Il TAR del Lazio ha confermato la decadenza della concessione disposta dal Comune di Castel Gandolfo e ha escluso anche il diritto a un risarcimento, chiudendo una vicenda che da anni ruota attorno a uno dei punti più noti del lungolago.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale Amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società Fortini Alvaro, già L&D Sesta, che aveva chiesto di cancellare gli atti con cui il Comune di Castel Gandolfo aveva fatto decadere la concessione demaniale del lotto sul lago.
In quella stessa azione la società chiedeva anche un risarcimento economico molto rilevante, sostenendo di aver partecipato alla gara e poi firmato la concessione sulla base di una rappresentazione non corretta dello stato reale dell’immobile.
I giudici, però, hanno seguito una linea diversa.
Per il TAR, il Comune di Castel Gandolfo aveva elementi sufficienti per dichiarare la decadenza della concessione. Per i giudici non è nemmeno emersa quella condotta scorretta dell’amministrazione che, secondo la società, avrebbe spinto l’operatore economico a entrare in un affare poi rivelatosi svantaggioso.
Il cuore della contestazione
Al centro della causa c’era il destino di un compendio molto conosciuto sul Lago di Albano.
Un immobile commerciale con terrazza, bar-ristorante e locali accessori, in una posizione di grande richiamo.

La società vincitrice della gara sosteneva di essersi trovata davanti a una realtà molto diversa da quella immaginata. S
econdo la ricorrente, una volta avuti accesso e disponibilità del bene sarebbero emerse gravi difformità edilizie e problemi strutturali tali da rendere di fatto impossibile l’utilizzo del manufatto per l’attività prevista.
Da qui la richiesta di annullare la decadenza e di ottenere il ristoro delle spese già sostenute. La società parlava di canoni versati, fideiussioni, costi professionali, perdita di finanziamenti e mancato guadagno.
La tesi della società
La posizione della Fortini Alvaro era chiara. Il Comune di Castel Gandolfo, a suo dire, avrebbe messo a gara un bene descritto in modo incompleto o comunque non fedele alla situazione concreta.
In sostanza, la società sosteneva di aver scoperto dopo l’aggiudicazione che il locale presentava problemi ben più seri del previsto. Non solo sul piano urbanistico, ma anche su quello della sicurezza e della concreta fruibilità.
Secondo questa ricostruzione, proprio quelle criticità avrebbero impedito l’avvio dell’attività e quindi avrebbero reso ingiusto far ricadere sulla concessionaria la responsabilità per il mancato utilizzo del bene e per i pagamenti non effettuati nei tempi richiesti.
La risposta del Comune di Castel Gandolfo
Il Comune di Castel Gandolfo ha invece sostenuto di aver agito in modo trasparente.
Nell’avviso pubblico, ricordava l’amministrazione, era scritto che l’immobile sarebbe stato concesso “nello stato di consistenza e di fatto attuale”. Inoltre veniva già segnalato che su una parte della struttura era pendente una pratica di condono edilizio.
La gara, inoltre, prevedeva un sopralluogo obbligatorio e, secondo il Comune, la stessa documentazione tecnica presentata dalla società mostrava che il concorrente aveva piena consapevolezza delle criticità del compendio.
In una relazione allegata all’offerta, infatti, si parlava di “stato di ammaloramento avanzato” e di problemi legati anche alla sicurezza e alla salubrità.
Per l’amministrazione, quindi, non c’era stato alcun affidamento tradito. Al contrario, chi aveva partecipato alla gara sapeva di muoversi in un contesto complesso e con molti aspetti ancora da definire.
Perché la concessione è saltata
Su questo punto la sentenza è netta. Il TAR del Lazio ha osservato che la società non aveva avviato l’esercizio della concessione e non aveva pagato il canone annuo relativo al 2023, oltre a non aver completato altri adempimenti richiesti. Sono fatti che, per i giudici, bastavano da soli a giustificare la decadenza.
Il Tribunale ricorda che si tratta di circostanze oggettive. In altre parole, non conta solo la lettura che ciascuna parte dà della vicenda. Conta il fatto che la concessione non sia stata esercitata e che alcuni obblighi economici non siano stati rispettati. Da qui la conclusione dei giudici: il Comune poteva dichiarare la fine del rapporto.
Nessun risarcimento
L’altro punto pesante della sentenza riguarda il denaro.
La società chiedeva di essere risarcita per le somme spese e per le occasioni economiche perse. Ma anche su questo fronte il TAR ha detto no.
Per ottenere un risarcimento, spiegano i giudici, la società avrebbe dovuto dimostrare di essere stata indotta a partecipare alla gara da un comportamento scorretto del Comune.
Il Tribunale, invece, ha ritenuto che la situazione del bene fosse già sufficientemente chiara nei suoi elementi essenziali.
Il manufatto era descritto come da concedere nello stato in cui si trovava, il condono risultava ancora aperto e l’accesso limitato agli interni, dovuto alla presenza del precedente concessionario, era una circostanza nota.
La conclusione del Tribunale è che l’operatore economico abbia scelto comunque di partecipare alla gara, assumendosi “il rischio d’impresa” legato anche alle condizioni effettive del bene.
Una vicenda importante per il lungolago
La sentenza mette così un punto su una controversia che tocca un luogo simbolico del Lago Albano. Non solo per il valore commerciale dell’area, ma anche per il peso che quel locale ha nell’immaginario di Castel Gandolfo e del suo lungolago.
Il verdetto, in sostanza, dice questo: il bene aveva problemi evidenti o comunque conoscibili, la società li conosceva o avrebbe dovuto conoscerli, e il mancato avvio dell’attività insieme al mancato pagamento del canone ha reso legittima la decadenza.
Almeno in questo primo grado di giudizio, per la famiglia Fortini si chiude quindi, senza concessione e senza risarcimento, la battaglia per mantenere la gestione del locale-palafitta sul Lago Albano.
Ovviamente, la famiglia Fortini ha facoltà di presentare ricorso al Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia Amministrativa, contro questa sentenza di primo grado.
Leggi anche: Lago Albano, Acea raddoppia la condotta di prelievo dell’acqua, mentre i laghi perdono livello
























