Il provvedimento dell’amministrazione, firmato il 27 aprile scorso, disponeva la cessazione immediata delle attività sull’area e il rilascio della spiaggia entro 15 giorni.
Alcuni giorni fa, però, i giudici amministrativi hanno congelato temporaneamente gli effetti dell’atto in attesa della discussione collegiale fissata proprio per il 26 maggio.
La decisione è contenuta in un decreto monocratico emesso dal presidente della Quinta Ter del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla società concessionaria, rappresentata dagli avvocati Gianfranco Passalacqua ed Emanuele Devito.
La concessione finita nel mirino del Comune di Nettuno
La vicenda riguarda una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2008 alla società Sirene II Sas per un’area sul litorale di Nettuno.

Dopo una serie di confronti, anche nelle sedi giudiziarie, nei mesi scorsi il Comune aveva avviato un procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza della concessione.
Secondo quanto ricostruito nella lunga determina comunale, alla base della decisione ci sarebbero una serie di presunte violazioni edilizie e concessorie contestate nel corso degli anni.
L’amministrazione sostiene che sull’area
“nel corso degli anni, a seguito di attività di vigilanza, sono state accertate opere edilizie realizzate in difformità dal titolo concessorio e in assenza dei necessari titoli abilitativi”.
Tra queste viene citata la presenza di un portico coperto di circa 45 metri quadrati già oggetto di un’ingiunzione nel 2013.
Il Comune di Nettuno richiama poi ulteriori contestazioni relative a
“opere edilizie consistenti in abuso totale per mq 250,55 e abuso parziale per mq 562,75”.
Una parte della vicenda era già arrivata davanti ai giudici amministrativi con un precedente ricorso concluso, secondo il Comune, con una sentenza favorevole all’ente nel 2025.
Le accuse sugli affidamenti a terzi
Nella Determina comunale trovano spazio anche contestazioni relative all’utilizzo dell’area da parte di altre società.
Secondo gli accertamenti della Polizia locale di Nettuno, alcune attività commerciali sarebbero state svolte da soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione prevista dal Codice della Navigazione.
Nel provvedimento vengono citate attività di somministrazione di alimenti e bevande e perfino un’attività di intermediazione immobiliare svolte sull’area demaniale.
Il Comune di Nettuno sostiene che la società concessionaria avrebbe consentito l’operatività di altre imprese prima del rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Una situazione che, secondo l’amministrazione, avrebbe alterato il rapporto concessorio e compromesso il controllo pubblico sull’utilizzo del bene demaniale.
Tra gli elementi richiamati nella Determina compare anche un procedimento penale avviato dalla Procura e il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti di un immobile adibito a ristorante e pizzeria.
La decisione del Tribunale
Nonostante il quadro contestato dal Comune di Nettuno, il TAR del Lazio ha deciso di intervenire in via urgente sospendendo gli effetti della Determina dirigenziale numero 423 del 27 aprile 2026.
Nel decreto i giudici amministrativi spiegano che “sussistono i presupposti” per concedere la tutela cautelare monocratica richiesta dalla società ricorrente. Significa che gli effetti dell’atto comunale vengono sospesi, finché i giudici non si saranno pronunciati nel merito delle contestazioni.
La decisione evita, almeno per il momento, l’obbligo di liberare immediatamente l’area demaniale e interrompere le attività presenti sulla concessione.
Il Tribunale dovrà ora tornare a esaminare il caso nella Camera di consiglio già fissata per il 26 maggio 2026. In quella sede i giudici valuteranno in forma collegiale se confermare o meno la sospensione della Determina comunale.
Adesso l’attenzione si sposta sull’udienza di merito. Il Comune di Nettuno ha nominato un avvocato per difendere la propria posizione.
Naturalmente , dopo la sentenza, la parte che non si riterrà soddisfatta avrà la possibilità di presentare ricorso al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa.
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