E con questa pronuncia, tutti e tre i gradi di giudizio hanno dato ragione all Ente comunale e torto al gigante della grande distribuzione.
Al centro della decisione c’è il caso di Esselunga, operatore della grande distribuzione che contestava la tassazione di parcheggi coperti e scoperti, ritenuti invece dal Comune di Aprilia aree idonee alla produzione di rifiuti.
La controversia nasce da un accertamento del Comune relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020.
L’ente locale aveva richiesto il pagamento di circa 67.000 euro, ritenendo imponibili per il calcolo della tassa le superfici destinate a parcheggio, sia coperto che scoperto, di un ipermercato situato sul territorio comunale.
Secondo il Comune di Aprilia, queste aree non potevano essere escluse dal tributo perché frequentate quotidianamente da un elevato numero di veicoli e persone, e quindi potenzialmente produttive di rifiuti.
Esselunga aveva invece sostenuto che tali spazi dovessero essere in parte esclusi, in quanto destinati alla viabilità e alle manovre dei veicoli e non direttamente alla produzione di rifiuti.
Esselunga – Comune di Aprilia: scontro nei Tribunali
Dopo il rigetto in primo grado delle tesi di Esselunga, anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva confermato la legittimità dell’accertamento comunale.
I giudici avevano sottolineato come le aree di parcheggio di un centro commerciale, per la loro stessa natura e per l’intenso flusso di utenti, siano normalmente idonee a produrre rifiuti.
Inoltre, era stato evidenziato che il contribuente non aveva fornito una prova adeguata per dimostrare l’eventuale non imponibilità delle superfici, né risultava presentata una dichiarazione specifica utile a supportare la richiesta di esclusione.
La società ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando sia l’interpretazione delle norme sulla TARI sia la ripartizione dell’onere della prova.
La posizione della Cassazione: parcheggi normalmente tassabili
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito.
Il principio ribadito è che le aree di parcheggio di attività commerciali sono, in linea generale, soggette a TARI, in quanto potenzialmente produttive di rifiuti.
Secondo i giudici, le norme che prevedono esclusioni o riduzioni del tributo non operano automaticamente. Il contribuente deve indicare fin dalla denuncia originaria le superfici che ritiene escluse e fornire elementi oggettivi o documentazione idonea a dimostrare la natura non imponibile delle aree.
Infestato da zanzare, scarafaggi, ratti, piccioni o altro? Ecco come interveniamo e risolviamo subito
Non basta, quindi, una contestazione successiva o generica.
Come si legge nella decisione, l’esclusione richiede “indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria” e una prova concreta della destinazione esclusiva delle superfici.
La prova a carico del contribuente
Un passaggio centrale della sentenza riguarda anche il regolamento comunale sulla IUC (Imposta Unica Comunale), con riferimento alla sezione TARI.
Le agevolazioni previste per alcune aree, come quelle destinate esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, sono subordinate a una dichiarazione preventiva da parte del contribuente.
La Corte ha chiarito che senza tale adempimento non è possibile riconoscere automaticamente l’esenzione.
Anche in presenza di una possibile destinazione “improduttiva di rifiuti”, è comunque necessario un comportamento attivo del contribuente sul piano dichiarativo.
La società aveva inoltre invocato un precedente favorevole relativo a un’altra annualità, sostenendo che si fosse formato un giudicato utile a escludere la tassazione dei parcheggi.
La Cassazione ha respinto anche questa eccezione. Il giudicato esterno, spiegano i giudici, non può essere automaticamente trasposto su annualità diverse quando cambia il contesto fattuale o quando si discute di valutazioni giuridiche non perfettamente sovrapponibili.
Onere della prova e principio di riparto
Un ulteriore punto chiarito riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. La Corte ha ribadito che, in materia tributaria, il contribuente che chiede un’esenzione deve dimostrarne i presupposti.
Non si tratta di un’inversione generalizzata dell’onere della prova, ma di un principio coerente con la struttura della TARI: l’imposizione è la regola, l’esenzione è l’eccezione e come tale deve essere provata da chi la invoca.
Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente.
TARI, superficie tassate e superfici esenti
Ai fini della TARI, il tributo si applica a tutte le superfici calpestabili suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Rientrano quindi nel calcolo le abitazioni, i locali commerciali, gli uffici, i magazzini, i laboratori, i depositi e in generale tutti gli ambienti utilizzati in modo continuativo.
Per le attività economiche vengono considerate anche le superfici operative e quelle accessorie, comprese le aree destinate a parcheggio, sosta o manovra quando sono funzionalmente collegate all’attività e possono generare rifiuti, come nel caso dei parcheggi di centri commerciali, supermercati o strutture aperte al pubblico.
Sono invece escluse dalla TARI le superfici che, per loro natura o destinazione, non producono rifiuti in maniera ordinaria.
Tra queste rientrano balconi e terrazze scoperte, giardini e aree verdi pertinenziali, cortili non utilizzati operativamente, locali tecnici, vani ascensore, centrali termiche e spazi impraticabili o inutilizzabili.
Possono inoltre essere escluse le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali, industriali o sanitari, a condizione che il produttore dimostri di provvedere autonomamente al loro smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ogni Comune applica differenti tassazioni a seconda del tipo di superficie.
Leggi anche: Il Comune di Aprilia impone la Tari anche sulle aree a parcheggio. Esselunga lo porta in Tribunale
























