La sentenza n. 16899/2026 ha definitivamente respinto il ricorso della difesa, ponendo la parola fine a una complessa vicenda urbanistica conosciuta come “Variante Malvaso” legata alla costruzione al noto grande palazzo alle porte di Borgo Piave, mai completato.
Un edificio incompleto che ha caratterizzato lo skyline di Borgo Piave per quasi 15 anni. Una costruzione che ora dovrà essere interamente demolita, vista la recente ingiunzione del Comune di Latina.
Un abuso datato 2013
Il procedimento nasce dalle irregolarità edilizie commesse nell’agosto del 2013 in concorso con l’allora assessore all’urbanistica la cui posizione è stata trattata separatamente.
Particolarità: l’inchiesta giudiziaria fu portata avanti dall’allora sostituto procuratore Gregorio Capasso, oggi a capo della Procura di Latina. Evidentemente l’attuale Procuratore Capo aveva a suo tempo messo in piedi un impianto accusatorio valido, visto che ha superato ben 3 gradi di giudizio.
In primo e secondo grado, l’ex consigliere costruttore era stato condannato per violazioni al Testo Unico dell’Edilizia e per falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Nel corso del secondo grado di giudizio, svoltosi presso la Corte di Appello di Roma e conclusosi nel febbraio 2025, era invece caduta l’accusa di abuso d’ufficio, poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito delle riforme legislative.
L’imputato aveva espressamente rinunciato alla prescrizione per difendersi nel merito, ma la Cassazione ha ritenuto le sue doglianze infondate.
Le “scorciatoie” amministrative e i finti volumi tecnici
Al centro del contenzioso giudiziario vi era il permesso di costruire n. 41 EP/2013, rilasciato sulla base di una variante al Piano Particolareggiato Esecutivo di Borgo Piave approvata illegittimamente dalla Giunta comunale nel 2012.
I giudici di legittimità hanno confermato la tesi dei magistrati di merito. La Giunta non aveva il potere di approvare quella variante, avendo bypassato la procedura complessa che richiedeva il voto del Consiglio comunale e la successiva valutazione della Regione Lazio.
L’illegittimità del titolo edilizio era, per la Suprema Corte, “macroscopica”.
Con quel provvedimento, infatti, erano stati deliberatamente esclusi dal calcolo della volumetria edificabile spazi come androni e corpi scala. Questi erano stati catalogati falsamente come “volumi tecnici” al solo scopo di aumentare la cubatura reale del palazzo, in palese violazione degli standard urbanistici statali e regionali.
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Successivamente, nel 2016, il Commissario Straordinario del Comune di Latina aveva annullato in autotutela le delibere della Giunta proprio a causa di queste gravissime violazioni.
Respinta la tesi del “committente ignaro”
La difesa dell’ex Consigliere comunale ha tentato di far valere la tesi dell’asimmetria informativa. L’avvocato ha sostenuto che l’imputato, in qualità di mero committente dei lavori, non avesse le competenze tecniche per accorgersi delle falsità asseverate dal progettista e che fosse quindi incorso in un errore in buona fede.
Un argomento che la Cassazione ha però smontato punto per punto.
Gli ermellini hanno evidenziato come il 70enne non potesse essere considerato un “comune cittadino”.
Secondo i giudici, l’imputato riuniva in sé una duplice veste tecnica e politica.
Da un lato era un costruttore professionista, titolare della società beneficiaria del permesso edilizio; dall’altro, aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente della Commissione Urbanistica del Comune, l’organo che aveva dettato proprio le linee guida per il calcolo di quelle volumetrie.
Secondo il verdetto della Cassazione:
Il raffronto tra dati oggettivi e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente esclude l’inevitabilità dell’errore. Le sue particolari qualità erano coerentemente in grado di far riconoscere una macroscopica illegittimità sul piano urbanistico.
La sottoscrizione della domanda, corredata dalle false attestazioni del tecnico, è stata quindi qualificata come un pieno concorso, quanto meno morale, nel reato di falso.
Con il rigetto del ricorso, l’ex esponente politico è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
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