Si tratta di importanti lavori per la borgata di Aprilia. Sul sito comunale vengono così descritti:
“Interventi di rigenerazione urbana della borgata Campoverde: miglioramento della qualità ambientale attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della località denominata Campoverde soggetta a degrado – impianto di depurazione”.
Più di 2,7 milioni di euro di lavori per Campoverde
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso presentato contro il Comune di Aprilia dalla società Impregetal S.r.l. che contestava l’esito della gara per i lavori di completamento dell’intervento Pnrr di rigenerazione urbana della Borgata Campoverde.
I giudici hanno ritenuto legittima l’esclusione dell’impresa dalla procedura e hanno confermato l’aggiudicazione dell’appalto alla società Ottavi Costruzioni S.r.l.
La gara riguardava un intervento dal valore complessivo di 2.741.470,00 euro, finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appalto era stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
La gara e l’esclusione
La procedura era stata avviata dal Comune di Aprilia nel novembre 2025 per affidare i lavori di completamento dell’intervento di rigenerazione urbana della Borgata Campoverde.
Alla gara avevano partecipato numerosi operatori economici. In totale erano state ammesse 88 offerte valide.
Impregetal aveva presentato un ribasso del 33,02%. Poiché la soglia massima del ribasso (soglia di anomalia) era stata fissata a 33,32%, l’offerta dell’impresa era risultata regolare ed era nella migliore posizione per l’aggiudicazione dell’appalto.
La situazione è cambiata dopo una verifica interna da parte della Commissione di gara. L’amministrazione ha rilevato un errore materiale nel foglio di calcolo utilizzato per determinare la soglia e ha proceduto a una nuova elaborazione.
La soglia è stata prima fissata al 28,90428% e successivamente corretta al 29,91%.
Con il nuovo parametro, l’offerta di Impregetal, pari al 33,02%, è risultata superiore alla soglia di anomalia. E quindi esclusa.
Finisce tutto davanti ai giudici amministrativi
La società esclusa ha impugnato gli atti della gara sostenendo che il Comune di Aprilia avesse cambiato orientamento dopo aver già avviato una verifica sulla congruità dell’offerta.
Secondo Impregetal, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare le giustificazioni presentate dall’azienda e non procedere con l’esclusione automatica.
L’impresa ha contestato anche il metodo utilizzato per il ricalcolo della soglia di anomalia e ha sollevato dubbi sulle regole contenute nel disciplinare di gara.
Tra le richieste avanzate c’era anche quella di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione e l’eventuale subentro nel contratto.
Il Comune di Aprilia si è costituito in giudizio difendendo la correttezza delle procedure seguite.
I giudici: corretta l’esclusione automatica
Il TAR del Lazio ha ritenuto infondate le contestazioni della società ricorrente.
Secondo i giudici, la gara aveva tutte le caratteristiche per applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
I giudici hanno evidenziato che si trattava di un appalto di lavori con un importo inferiore alla soglia europea, aggiudicato con il criterio del prezzo più basso e con un numero di offerte ammesse superiore a cinque.
In questo scenario, secondo il TAR, la stazione appaltante doveva applicare l’articolo 54 del Codice dei contratti, che prevede l’esclusione automatica delle offerte sopra la soglia di anomalia.
Il Tribunale ha spiegato che la richiesta iniziale di giustificazioni inviata alla società era frutto di un errore procedurale successivamente corretto.
La correzione della soglia considerata legittima
Il punto centrale della decisione di escludere l’impresa riguarda il ricalcolo della soglia di anomalia.
Il TAR ha ritenuto legittima la rettifica effettuata dal Comune di Aprilia, perché finalizzata a correggere un errore materiale e a riportare la procedura nell’ambito delle regole previste dal bando.
La Commissione, secondo la sentenza, avrebbe quindi sanato due aspetti: il primo relativo al calcolo iniziale della soglia, il secondo relativo all’applicazione della procedura di verifica delle offerte.
Il collegio ha inoltre escluso che fosse stato violato un affidamento della società ricorrente.
Per i giudici, l’impresa non poteva considerare consolidata una procedura che era stata avviata in contrasto con le norme applicabili alla gara.
Confermata l’aggiudicazione dei lavori
Dopo l’esclusione delle offerte considerate anomale, la graduatoria era stata aggiornata.
L’aggiudicazione era stata quindi proposta in favore di Ottavi Costruzioni S.r.l., che aveva presentato un ribasso del 29,78%, risultato compatibile con la soglia definitiva.
Il Comune di Aprilia aveva poi formalizzato l’affidamento con una determinazione dirigenziale del dicembre 2025.
Il Tribunale ha quindi confermato l’intera procedura e respinto il ricorso di Impregetal.
La società ricorrente dovrà inoltre pagare al Comune di Aprilia le spese di giudizio, liquidate dal tribunale in 8mila euro, oltre agli oneri previsti dalla legge.
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