Il giudice del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha infatti annullato il provvedimento con cui l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio aveva autorizzato il motopeschereccio “Koala” a operare solo nelle acque del Compartimento marittimo di Roma.
Secondo i giudici, il limite imposto non aveva basi giuridiche sufficienti e, soprattutto, era stato deciso da un ufficio privo della competenza necessaria.
La vicenda del peschereccio “Koala”
Al centro della vicenda c’è il 67enne Francesco Gervasi, armatore e proprietario del motopeschereccio “Koala”.
L’uomo aveva impugnato davanti al TAR del Lazio il provvedimento emesso nell’aprile 2025 dalla Capitaneria di porto di Anzio.
L’atto autorizzava l’utilizzo del sistema di pesca denominato “rapido-sfogliare”, una tecnica impiegata soprattutto per la pesca di alcune specie demersali (quelle che vivono a stretto contatto con il fondale marino), ma limitava l’attività alle sole acque del Compartimento marittimo di Roma.
Secondo il ricorrente, quella limitazione contrastava con la licenza di pesca già rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura, che invece consentiva l’utilizzo dello stesso attrezzo in tutto il territorio nazionale.
Per questo motivo l’armatore aveva chiesto l’annullamento del provvedimento, sostenendo che la restrizione danneggiasse la sua attività economica e la libertà d’impresa.
Il nodo della competenza
Uno dei punti principali affrontati dai giudici riguarda chi avesse il potere di imporre quelle limitazioni.
Il Tribunale ha dato ragione al pescatore. Nella sentenza viene chiarito che
“ai sensi degli artt. 2 e ss. del d.m. 26 luglio 1995, la competenza al rilascio dei titoli abilitativi alla pesca spetta al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste”.
Il Tar sottolinea infatti che la stessa licenza del “Koala” era stata rilasciata proprio dal Ministero dell’Agricoltura.
Di conseguenza, secondo il tribunale, la Capitaneria di Anzio non poteva introdurre autonomamente una restrizione territoriale così incisiva.
Per i giudici si tratta di un vizio “radicale”, sufficiente da solo ad annullare l’atto.
Le vecchie norme della pesca finite sotto esame
La sentenza affronta poi il tema più ampio delle regole che disciplinano l’uso del “rapido”, uno strumento di pesca da anni al centro di discussioni tra operatori e amministrazioni.
Il provvedimento della Capitaneria si basava su decreti ministeriali degli anni Novanta e del 2000. Quelle norme erano nate in un contesto in cui esisteva un divieto generale di utilizzo del “rapido” in ampie aree del Tirreno e dell’Adriatico.
Infestato da zanzare, scarafaggi, ratti, piccioni o altro? Ecco come interveniamo e risolviamo subito
Ma il Tar del Lazio ricorda che quel divieto è stato successivamente abrogato nel 2012.
Secondo l’amministrazione resistente, però, anche se il divieto generale era stato cancellato, sarebbero rimaste valide le norme “derogatorie” che regolavano le autorizzazioni speciali.
Una tesi che il tribunale non ha condiviso.
I giudici spiegano infatti che quelle deroghe erano nate proprio come eccezioni a un divieto ormai non più esistente. Per questo motivo, sostengono, non possono trasformarsi automaticamente in nuove limitazioni permanenti.
Nella sentenza si legge che appare “tortuoso e poco convincente” sostenere che un divieto possa sopravvivere attraverso norme che erano state create come eccezioni al divieto stesso.
Il richiamo alle regole europee
Il TAR del Lazio dedica ampio spazio anche alla normativa europea sulla pesca.
Secondo i giudici, eventuali restrizioni all’uso degli attrezzi devono basarsi su criteri tecnici e scientifici aggiornati.
Le norme europee prevedono infatti che i limiti siano collegati a elementi precisi, come la distanza dalla costa, la profondità del mare o studi scientifici sulla tutela delle risorse ittiche.
Nel caso esaminato, invece, il provvedimento impugnato non faceva riferimento a valutazioni scientifiche attuali né a specifici piani di gestione previsti dalle regole comunitarie.
Per i giudici, quindi, mancava un fondamento chiaro e coerente con il quadro normativo europeo oggi vigente.
La sentenza richiama anche precedenti decisioni dei tribunali amministrativi di Toscana e Lazio, che in casi analoghi avevano già espresso dubbi sulla sopravvivenza delle vecchie limitazioni territoriali legate al sistema “rapido”.
Quindi il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento della Capitaneria di Anzio. Questo significa che il motopeschereccio “Koala” non sarà più soggetto alla limitazione territoriale imposta nel 2025.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato inoltre condannato a pagare le spese legali del giudizio, quantificate in 2.000 euro oltre accessori.
Leggi anche: Anzio, Consorzio ‘fantasma’ blocca la pesca delle vongole nel Lazio: pescatori in ginocchio























