Il Comune di Anzio ha infatti negato alla società la possibilità di mantenere la gestione dell’area demaniale marittima in concessione e ne ha ordinato il rilascio.
Contro questa decisione, l’ASD Club La Capannina ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio richiesta di sospensione. Il TAR ha però respinto la richiesta. L’atto del Comune di Anzio resta dunque in vigore, fino ad un prossimo pronunciamento da parte dei giudici sul merito della vicenda.
La vicenda
Tutto nasce dall’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Anzio il 3 dicembre 2025.
L’amministrazione aveva invitato i soggetti che già gestivano attività affidate dalla società Capo d’Anzio Spa a manifestare il proprio interesse a proseguire la sub-gestione delle aree demaniali fino al 30 giugno 2028.
Questo a seguito del fallimento della Capo d’Anzio, la società che gestiva il porto.
L’Asd Club La Capannina aveva presentato la propria istanza, ma il Comune di Anzio l’aveva respinta con una nota del 13 febbraio 2026, disponendo contestualmente il rilascio dell’area.
Contro questa decisione l’associazione si è rivolta al TAR chiedendo un intervento urgente che sospendesse gli effetti del provvedimento in attesa della sentenza definitiva.
Le motivazioni del TAR
I giudici amministrativi non hanno ritenuto fondate le ragioni presentate dalla società ricorrente nella fase cautelare.
Nell’ordinanza viene evidenziato che l’associazione non ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare di aver ricevuto regolarmente dalla Capo d’Anzio Spa l’affidamento in gestione dell’area, secondo le procedure previste dalla normativa.
Dagli atti esaminati dal tribunale emerge inoltre che la stessa Capo d’Anzio Spa che aveva in gestione il porto prima de4l fallimento, aveva in passato intimato all’associazione il rilascio delle aree occupate, sostenendo che fossero utilizzate senza titolo.
Un elemento che il TAR ha considerato particolarmente rilevante riguarda la precedente decadenza della concessione demaniale della società Capo d’Anzio Spa. Tra le motivazioni di quel provvedimento figurava infatti anche la gestione di alcune aree da parte del Circolo Velico Anzio-Lavinio, oggi Asd Club La Capannina, senza la preventiva autorizzazione prevista dalla legge.
Respinta la sospensiva
Alla luce di questi elementi, il tribunale ha ritenuto che il ricorso non presenti, almeno in questa fase preliminare, sufficienti elementi di fondatezza.
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Per questo motivo è stata respinta la richiesta di sospendere l’efficacia del provvedimento comunale.
Si tratta di una decisione importante perché lascia pienamente efficace l’ordine di rilascio dell’area emesso dal Comune di Anzio.
L’ordinanza non chiude comunque definitivamente la vicenda. Il giudizio di merito proseguirà e il TAR sarà chiamato a pronunciarsi in futuro sulla legittimità degli atti impugnati.
Per il momento, però, il primo round giudiziario si conclude a favore del Comune di Anzio, che vede confermata la validità del proprio operato almeno sotto il profilo cautelare.
I giudici hanno infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, ritenendo che nella vicenda siano presenti alcuni profili di novità che giustificano la mancata condanna alle spese di una delle parti.






















