La società proprietaria del centro commerciale ha infatti deciso di portare la vicenda davanti al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento del Comune di Ardea che aveva bloccato l’attività.
L’atto di appello con istanza cautelare è stato notificato il 4 maggio 2026 dalla società Centro Commerciale Sodifor 2 Srl contro il Comune di Ardea.
La società punta ora a ottenere dal Consiglio di Stato la riforma della sentenza n. 7622/2026 emessa a fine aprile dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
La vicenda riguarda l’apertura di un reparto pescheria all’interno di un supermercato presente da anni in un centro commerciale di Ardea.
Lo stop del Comune di Ardea alla nuova attività
La struttura commerciale era autorizzata alla vendita al dettaglio fin dal 2003. Alla fine del 2025 una parte degli spazi era stata concessa a una nuova società che avrebbe dovuto gestire il reparto dedicato alla vendita del pesce.
Per avviare l’attività era stata presentata la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività necessaria per iniziare l’esercizio commerciale.
Poche settimane dopo, però, il Comune di Ardea aveva disposto lo stop. L’amministrazione aveva archiviato la pratica vietando la prosecuzione dell’attività.
Alla base del provvedimento, secondo quanto emerso dagli atti, ci sarebbero state criticità legate al titolo autorizzativo e alle condizioni necessarie per il subentro nella gestione dell’attività commerciale.
Secondo il Comune, infatti, non sussistevano i presupposti corretti per consentire il passaggio della gestione del reparto alla nuova società.
La posizione della proprietà del centro commerciale
A impugnare il provvedimento davanti al TAR era stata la società proprietaria del centro commerciale.
Nel ricorso venivano contestati diversi aspetti dell’azione amministrativa del Comune di Ardea. La società sosteneva di non essere stata coinvolta nel procedimento e lamentava una violazione del diritto di difesa.
Veniva inoltre contestata l’interpretazione delle norme sul subingresso nelle attività commerciali. Secondo la ricorrente, la procedura seguita sarebbe stata regolare.
La proprietà riteneva anche che il Comune non avesse valutato correttamente la situazione concreta. In particolare, veniva sostenuto che si trattasse di un’attività già esistente all’interno del centro commerciale e che la nuova società fosse semplicemente subentrata nella gestione.
La decisione del TAR e il ricorso al Consiglio di Stato
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha però dato ragione al Comune, senza entrare nel merito della legittimità del provvedimento.
I giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la società proprietaria del centro commerciale non fosse il soggetto direttamente colpito dall’atto impugnato.
Nella sentenza viene spiegato che può contestare un provvedimento amministrativo soltanto chi subisce una lesione diretta e immediata.
Nel caso specifico, secondo il TAR, il provvedimento riguardava la Scia presentata dalla società che avrebbe dovuto gestire la pescheria e non la proprietà dell’immobile commerciale.
I giudici hanno definito il danno lamentato dalla società proprietaria come “meramente riflesso e mediato”. Una conseguenza indiretta che, secondo il tribunale, non basta a legittimare un ricorso autonomo.
Anche eventuali effetti negativi sui rapporti contrattuali interni tra le società coinvolte non sarebbero sufficienti a giustificare l’azione legale.
Sarà il Consiglio di Stato a dover valutare se la società proprietaria del centro commerciale avesse o meno il diritto di impugnare il provvedimento del Comune e se la sentenza del TAR debba essere confermata oppure riformata.


























