La vicenda riguarda un periodo compreso tra gennaio 2024 e marzo 2025 e nasce da un controllo sulle modalità di rilevazione delle presenze.
La sentenza è stata emessa dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti.
Le contestazioni sulle presenze
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, l’ex dipendente della Asl di Latina avrebbe effettuato diverse registrazioni della presenza non autorizzate. Avrebbe utilizzato tornelli diversi rispetto alla sede di servizio e, in alcuni casi, il codice riservato alle missioni di lavoro.
La Procura contabile aveva contestato una serie di timbrature considerate anomale, tra cui entrate e uscite effettuate in sedi diverse da quella abituale e registrazioni con il codice “9”, che indica lo svolgimento di attività per conto del servizio.
Per l’accusa, quelle modalità non avrebbero consentito alla Asl di verificare con certezza l’effettiva attività lavorativa svolta. Da qui la richiesta di recuperare le somme corrispondenti alle ore ritenute non giustificate.
La difesa: “Le attività erano legate a incarichi di servizio”
L’ex dipendente della ASL di Latina ha contestato le accuse sostenendo di non aver mai svolto assenze ingiustificate e di aver operato nell’ambito di incarichi affidati dalla stessa azienda sanitaria.
Secondo la sua ricostruzione, la presenza in una sede diversa da quella ordinaria sarebbe stata collegata a un progetto istituzionale e a compiti assegnati formalmente dalla Asl. La difesa ha sostenuto che l’amministrazione fosse a conoscenza delle attività svolte e che mancasse qualsiasi volontà di ottenere un vantaggio economico indebito.
L’ex dipendente ha inoltre spiegato di aver agito nella convinzione che il comportamento fosse corretto, proprio perché collegato alle esigenze di servizio.
La decisione dei giudici
La Corte dei Conti non ha accolto questa ricostruzione. I giudici hanno ritenuto che non fosse stata dimostrata una vera autorizzazione da parte della Asl a utilizzare sedi diverse o il codice relativo alle missioni.
Nella sentenza viene evidenziato che l’eventuale incarico affidato al dipendente non autorizzava automaticamente le modalità di registrazione delle presenze.
Secondo il collegio, il progetto richiamato dalla difesa non conteneva indicazioni specifiche sulle sedi dove svolgere l’attività.
La Corte sottolinea inoltre che le verifiche sono scattate proprio quando l’amministrazione ha controllato le timbrature, ritenendo quindi non dimostrato che vi fosse un consenso, anche solo implicito, da parte della Asl di Latina.
Il risarcimento alla Asl di Latina
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Per i giudici contabili, la ripetizione delle timbrature non autorizzate e la mancata restituzione delle somme hanno provocato un danno economico all’azienda sanitaria.
La sentenza parla di una condotta caratterizzata dalla consapevolezza dell’irregolarità, escludendo quindi la possibilità di ridurre l’importo da restituire.
L’ex dipendente è stato quindi condannato al pagamento di 5.328,01 euro, oltre agli interessi e agli eventuali adeguamenti previsti, in favore della Asl di Latina.
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