Secondo i giudici, dopo oltre vent’anni dall’avvio delle misure di tutela, il quadro dei rischi si sarebbe progressivamente ridotto, anche alla luce della conclusione degli impegni processuali della donna.
La sentenza riguarda una testimone ammessa al programma di protezione nel 2004 su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. La donna aveva collaborato con la magistratura in procedimenti legati alla criminalità organizzata.
Nel corso degli anni aveva beneficiato delle misure previste per i testimoni di giustizia, compresi trasferimenti e sostegni economici.
La lunga storia del programma speciale di protezione
Il programma speciale era stato inizialmente interrotto nel 2007. In quel momento la Commissione centrale aveva deciso di non prorogarlo, riconoscendo però alla testimone un sostegno economico straordinario previsto dalla legge.
Cinque anni dopo, nel 2012, la donna era stata riammessa nel sistema di protezione per “sopravvenute ragioni di sicurezza”. La nuova ammissione era però avvenuta con una precisazione importante: non avrebbe più potuto beneficiare di ulteriori capitalizzazioni economiche, avendo già ricevuto quelle precedenti.
Nel 2023 la Commissione centrale ha avviato una nuova verifica sulla necessità di mantenere attive le misure speciali. Sono stati acquisiti i pareri della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Entrambe hanno ritenuto possibile un “graduale affievolimento delle misure tutorie”.
Secondo gli uffici antimafia, il tempo trascorso e il “sostanziale esaurimento degli impegni processuali” della testimone avevano modificato il quadro complessivo del rischio.
Il rifiuto del trasferimento
Uno degli elementi centrali della vicenda riguarda il comportamento della stessa testimone.
Il Servizio centrale di protezione aveva disposto un trasferimento per ragioni di sicurezza, ma la donna lo aveva rifiutato.
Nella sentenza si legge che la ricorrente aveva “di fatto rinunciato al programma, abbandonando il domicilio protetto oramai da tempo”.
Un passaggio che il TAR considera significativo nella valutazione complessiva della vicenda.
Le autorità di Pubblica Sicurezza hanno inoltre ritenuto sufficienti le misure ordinarie di tutela, senza la necessità di mantenere il più rigido programma speciale previsto per i testimoni di giustizia.
La Commissione centrale, nel febbraio 2024, ha quindi deliberato la non proroga del programma speciale di protezione.
Contestualmente ha disposto che la posizione della donna fosse segnalata alle autorità competenti affinché continuassero comunque a garantirne la sicurezza attraverso strumenti ordinari.
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È stato inoltre previsto il mantenimento della scorta durante eventuali impegni giudiziari.
Il ricorso contro il Ministero
La testimone ha impugnato la decisione davanti al TAR del Lazio sostenendo che il provvedimento fosse carente di motivazione e fondato su un’istruttoria insufficiente.
Secondo la ricorrente, il pericolo nei suoi confronti sarebbe rimasto concreto e attuale.
Il Ministero dell’Interno si è invece opposto al ricorso, sostenendo la correttezza della decisione presa dalla Commissione centrale sulla base dei pareri raccolti dagli organismi antimafia e dalle autorità di sicurezza.
I giudici amministrativi hanno dato ragione al Viminale.
Nella sentenza spiegano che le misure di protezione previste dalla legge sono per loro natura temporanee e devono essere periodicamente rivalutate.
Il mantenimento del programma speciale dipende dall’attualità del rischio e dalla necessità concreta di garantire una tutela rafforzata.
La posizione del TAR
Per il TAR non sono emersi elementi di “palese irragionevolezza o illogicità” nella decisione della Commissione centrale.
I magistrati hanno evidenziato che la scelta è stata presa dopo aver acquisito i pareri delle autorità competenti e dopo un’istruttoria considerata adeguata.
La sentenza sottolinea anche che la cessazione del programma speciale non significa l’abbandono della testimone da parte dello Stato.
Restano infatti attive misure ordinarie di protezione ritenute “adeguate” al livello di rischio attuale.
Secondo il collegio giudicante, queste misure “non costituiscono un minus, dal punto di vista della sicurezza, rispetto a quelle garantite” durante il programma speciale.
Una valutazione con cui il tribunale ha ritenuto bilanciate le esigenze di tutela della donna e le valutazioni delle autorità competenti.
Con il rigetto del ricorso, la decisione del Ministero dell’Interno diventa definitiva sul piano amministrativo.
La donna dovrà inoltre pagare mille euro di spese legali al Ministero.
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