo. Risponde invece a un’esigenza ricorrente e destinata a ripetersi nel tempo, dunque stabile.
I giudici sottolineano infatti che la stessa proprietaria, descrivendo l’uso dell’opera, ha finito per smentire la tesi della provvisorietà.
Il manufatto, si legge nella sentenza, era destinato “al riparo di animali domestici e al ricovero di foraggio e fieno nei periodi invernali”. Una funzione che appare “finalizzata a protrarsi a tempo indeterminato”.
Il nodo dell’area protetta
C’è poi un altro elemento centrale. La struttura sorge all’interno di un’area sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici. Dentro il perimetro del Parco dei Castelli Romani.
Per questo, secondo i giudici, non si poteva costruire senza il preventivo assenso dell’Ente Parco. In un contesto simile, i controlli sono più stringenti proprio perché entra in gioco la tutela del paesaggio e dell’equilibrio ambientale.
Il Consiglio di Stato parla di “evidente abusività dell’opera” e conferma che, in quella zona, la proprietaria non poteva “prescindere dal conseguimento di titolo edilizio e dal parere preventivo dell’Ente Parco”.
Una vicenda lunga 25 anni
La storia colpisce anche per i tempi.
L’ordine di demolizione risale all’ottobre del 2001. Il TAR si è pronunciato nel 2022. Il Consiglio di Stato ha chiuso la partita nel 2026. Un quarto di secolo per arrivare alla parola definitiva.
Ma il risultato finale è chiaro. Il Parco dei Castelli Romani ha visto riconosciuta la correttezza del proprio intervento. La proprietaria, invece, ha perso anche in appello.
Alla fine resta un principio molto concreto, facile da capire anche fuori dalle aule di tribunale: in un’area protetta non basta definire un’opera “provvisoria” per sottrarla alle regole.
Se quella struttura è stabile nei fatti e serve a un uso destinato a ripetersi nel tempo, allora va trattata come una vera costruzione. E senza autorizzazioni, scatta la demolizione.
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