Le opere abusive sull’immobile di Aprilia
Al centro della decisione ci sono alcune opere, risultate poi abusive, effettuate su due immobili nel territorio comunale di Aprilia.
Le opere che sono state contestate riguardavano l’ampliamento delle superfici sia al piano terra che al primo piano, il cambio di destinazione d’uso di un locale tecnico e la costruzione di nuovi spazi destinati a magazzino.
L’intervento del Comune di Aprilia è arrivato dopo un sopralluogo della Polizia Locale, attivato in seguito alla segnalazione di un vicino di casa.
Al verbale stilato dopo il sopralluogo è seguita l’ordinanza con cui l’amministrazione di Aprilia ha imposto la demolizione delle opere ritenute abusive, con l’obbligo anche di ripristinare lo stato originario dei luoghi.
Il ricorso delle proprietarie
Le proprietarie degli immobili hanno impugnato il provvedimento al TAR del Lazio sostenendo che gli abusi risalissero a molti anni prima e che, in ogni caso, non fossero stati realizzati da loro ma da precedenti proprietari.
Secondo la loro tesi, il lungo tempo trascorso avrebbe dovuto indurre il Comune di Aprilia a motivare in modo più approfondito la scelta di ordinare la demolizione.
In particolare, le ricorrenti ritenevano necessario dimostrare un interesse pubblico concreto e attuale per intervenire dopo così tanti anni.
In sostanza, la difesa ha fatto leva su quello che viene spesso definito “legittimo affidamento”: l’idea che, dopo tanto tempo senza interventi da parte dell’amministrazione, una situazione possa considerarsi consolidata.
La posizione del Comune di Aprilia
Il Comune di Aprilia ha difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo che in presenza di abusi edilizi l’ordine di demolizione è un atto dovuto.
Non si tratta, quindi, di una scelta discrezionale, ma di un obbligo previsto dalla legge per ripristinare la legalità violata.
L’amministrazione ha anche ribadito che il tempo trascorso non elimina l’irregolarità delle opere, né impedisce di intervenire successivamente.
La decisione dei giudici
I giudici del Tribunale hanno respinto il ricorso delle proprietarie, dando ragione al Comune di Aprilia e confermando quindi l’ordine di demolizione.
Nella sentenza è stato richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato:
Informazione pubblicitaria“il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità degli atti finalizzati a perseguire l’illecito”.
In altre parole, anche se l’abuso è stato commesso molti anni prima, l’amministrazione, appena scopre l’abuso, ha comunque il dovere di intervenire.
I giudici sono stati chiari anche su un altro punto centrale: non è necessario motivare in modo particolare l’interesse pubblico alla demolizione.
Questo perché tale interesse è considerato implicito nella necessità di ripristinare la legalità urbanistica.
Nessun “affidamento” su una situazione illegale
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda il tema dell’affidamento. Il Tribunale ha escluso che possa esistere una tutela per chi mantiene nel tempo una situazione abusiva.
La sentenza lo ha affermato in modo esplicito:
“non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente”.
L’abuso edilizio, infatti, viene considerato una violazione che continua nel tempo, finché non viene rimossa. Il tempo non sana la violazione.
Questo vale anche quando gli attuali proprietari non sono gli autori materiali delle opere. L’obbligo di ripristino, spiegano i giudici, riguarda il bene in sé e non solo chi ha commesso l’abuso.
Insomma, il tempo non trasforma un abuso in qualcosa di legittimo. Anche dopo molti anni, il Comune può intervenire per riportare la situazione alla legalità.
Con il rigetto del ricorso, l’ordine di demolizione resta quindi pienamente valido. Le proprietarie dovranno quindi procedere alla rimozione delle opere abusive e al ripristino dello stato originario degli immobili.
In caso non si attivassero, potrebbe intervenire direttamente il Comune per acquisire l’immobile a patrimonio pubblico o per procedere con la demolizione, addebitando poi le spese alle proprietarie.
Quest’ultime, comunque, hanno la possibilità di presentare appello al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa.
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