I giudici hanno confermato le decisioni dei giudici di merito di Tribunale di Roma e Corte d’appello.
La Cassazione, ultimo grado di giustizia, ha sancito il diritto del Comune di Anzio a riacquistare la quota detenuta dal socio privato nella società Capo d’Anzio, per un valore di 27.300 euro.
La vicenda affonda le radici nei primi anni Duemila e che ruota attorno al mancato reperimento dei finanziamenti necessari per realizzare l’agognata infrastruttura portuale.
La nascita del progetto del porto turistico
La storia prende avvio nel 2004, quando il Comune di Anzio, socio di maggioranza della società Capo d’Anzio, decide di aprire il capitale a Italia Navigando, società pubblica creata per favorire lo sviluppo della portualità turistica italiana attraverso una rete di marina lungo le coste del Paese.
L’accordo prevedeva che Italia Navigando acquisisse il 39% delle quote della società incaricata di realizzare e gestire il nuovo porto turistico di Anzio.
In cambio, la società avrebbe dovuto impegnarsi a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’opera entro un determinato termine.
Nella convenzione firmata tra le parti era stata inserita una clausola precisa: se i finanziamenti non fossero stati trovati entro dodici mesi dal rilascio della concessione demaniale, il socio privato avrebbe dovuto cedere le proprie azioni al Comune di Anzio al valore nominale.
Il mancato reperimento dei fondi
La concessione per la realizzazione del porto venne rilasciata nel settembre del 2011. Secondo il Comune di Anzio, però, gli impegni assunti dal partner non furono rispettati.
Nel frattempo Italia Navigando subì una serie di trasformazioni societarie. Le partecipazioni passarono prima a Mare 2 e successivamente a Marinedi, che divenne titolare della quota nella Capo d’Anzio.
Proprio contro Marinedi il Comune di Anzio avviò l’azione giudiziaria chiedendo che venisse data esecuzione a quanto previsto negli accordi del 2004 e che le azioni tornassero nella disponibilità dell’ente locale.
Le sentenze favorevoli al Comune di Anzio
Sia il Tribunale di Roma sia la Corte d’Appello hanno accolto la tesi del Comune di Anzio.
I giudici hanno ritenuto che la clausola contenuta nella convenzione fosse valida e che il mancato reperimento dei finanziamenti avesse fatto scattare l’obbligo di trasferire le azioni.
In particolare, le sentenze hanno evidenziato che l’impegno assunto non riguardava esclusivamente eventuali fondi pubblici, ma più in generale il reperimento delle risorse necessarie per realizzare il porto.
Di conseguenza, in assenza di finanziamenti pubblici, la società avrebbe comunque dovuto attivarsi per trovare risorse private.
Per questo motivo il Tribunale aveva disposto il trasferimento al Comune di Anzio delle azioni rappresentative del 39% del capitale della Capo d’Anzio, dietro pagamento del valore nominale fissato in 27.300 euro.
Il ricorso di Marinedi
La società Marinedi e successivamente Marinedi Partecipazioni hanno tentato di ribaltare la decisione sostenendo che la clausola contrattuale fosse stata interpretata in modo errato.
Secondo la società, l’obbligo riguardava esclusivamente il reperimento di finanziamenti pubblici e non di capitali privati.
Inoltre, la difesa sosteneva che alcuni accordi successivi avessero modificato il quadro originario. Il privato asseriva che il Comune di Anzio avesse, di fatto, rinunciato a esercitare i diritti previsti dalla convenzione.
Argomenti che però non hanno convinto né la Corte d’Appello né la Cassazione.
La decisione definitiva della Cassazione
Con l’ordinanza pubblicata il 18 giugno 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso di Marinedi e Marinedi Partecipazioni.
I giudici supremi hanno confermato che l’interpretazione fornita dai tribunali di merito è corretta e coerente con il contenuto degli accordi sottoscritti nel 2004.
La Cassazione ha sottolineato che il compito di interpretare un contratto spetta principalmente ai giudici di merito. Nel caso specifico, la ricostruzione effettuata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello è stata adeguatamente motivata.
Particolarmente significativa la valutazione relativa agli obblighi assunti da Italia Navigando.
Secondo i giudici, dagli accordi emergeva chiaramente l’impegno a reperire le risorse necessarie alla realizzazione del porto, senza limitarsi esclusivamente ai finanziamenti pubblici.
La Suprema Corte ha inoltre escluso che vi sia stata una rinuncia da parte del Comune di Anzio ad avvalersi della clausola che prevedeva il riacquisto delle quote.
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