Secondo i giudici, la società non era il soggetto legittimato a contestare il provvedimento del Comune di Ardea.
Il Comune blocca l’apertura di un nuovo reparto pescheria in un supermercato di Ardea
La vicenda nasce all’interno di un centro commerciale attivo da anni ad Ardea. La struttura, autorizzata fin dal 2003 alla vendita al dettaglio, aveva concesso a fine 2025 uno spazio a una nuova società per aprire un reparto dedicato alla vendita di pesce.
La società incaricata, chiamata a gestire la pescheria nel supermercato di Ardea, aveva presentato la cosiddetta Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, necessaria per avviare l’esercizio.
Tuttavia, poche settimane dopo, il Comune di Ardea ha bloccato tutto: pratica archiviata e divieto di proseguire l’attività di pescheria all’interno del supermercato.
Alla base dello stop, secondo l’amministrazione, c’erano problemi legati al titolo che autorizzava l’utilizzo dello spazio commerciale.
In sostanza, per il Comune non c’erano le condizioni corrette per consentire il subentro nella gestione dell’attività.
Il ricorso della proprietà del supermercato
A quel punto è intervenuta la società proprietaria del centro commerciale, che ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al TAR.
Secondo la ricorrente, il Comune di Ardea avrebbe agito in modo illegittimo sotto diversi aspetti.
In primo luogo, la società ha sostenuto di non essere stata coinvolta nel procedimento amministrativo, lamentando una violazione del diritto di difesa.
Ha poi contestato l’interpretazione delle norme sul subingresso nelle attività commerciali, ritenendo che la procedura seguita fosse corretta.
Inoltre, sempre secondo la proprietà, il Comune non avrebbe valutato adeguatamente la situazione concreta.
In particolare, avrebbe trascurato il fatto che si trattava di un’attività già esistente all’interno del centro commerciale, nella quale la nuova società sarebbe semplicemente subentrata.
La posizione del Comune di Ardea
Il Comune di Ardea si è opposto al ricorso chiedendone il rigetto. Secondo l’ente, la società proprietaria non era il soggetto direttamente interessato dal provvedimento.
Il punto centrale della difesa dell’amministrazione di Ardea è stato proprio questo: il provvedimento di stop riguardava la Scia presentata dalla società che avrebbe dovuto gestire la pescheria, non la società proprietaria del supermercato.
La decisione del TAR
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I giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune, ma senza entrare nel merito della vicenda. Il ricorso è stato infatti dichiarato inammissibile.
Secondo il TAR, la società proprietaria del centro commerciale non aveva il titolo per impugnare l’atto. Il motivo è semplice: non era il soggetto direttamente colpito dal provvedimento.
Nella sentenza si legge chiaramente che può ricorrere solo chi subisce una lesione diretta da un atto amministrativo.
Nel caso specifico, il blocco dell’attività ha riguardato la società che aveva presentato la Scia, non la proprietà dell’immobile.
Il danno lamentato dalla ricorrente viene definito dai giudici come “meramente riflesso e mediato”. In altre parole, una conseguenza indiretta, non sufficiente per avviare un’azione legale autonoma. Eventuali effetti negativi su quei contratti non bastano a legittimare un ricorso.
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