Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha però respinto il ricorso presentato a metà 2025 dai sette concessionari di altrettanti stabilimenti sul lago Albano di Castel Gandolfo contro il limite (imposto dalla Soprintendenza e recepito dal Comune di Castel Gandolfo) secondo il quale le strutture a servizio della balneazione possono restare installate per non più di otto mesi all’anno.
Per i restanti quattro mesi, cabine, chioschi, gazebo, servizi e manufatti simili dovranno essere rimossi, ogni anno.
La richiesta degli stabilimenti balneari
I ricorrenti chiedevano di poter mantenere le strutture sul posto per tutto l’anno solare.
La loro tesi era semplice: le concessioni sono pluriennali, il canone è annuale e il regolamento comunale sugli arenili non fisserebbe un divieto espresso di permanenza oltre la stagione balneare.
Ma il Tribunale ha smontato questa impostazione. La concessione dà diritto all’uso dell’area, non autorizza automaticamente la trasformazione del paesaggio in presenza stabile.
La linea della Soprintendenza
Il punto decisivo è il vincolo paesaggistico.
L’area del Lago Albano è protetta e ogni intervento deve superare il vaglio di compatibilità.
La Soprintendenza aveva dato parere favorevole, ma con una condizione precisa: manufatti temporanei, facilmente amovibili e installati per massimo otto mesi l’anno.
Il TAR del Lazio considera questa prescrizione legittima, ragionevole e coerente con la tutela del lago.
Stagione salva, occupazione no
Il Tribunale chiarisce anche un passaggio importante: gli otto mesi devono essere letti in modo ragionevole, comprendendo la stagione balneare e il tempo necessario per montare e smontare le strutture.
Dunque non si blocca l’attività estiva. Si impedisce, però, che ciò che nasce come supporto alla balneazione diventi una presenza permanente sulle sponde del lago. La stagione resta, l’occupazione annuale no.
Il Comune di Castel Gandolfo resta sullo sfondo
Nella vicenda pesa anche il ruolo del Comune di Castel Gandolfo, che aveva rilasciato le autorizzazioni paesaggistiche recependo le prescrizioni della Soprintendenza.
In giudizio, però, l’ente non si è costituito. Una scelta che lascia politicamente sullo sfondo l’amministrazione comunale, mentre il Tribunale conferma nei fatti la linea più rigida: sul lago non basta pagare un canone per lasciare tutto montato dodici mesi.
Respinta anche la disparità di trattamento
I concessionari avevano provato a giocare anche la carta della disparità: nelle vicinanze, secondo loro, esisterebbero altre attività con strutture più stabili e meno vincoli.
Ma il TAR del Lazio non ha aperto quella porta. Anche se altri avessero avuto trattamenti più favorevoli, questo non basterebbe a rendere illegittima la prescrizione contestata.
Un eventuale favore concesso ad altri non diventa automaticamente un diritto per tutti.
Una sentenza che cambia gli equilibri
Il verdetto è netto: il ricorso è stato rigettato. Gli stabilimenti dovranno fare i conti con una gestione più rigida delle strutture, programmando rimozioni e reinstallazioni annuali.
La Soprintendenza esce rafforzata, il Comune di Castel Gandolfo dovrà far rispettare le prescrizioni e il Lago Albano torna al centro di una partita delicata: turismo, economia e tutela del paesaggio, con un messaggio politico chiarissimo: la spiaggia può lavorare, ma il lago non può diventare un cantiere permanente.
Ovviamente, i sette ricorrenti hanno facoltà di presentare contro questa sentenza un ricorso al Consiglio di Stato, ultimo grado della Giustizia amministrativa.
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