Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, che ha respinto il ricorso presentato dal dipendente contro il diniego del Ministero dell’Interno.
Secondo i giudici, l’amministrazione ha correttamente bilanciato il diritto all’assistenza familiare con le necessità operative dell’ufficio in cui l’agente presta servizio.
La richiesta di trasferimento e la situazione familiare
Il caso riguarda un assistente capo in servizio presso l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza di Palazzo Chigi. Il poliziotto aveva chiesto di essere trasferito a Nettuno, dove risiede il padre disabile, affetto da gravi difficoltà motorie.
La domanda era stata presentata ai sensi della normativa che tutela i lavoratori che assistono familiari con disabilità.
Nella richiesta, il dipendente aveva sottolineato la necessità di avvicinarsi al genitore per garantirgli un’assistenza continuativa.
L’uomo aveva anche contestato la valutazione dell’amministrazione secondo cui altri familiari avrebbero potuto occuparsi del padre.
Il Ministero aveva però rigettato l’istanza. La motivazione evidenziava che la distanza tra la sede di servizio e il domicilio del familiare, pari a circa 67 chilometri, non era tale da impedire del tutto l’assistenza, anche attraverso permessi e strumenti previsti dalla legge.
Le ragioni del diniego del Ministero
Nel provvedimento di rigetto, l’amministrazione aveva richiamato soprattutto le esigenze di sicurezza legate al ruolo svolto dal poliziotto.
L’Ispettorato di Palazzo Chigi, infatti, è un ufficio con compiti delicati di vigilanza e sicurezza anche in occasione di eventi istituzionali.
L’Ispettorato di P.S. Palazzo Chigi è un ufficio dedicato alla protezione del Presidente del Consiglio e alla vigilanza della sede del Governo.
Motivando il rifiuto, il Ministero dell’Interno aveva evidenziato che la sostituzione del dipendente non era semplice, trattandosi di personale con competenze specifiche.
Nella motivazione si legge che non era possibile procedere alla movimentazione “per normativa speciale”, sottolineando quindi la particolarità dell’incarico.
Un ulteriore elemento riguarda la presenza di altri familiari del padre disabile residenti a Nettuno. Per il Ministero non era stata dimostrata una reale impossibilità di questi ad occuparsi dell’assistenza.
Il ricorso del poliziotto al Tribunale
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Contro il diniego, il poliziotto ha presentato ricorso al TAR del Lazio, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la sua situazione familiare e avrebbe sottovalutato la necessità di assistenza continuativa al padre.
Nel ricorso è stato contestato anche il bilanciamento tra esigenze di servizio e diritti familiari, ritenuto non corretto dal dipendente, che ha insistito sulla gravità delle condizioni del genitore.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio difendendo la propria decisione e ribadendo la correttezza dell’istruttoria svolta.
La decisione del TAR del Lazio
I giudici del Tribunale amministrativo hanno respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego del trasferimento.
Nella sentenza viene ricordato che la normativa sulla tutela dei familiari con disabilità non garantisce un diritto assoluto al trasferimento, ma prevede che esso sia concesso solo “ove possibile”.
I giudici hanno richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’amministrazione conserva un margine di discrezionalità nel valutare le proprie esigenze organizzative.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del Ministero, che ha tenuto conto sia delle necessità del ricorrente sia della strategicità del servizio svolto presso Palazzo Chigi.
La necessità di garantire la continuità del dispositivo di sicurezza è stata considerata prevalente.
Il bilanciamento tra lavoro e assistenza familiare
Nelle motivazioni si sottolinea che l’amministrazione ha considerato anche la distanza non eccessiva tra la sede di lavoro e il luogo di residenza del familiare, oltre alla possibilità di utilizzare permessi e altri strumenti previsti dalla normativa.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato la presenza di altri familiari del disabile, evidenziando che non era stata dimostrata la loro impossibilità a prestare assistenza.
In conclusione, per i giudici, il provvedimento del Ministero dell’Interno risulta adeguatamente motivato e coerente con il quadro normativo, in quanto frutto di un corretto bilanciamento tra diritto all’assistenza e esigenze di servizio.
Il Tribunale amministrativo ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, quantificate in mille euro oltre accessori di legge.
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