Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha respinto il ricorso presentato dall’inquilina contro il trasferimento disposto dall’amministrazione comunale di Anzio.
I giudici hanno ritenuto legittima la scelta del Comune di Anzio. Nel rigettare il ricorso, hanno sottolineato che il Comune ha assegnato alla donna un nuovo appartamento nella stessa strada, completamente ristrutturato, a pochi metri di distanza e senza costi a suo carico.
Il trasferimento dopo 46 anni nell’alloggio popolare di Anzio
La vicenda riguarda una residente di Anzio che abitava da oltre 46 anni in un appartamento di edilizia residenziale pubblica. La donna era subentrata nel contratto dopo la morte del marito, storico assegnatario dell’alloggio.
Nel marzo 2026 il Comune di Anzio aveva disposto il trasferimento in un altro alloggio popolare della stessa via. Spese di trasloco e voltura delle utenze sarebbero state a totale carico dell’Ente.
Il trasferimento era dovuto alla trasformazione della palazzina in una struttura destinata ai progetti sociali “Housing temporaneo” e “Stazione di posta”. Si tratta di progetti previsti nell’ambito della Missione 5 del PNRR dedicata all’inclusione sociale e al sostegno delle persone fragili.
Il ricorso al TAR contro il trasferimento
La donna aveva però contestato davanti al TAR il provvedimento di trasferimento da un alloggio popolare all’altro. Sosteneva, tra l’altro, che il trasferimento violasse il suo diritto alla casa.
Nel ricorso aveva spiegato di aver vissuto nell’alloggio per quasi mezzo secolo e di aver investito nel tempo risorse economiche e lavoro per migliorare la casa. Tra gli interventi effettuati c’erano il rifacimento degli impianti, la ristrutturazione del bagno e della cucina e la chiusura di un balcone per ampliare l’abitazione di circa dieci metri quadrati. Per l’intervento di ampliamento aveva presentato una domanda di condono edilizio.
Secondo la ricorrente, il trasferimento imposto dal Comune di Anzio avrebbe inciso pesantemente sulla sua vita quotidiana e sul diritto all’abitazione. La donna lamentava anche il degrado crescente dell’edificio, che negli ultimi anni sarebbe stato più volte teatro di intrusioni abusive e vandalismi.
La situazione, sosteneva, era peggiorata ulteriormente quando il palazzo era stato transennato per consentire l’avvio dei lavori legati al nuovo progetto.
Le contestazioni dell’inquilina
Secondo la ricorrente, il Comune di Anzio avrebbe dovuto puntare sulla riqualificazione della palazzina. Avrebbe cioè dovuto ristrutturarla per continuare a usarla come edilizia residenziale pubblica, invece di destinarla al nuovo progetto sociale.
La donna contestava anche il fatto che il nuovo alloggio fosse più piccolo poiché non aveva la stessa metratura del precedente. Sosteneva inoltre di non essere stata adeguatamente coinvolta nel procedimento amministrativo.
Nel ricorso, l’inquilina contestava soprattutto il fatto che il trasferimento fosse stato deciso per finalità diverse da quelle normalmente previste per la mobilità degli assegnatari delle case popolari.
Secondo la sua tesi, il Comune di Anzio non avrebbe potuto imporre il cambio di abitazione soltanto per realizzare un nuovo progetto sociale.
La difesa del Comune di Anzio e il progetto di housing sociale
Al centro della vicenda c’è il progetto di “Housing First” e “Stazione di posta” promosso dal Comune di Anzio nell’ambito della Missione 5 del PNRR dedicata all’inclusione sociale.
L’amministrazione di Anzio ha deciso di destinare l’intera palazzina comunale a una struttura di supporto abitativo per persone in condizioni di fragilità sociale. Il progetto, finanziato con circa 1,8 milioni di euro di fondi PNRR, prevede interventi destinati a persone con emergenze abitative e situazioni di marginalità.
Secondo quanto riferito dal Comune di Anzio in giudizio, l’edificio scelto era composto da undici appartamenti, dei quali nove già vuoti al momento della decisione. L’amministrazione ha inoltre sostenuto che l’immobile versava da anni in uno stato di degrado e abbandono, con episodi di occupazioni abusive e atti vandalici.
Per questo motivo il Comune aveva avviato il procedimento per trasferire l’unica famiglia ancora presente nello stabile, offrendo un altro appartamento identico di edilizia popolare in una palazzina vicina, a circa trenta metri di distanza.
Il nuovo appartamento rispetto al precedente era completamente ristrutturato e dotato di nuovi impianti, pompa di calore e impianto fotovoltaico.
Le spese di trasloco e il cambio delle utenze inoltre sarebbero state interamente pagate dal Comune.
La decisione del TAR
Il TAR del Lazio ha dato ragione al Comune di Anzio ritenendo infondato il ricorso dell’inquilina.
Secondo il TAR, il Comune di Anzio non ha violato il diritto all’abitazione della donna perché ha comunque garantito un’altra sistemazione abitativa con un nuovo alloggio di edilizia residenziale pubblica, “ristrutturato, di dimensioni analoghe al precedente e a una distanza minima dallo stesso”.
I giudici hanno evidenziato anche le caratteristiche della nuova casa: impianti nuovi, sistema caldo-freddo, pannelli fotovoltaici e classe energetica A3.
Sul tema della metratura, il Tar ha ricordato che l’ampliamento di 10 mq della vecchia abitazione non era ancora stato regolarizzato, essendo pendente la domanda di condono edilizio.
L’intervento di ampliamento inoltre era stato effettuato quando il nucleo familiare era composto da quattro persone, mentre oggi la donna vive sola.
Per il tribunale, il Comune di Anzio ha quindi effettuato “il minor sacrificio possibile” per la residente, bilanciando il suo diritto alla casa con l’interesse pubblico legato al progetto sociale finanziato dal PNRR.
Il TAR ha anche chiarito che il trasferimento non rientrava nelle normali procedure di mobilità degli alloggi popolari, ma derivava dall’esercizio del potere del Comune di destinare l’immobile a un progetto di interesse pubblico.
I giudici hanno inoltre escluso che vi siano stati profili di arbitrarietà o irragionevolezza nella decisione amministrativa.
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