La Giunta comunale ha infatti revocato una precedente delibera con cui aveva autorizzato il ricorso in appello, scegliendo di fermare il contenzioso dopo ulteriori approfondimenti tecnici e legali.
Il Comune di Ardea condannato al risarcimento danni per un incidente stradale
La vicenda nasce da una causa civile avviata da un cittadino nei confronti del Comune di Ardea per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.
Con la sentenza numero 1089 del 2026, depositata dal Tribunale di Velletri e acquisita dal Comune alla fine di aprile, il giudice ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Ardea per una parte delle richieste avanzate dall’attore.
Il Tribunale ha quindi condannato il Comune di Ardea al pagamento del risarcimento del danno e delle spese mediche riconosciute nel procedimento. Inoltre, l’amministrazione è stata chiamata a sostenere le spese legali della controparte e quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio. Al tempo stesso, il giudice ha rigettato le ulteriori richieste avanzate dal ricorrente.
Il Comune di Ardea pensa all’appello
Dopo aver ricevuto la sentenza, gli uffici comunali hanno avviato una valutazione interna sull’opportunità di impugnarla.
Nei primi giorni di maggio il Servizio Affari Generali e Legali ha trasmesso il provvedimento ai responsabili dei settori competenti, chiedendo un parere sulla possibilità di proporre appello davanti alla Corte d’Appello di Roma.
Gli uffici economico-finanziari e i servizi informatici avevano dato parere favorevole all’impugnazione. Sulla base di queste valutazioni, la Giunta comunale aveva approvato il 14 maggio una delibera che autorizzava formalmente il ricorso in appello contro la decisione del Tribunale di Velletri.
L’obiettivo era quello di tentare di ottenere una revisione della sentenza e limitare gli effetti economici derivanti dalla condanna.
Valutati i rischi, il Comune cambia idea
Successivamente, però, il quadro è cambiato.
Il Comune di Ardea ha avviato una procedura comparativa per individuare un professionista esterno a cui affidare la difesa dell’ente nel giudizio di secondo grado. Una volta individuato il legale, si è svolto un incontro tra l’Ufficio Contenzioso, l’Ufficio Sinistri e il professionista incaricato di analizzare nel dettaglio la situazione.
Dal confronto sono emersi elementi che hanno portato a una rivalutazione complessiva della strategia processuale.
Nella documentazione richiamata dalla delibera si evidenzia infatti che il briefing ha consentito di approfondire i rischi e le criticità legati alla proposizione dell’appello. A seguito di queste valutazioni, gli uffici competenti hanno modificato il proprio orientamento iniziale.
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Con una nota del 25 maggio, i dirigenti interessati hanno comunicato che “si è ritenuto di non procedere con l’impugnazione in appello”.
L’accettazione della sentenza di condanna
Alla luce delle nuove valutazioni, la Giunta comunale ha deciso di tornare sui propri passi.
Con voto unanime è stata approvata la revoca della deliberazione adottata il 14 maggio, quella che autorizzava il ricorso davanti alla Corte d’Appello di Roma.
La decisione mette quindi fine all’ipotesi di un nuovo grado di giudizio e rende definitiva, per quanto riguarda il Comune, la scelta di non contestare ulteriormente la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri.
La rinuncia all’appello evita all’amministrazione comunale i costi e i tempi di un nuovo procedimento giudiziario, ma comporta anche l’accettazione degli effetti della sentenza di primo grado.
La scelta appare legata a una valutazione di convenienza complessiva. Gli uffici, dopo un approfondimento con il professionista individuato per la difesa dell’ente, hanno evidentemente ritenuto che le possibilità di successo dell’impugnazione non fossero tali da giustificare l’avvio di un nuovo contenzioso.
L’atto approvato dalla Giunta non entra nel dettaglio delle motivazioni tecniche che hanno portato a questa conclusione, ma richiama espressamente le criticità emerse durante l’analisi del caso e le successive indicazioni formulate dagli uffici competenti.
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