Ma i tempi per le autorizzazioni si stanno allungando e così il privato ha perso la pazienza e ha denunciato il Comune chiedendo che i giudici obbligassero l’amministrazione a decidere sul progetto presentato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha però respinto il ricorso della società edilizia contro il Comune di Ardea per il mancato rilascio del permesso di costruire in località Tor San Lorenzo.
Secondo i giudici, il Comune di Ardea non può essere accusato di “silenzio inadempimento” perché il procedimento urbanistico è ancora in corso e negli ultimi mesi l’amministrazione ha chiesto integrazioni e modifiche al progetto.
Il progetto nell’area di Tor San Lorenzo
La vicenda riguarda un terreno di circa 5.700 metri quadrati situato nella zona di espansione residenziale “C2” di Tor San Lorenzo.

La società aveva presentato nel luglio 2024 una richiesta di permesso di costruire, specificando:
“Costruzione a due corpi di fabbrica A- B, aventi forma pressoché rettangolare con altezza non superiore ai mt 10.50, da adibirsi a strutture residenziali, commerciali e direzionali“.
L’area ricade però in un Piano di edilizia economica e popolare, il cosiddetto PEEP previsto dalla legge 167 del 1962.
Si tratta di una disciplina urbanistica particolare che impone procedure più articolate rispetto a un normale intervento edilizio.
Prima di poter ottenere il titolo edilizio, infatti, la società avrebbe dovuto stipulare una convenzione urbanistica con il Comune.
Nel luglio 2025 la società aveva quindi inviato all’ente una bozza di convenzione, chiedendo di procedere rapidamente alla firma e al rilascio del permesso di costruire.
La società: “Area degradata, il progetto può riqualificarla”
Nel ricorso presentato al TAR, la società ha sostenuto che il Comune Ardea è rimasto fermo troppo a lungo senza dare una risposta chiara.
La società richiedente ha così descritto l’area
“si presenta alquanto degradata in quanto si tratta di area sterrata, priva di adeguata illuminazione, abbandonata, ove vengono spesso depositati rifiuti di ogni genere, sostano abusivamente camper, autovetture e impianti pubblicitari installati su autoveicoli”.
Secondo la società, il progetto edilizio avrebbe consentito di recuperare urbanisticamente la zona e di realizzare opere utili anche per la collettività.
Nel ricorso si sostiene che il Comune di Ardea avesse l’obbligo di pronunciarsi formalmente sulla richiesta e di concludere il procedimento.
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La società aveva anche chiesto un risarcimento per il cosiddetto “danno da ritardo”, sostenendo che l’inerzia amministrativa avesse provocato conseguenze economiche negative.
La posizione del Comune di Ardea
Il Comune di Ardea non si è costituito formalmente nel processo, ma ha comunque inviato ai giudici del Tribunale una relazione tecnica.
Secondo gli uffici comunali, il progetto presentava diversi problemi urbanistici e documentali. In particolare, il Comune di Ardea ha evidenziato che
“la richiesta prevede un intervento di realizzazione edifici a destinazione mista residenziale/commerciale/uffici in zona destinata all’edilizia economica e popolare.
All’epoca della presentazione dell’istanza si informava anticipatamente il consulente tecnico della incongruenza riscontrata.
In risposta l’istante inviava esclusivamente bozza di convenzione non attinente la regolarizzazione specifica di edilizia a carattere economico e popolare”.
Nel corso del procedimento ci sono stati ulteriori incontri tecnici. La società ha depositato nuovi elaborati e modifiche al progetto anche nel marzo 2026.
La decisione del Tribunale
Il TAR del Lazio ha riconosciuto che il Comune di Ardea ha il dovere di concludere il procedimento con una decisione espressa.
Tuttavia, secondo i giudici, non si può parlare di silenzio illegittimo perché la pratica è ancora in fase istruttoria.
Nella sentenza si legge che
“il Comune di Ardea non è rimasto del tutto inerte rispetto all’iniziativa di parte, avendo formulato diverse e puntuali richieste di integrazione documentale.
Non può ravvisarsi, allo stato, un’ipotesi di silenzio inadempimento da parte del Comune di Ardea”.
Per il Tribunale amministrativo, il punto centrale è che il procedimento non riguarda un semplice permesso di costruire, ma un intervento urbanistico complesso soggetto a regole speciali.
Inoltre il Comune di Ardea, pur con tempi lunghi, avrebbe continuato a interloquire con la società chiedendo chiarimenti, documenti aggiuntivi e modifiche tecniche.
I giudici hanno osservato che la stessa società ha presentato nuove integrazioni fino al marzo 2026.
Questo significa che il progetto è stato più volte modificato e che l’amministrazione deve avere “un congruo spatium deliberandi”, cioè un tempo adeguato per effettuare le proprie valutazioni.
Nessun risarcimento per il ritardo
Respinta anche la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società.
Secondo il TAR, non essendo stato accertato un comportamento illegittimo del Comune, viene meno anche il presupposto per ottenere un indennizzo economico.
I giudici hanno quindi escluso l’esistenza di un “danno da ritardo” imputabile all’amministrazione.
La sentenza sottolinea però che il Comune di Ardea non potrà prolungare indefinitamente il procedimento.
Il TAR richiama infatti i principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini.
Insomma, il Comune di Ardea dovrà arrivare a una decisione finale sul permesso di costruire e sulla convenzione urbanistica.
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