La società sportiva era stata estromessa per una presunta situazione debitoria legata a forniture di energia elettrica riferite a un altro impianto comunale già gestito in passato. Per i giudici, però, quella motivazione non regge.
Quindi riammissione alla gara e pagamento delle spese legali: un secco 2-0 dell’Albalonga sul Comune di Albano.
Il Comune aveva tirato fuori vecchi conti elettrici
La vicenda nasce l’11 marzo, quando Albalonga riceve la comunicazione di esclusione dalla selezione per il nuovo affidamento dell’impianto sportivo di Cecchina.
Dopo la richiesta di accesso agli atti e la domanda di ritirare il provvedimento, il Comune di Albano conferma la propria decisione il 24 marzo.
Alla base dell’estromissione vengono indicati presunti debiti per energia elettrica, già contestati dall’amministrazione nel novembre 2022 e immediatamente respinti dalla società. Si parla di un importo poco superiore ai 30mila euro.
Per il Tribunale una bolletta non può diventare una tassa
Il cuore della sentenza è semplice: un debito per consumi elettrici non può essere trattato come una grave irregolarità fiscale.
Le gare pubbliche consentono l’esclusione automatica in presenza di imposte, tasse o contributi previdenziali non pagati e definitivamente accertati.
Ma una richiesta di denaro derivante da un rapporto contrattuale è un’altra cosa. Ancora di più quando quella somma è contestata e non risulta stabilita in modo definitivo da un giudice o da un atto incontestabile.
Nessuna prova definitiva del credito vantato
Il TAR del Lazio sottolinea anche un secondo passaggio pesante per il Comune di Albano: il presunto debito non risultava definitivamente accertato.
Non emerge una sentenza passata in giudicato, né un decreto ingiuntivo definitivo o un altro titolo capace di dimostrare con certezza che Albalonga dovesse davvero versare quelle somme.
In pratica, il Comune di Albano poteva continuare a rivendicare il proprio credito nelle sedi opportune, ma non poteva usare quella controversia come una porta chiusa in faccia alla società nella gara sportiva.
La clausola del bando viene disinnescata
I giudici hanno annullato non soltanto l’esclusione dell’Albalonga, ma anche l’interpretazione della clausola inserita nella procedura comunale, quella che vietava la presenza di situazioni debitorie non concordate attraverso rateizzazioni con il Comune.
Per i giudici del TAR quella formula non può trasformarsi in una causa automatica di esclusione quando riguarda crediti contrattuali contestati, come quelli per l’energia elettrica.
Un limite chiaro anche per le future procedure di affidamento promosse dall’amministrazione.
Vittoria in Tribunale, ma l’impianto non è già assegnato
La decisione rimette Albalonga nella partita per la gestione dell’impianto di Cecchina, ma non significa che la società abbia già ottenuto la concessione.
Il TAR del Lazio non ha scelto il futuro gestore del centro sportivo, ha soltanto stabilito che la società non poteva essere eliminata dalla competizione sulla base di quella motivazione.
Ora il Comune di Albano dovrà adeguarsi alla sentenza, rimuovere gli effetti dell’esclusione e rivalutare la procedura nel rispetto delle regole indicate dal Tribunale.
Il Comune condannato anche alle spese
Per Albano Laziale la pronuncia si traduce in una battuta d’arresto amministrativa e politica.
Il Tribunale ha condannato il Comune di Albano al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre agli accessori di legge.
Ma il peso vero della decisione sta nel principio fissato dai giudici: un’amministrazione può chiedere conto di somme che ritiene dovute, ma non può trasformare un credito contestato in uno strumento automatico per tenere fuori un concorrente dalla gestione di un impianto destinato alla comunità.
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