La sentenza, pubblicata il 1° luglio, chiude per ora una battaglia amministrativa iniziata nel marzo 2025, anche se resta aperta la possibilità per le due società coinvolte di ricorrere al Consiglio di Stato.
L’Ordinanza del Comune di Albano
Tutto nasce dall’Ordinanza dirigenziale n. 34 del 21 marzo 2025. Il Comune di Albano aveva ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi nell’area retrostante il locale commerciale, contestando tre opere ritenute abusive:
- una recinzione,
- una pavimentazione,
- una piattaforma in cemento usata per i cassonetti.
Le tre opere finite nel mirino
Nel dettaglio, secondo gli atti del Comune di Albano, si parla di una recinzione rettangolare di circa 63,79 metri quadrati, realizzata con paletti metallici, cordolo cementizio e rete metallica; di una pavimentazione esterna di circa 46,98 metri quadrati; e di una terza area in calcestruzzo di circa 11,55 metri quadrati, collocata all’esterno della recinzione e destinata alla raccolta differenziata.
Per il Comune di Albano non erano semplici arredi esterni, ma trasformazioni improprie e illegittime vere e proprie.
Il ricorso e il primo stop
Contro l’Ordinanza era stato presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, da parte delle due società coinvolte, che in prima battuta avevano cercato di sospendere il provvedimento.
La difesa sosteneva che le opere potessero rientrare nell’edilizia libera: pavimentazioni, sistemi di protezione, sistemazioni esterne.
Ma già il 9 luglio 2025 il Tribunale aveva respinto la richiesta preliminare di sospensione. Poi, il 23 ottobre 2025, anche il Consiglio di Stato aveva confermato lo stop in sede preliminare.
La decisione del Tribunale
La causa è stata discussa poi nel merito il 19 maggio scorso.
Con la sentenza pubblicata il 1° luglio, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso delle due società che gestiscono il locale.
Il punto centrale è chiarito: quelle opere, per dimensioni, materiali e funzione, non possono essere considerate interventi leggeri.
Secondo i giudici, hanno modificato stabilmente l’assetto dell’area, sottoposta a vincolo paesaggistico, trasformandola da verde pubblico a spazio di fatto al servizio esclusivo del locale.
Per i giudici del TAR del Lazio, dunque, non bastava l’occupazione di suolo pubblico per giustificare cordoli, recinzioni e pavimentazioni, servivano titoli edilizi e autorizzazioni specifiche, che secondo i giudici non c’erano.
Il canone non basta
Il Tribunale chiarisce anche un altro passaggio decisivo: il pagamento, o la richiesta di pagamento, del canone per l’occupazione di suolo pubblico non equivale a un permesso per costruire o trasformare l’area.
In altre parole, pagare per usare uno spazio non significa poterlo recintare, cementare o sottrarre alla funzione pubblica. È qui che il Tribunale blinda la linea del Comune di Albano.
Le sanzioni
La sentenza comporta la conferma dell’ordine di demolizione delle opere abusive e ripristino dell’area, che dovrà tornare alla sua destinazione originaria.
Resta inoltre la sanzione di 6.500 euro prevista dall’Ordinanza comunale. Il TAR del Lazio ha anche condannato le parti ricorrenti a pagare al Comune di Albano 2.500 euro di spese legali.
La decisione ha un peso che va oltre il singolo locale.
Il messaggio è chiaro: uno spazio pubblico non può diventare, pezzo dopo pezzo, una pertinenza privata mascherata da sistemazione esterna.
Cosa succede adesso?
La sentenza è di primo grado e potrà essere impugnata davanti al Consiglio di Stato. Poiché dunque la sentenza non è dell’ultimo grado, volutamente non abbiamo pubblicato il nome o l’indirizzo dell’esercizio commerciale coinvolto.
Quello che interessa maggiormente la città è capire ora è se questo intervento del Comune di Albano sia una ‘operazione occasionale’ o se sia il preludio a una stagione di controlli più accurati di tutte le piccole illegalità edilizie che ad Albano certo non mancano.























