Stavolta il problema dovrà essere discusso addirittura in Parlamento.
Il caso del corridoio intermodale Roma-Latina è infatti al centro dell’interrogazione parlamentare a risposta orale presentata dai deputati verdi Filiberto Zaratti e Angelo Bonelli.

“Cambiate quel bando o l’Europa ci blocca”
Più che una domanda è un invito al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ad intervenire sulla procedura di gara avviata per la realizzazione e gestione della tratta Tor de’ Cenci–Latina Borgo Piave, affidata tramite finanza di progetto.
I deputati chiedono al Governo di valutare l’annullamento in autotutela dell’intera procedura e di intervenire con modifiche normative per allineare la disciplina italiana sugli appalti e sulle concessioni al diritto europeo.
Secondo gli interroganti, il meccanismo su cui si fonda attualmente la gara rischia di entrare in conflitto con la normativa comunitaria, in particolare per la previsione del diritto di prelazione riconosciuto al promotore.
In pratica c’è il rischio che una volta completato il percorso per assegnare i lavori, un semplice ricorso, magari da chi è rimasto escluso, possa bloccare tutto.
Cos’è il diritto di prelazione
Nel project financing (o finanza di progetto), il diritto di prelazione è un vantaggio che viene riconosciuto al soggetto privato che idèa e propone un progetto alla Pubblica Amministrazione (nel nostro caso l’autostrada Roma-Latina).
L’azienda che presenta per prima il progetto viene chiamata promotore.
A quel punto l’Ente che sovraintende all’opera non può affidarla direttamente, ma deve fare una gara pubblica per verificare se esistono offerte migliori.
Se però durante la gara un’altra società presenta un’offerta migliore, il promotore (e solo lui) ha il diritto entro 15 giorni di presentare una sua nuova proposta alle stesse condizioni della società che sta vincendo la gara. E in questo caso si aggiudica quindi il contratto.
Questo si chiama diritto di prelazione, che però le nuove norme europee non permettono più possa essere applicato.
La gara con diritto di prelazione
Nel documento dei due deputati si ricorda che con l’avviso pubblico del 29 maggio 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato la procedura per l’affidamento in concessione del corridoio intermodale Roma-Latina.
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Il bando prevede che il promotore del progetto, anche se non aggiudicatario, possa esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell’esito della gara.
Il testo del bando stabilisce infatti che:
“Se il promotore ovvero il proponente non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione nei termini previsti dal comma 12 (…) e divenire aggiudicatario se dichiarerà di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario”.
L’Europa dice NO al diritto di prelazione
Ma per l’Unione europea il diritto di prelazione non è più applicabile: viola le norme della concorrenza.
L’interrogazione parlamentare richiama infatti una procedura di pre-infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia in relazione alla concessione autostradale A22, per possibile violazione della direttiva 2014/23/UE e dell’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
A rafforzare la posizione degli interroganti il documento riporta anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026 nella causa C-810/24 (Urban Vision spa), che ha stabilito che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nella finanza di progetto non è compatibile con il diritto europeo.
Secondo i giudici europei, la normativa comunitaria “osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consenta di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario iniziale e ottenere l’aggiudicazione del contratto”.
Il richiamo al Consiglio di Stato
L’interrogazione richiama anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n. 3805/2026 del 14 maggio 2026, che recependo i principi della Corte di giustizia ha stabilito che il diritto di prelazione del promotore nel project financing non può essere utilizzato per ribaltare l’esito di una gara competitiva già conclusa.
Secondo il giudice amministrativo, qualora l’aggiudicazione si basi esclusivamente su tale meccanismo, il contratto può essere dichiarato inefficace con il conseguente subentro del primo classificato.
La richiesta al Governo
Alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziale, Zaratti e Bonelli chiedono al Ministero delle Infrastrutture se non ritenga necessario intervenire sulla procedura in corso relativa al corridoio Roma-Latina.
In particolare, gli interroganti sollecitano il Governo a valutare l’annullamento dell’avviso pubblico e della gara in corso e ad adottare iniziative legislative per adeguare la normativa italiana sugli appalti e sulle concessioni ai principi del diritto dell’Unione europea.






















