Parliamo di terreni ubicati a Pomezia in una zona confinante con le aree del cimitero e della Sughereta.
Dallo stop cautelare alla decisione sul merito
Qualche mese fa il TAR aveva respinto la richiesta d’intervento immediato del Comune. Era una decisione provvisoria, non chiudeva la partita. Diceva soltanto che, in quel momento, non c’erano i presupposti per un intervento urgente.
Adesso il quadro è cambiato. Con la sentenza pubblicata il 30 marzo, il TAR è entrato nel merito della vicenda e ha riconosciuto la fondatezza della richiesta del Comune di Pomezia, almeno in larga parte.
In sostanza, il Tribunale ha accertato che l’obbligo previsto dalla convenzione urbanistica non è stato rispettato e ha ordinato il passaggio di proprietà di diversi terreni a Pomezia.
È il punto centrale della decisione e rappresenta una vittoria importante per l’amministrazione comunale, che da tempo rivendicava quelle aree come destinate a finalità pubbliche.
Parliamo di:
1) area di circa mq. 13.038 per la rete stradale;
2) area di circa mq. 14.922 per verde pubblico;
3) area di circa mq. 11.958 per la realizzazione dei servizi e dei parcheggi.
Il nodo: aree per strade, verde e servizi mai cedute
La storia nasce da una convenzione urbanistica stipulata il 21 ottobre 1989 tra il Comune di Pomezia e la società Sughereto Park, poi confluita nel fallimento del Gruppo Bonifaci.
In quell’accordo era previsto che alcune aree venissero cedute gratuitamente al Comune, “a semplice richiesta”, per realizzare opere di interesse collettivo.
La sentenza richiama in modo chiaro quali fossero le destinazioni: rete stradale, verde pubblico, servizi e parcheggi. In altre parole, non si trattava di terreni qualsiasi, ma di spazi pensati per sostenere l’assetto urbanistico del comprensorio denominato “P6”.
Con questo procedimento giudiziario il Comune di Pomezia voleva venisse accertato
“l’inadempimento dell’obbligo di cessione delle aree di cui all’art. 11 della Convenzione urbanistica (Comprensorio P6) stipulata tra il medesimo Comune e la Società Sughereto Park S.r.l. (ora Fall.to Gruppo Bonifaci) in data 21 ottobre 1989, chiedendo conseguentemente che sia disposto il trasferimento, in proprio favore e a titolo gratuito, della proprietà di tali terreni”.
Parliamo di aree individuate da specifiche particelle catastali.

L’ente ha anche sostenuto che le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione risultano completate e collaudate dagli uffici tecnici comunali. Proprio per questo ha chiesto al giudice di far valere quell’obbligo rimasto, a suo dire, senza esecuzione.
La posizione del fallimento
Il fallimento del Gruppo Bonifaci non si è costituito in giudizio, ma prima della causa, in una lettera inviata al Comune nel luglio 2024, i curatori avevano sostenuto che la convenzione fosse ormai priva di effetti.
Ricordano i giudici nella sentenza:
“Il Fall.to Gruppo Bonifaci S.r.l. ha eccepito che la Convenzione in questione è ormai spirata di ogni obbligo in quanto sono trascorsi venticinque anni da quando è stata stipulata”.
Era, quindi, una linea difensiva basata soprattutto sul tempo trascorso e sull’idea che quel vincolo non potesse essere fatto valere dopo tanti anni.
Perché il Tribunale ha dato ragione al Comune di Pomezia
Il punto decisivo della sentenza sta proprio qui: i giudici non dicono, in modo diretto, che la questione del tempo trascorso sia irrilevante in assoluto. Dicono però una cosa molto precisa:
“Il Fallimento, infatti, laddove avesse avuto effettivamente l’intenzione di far valere e conseguentemente profittare della (eventuale) intervenuta prescrizione dell’obbligo scaturente dalla Convenzione, aveva l’onere di costituirsi in giudizio e sollevare la relativa eccezione nella presente sede processuale”.
Tradotto in parole semplici, per i giudici non bastava una lettera inviata fuori dal processo. Se il fallimento voleva davvero far valere l’eventuale estinzione dell’obbligo, doveva costituirsi in giudizio e dirlo lì, in modo chiaro.
Il Tar ha quindi esaminato la domanda del Comune di Pomezia partendo da un dato essenziale: esisteva una convenzione, l’obbligo di cessione era previsto e il trasferimento non era mai avvenuto.
Da qui la conclusione: “va accertato e dichiarato l’inadempimento” della parte obbligata.
Il trasferimento non riguarda tutti i terreni richiesti
La vittoria del Comune di Pomezia, però, non è stata totale.
Nel corso del giudizio, infatti, è emerso che non per tutti i terreni indicati dal Comune c’era piena certezza sulla loro attuale appartenenza al gruppo fallimentare. Alcune particelle risultavano ancora riconducibili alla vecchia società. Altre, invece, erano intestate catastalmente a soggetti diversi.
Su questo punto il TAR ha scelto una strada prudente. Ha disposto il trasferimento soltanto delle aree per cui la documentazione consentiva di ricostruire con sufficiente chiarezza sia la corrispondenza con la convenzione originaria sia la loro riferibilità alla procedura fallimentare. Per le altre, la domanda non è stata accolta.
In concreto, quindi, il Comune di Pomezia ottiene una parte consistente dei terreni richiesti, ma non tutti.
Che cosa cambia adesso per Pomezia
L’effetto più importante della sentenza è pratico. Il Tar non si è limitato a riconoscere che il Comune aveva ragione. Ha disposto direttamente il trasferimento coattivo e gratuito delle aree indicate in sentenza. In sostanza, il provvedimento del giudice vale come passaggio forzato della proprietà, con successiva trascrizione nei registri immobiliari.
La sentenza chiude almeno un capitolo di una storia urbanistica che si trascina dalla fine degli anni Ottanta. Una vicenda in cui si intrecciano pianificazione del territorio, obblighi mai completati fino in fondo e il peso, arrivato dopo, del fallimento della società coinvolta.
Il fallimento Bonifaci ha facoltà di presentare ricorso al Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia amministrativa, contro questa sentenza di primo grado.
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