Secondo i giudici, il problema non riguarda i possibili effetti sanitari dell’impianto né la sua compatibilità con i limiti elettromagnetici previsti dalla legge, ma le modalità dell’autorizzazione.
Il TAR ha infatti ritenuto che il procedimento sia stato carente perché non è stata svolta un’adeguata istruttoria sulla scelta della localizzazione dell’antenna, come previsto dal regolamento del Comune di Ardea ancora in vigore.
Il ricorso di un residente contro la nuova antenna a Colle Romito
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un cittadino di Ardea che vive nelle immediate vicinanze dell’area di via della Caffarella, a Colle Romito, dove Iliad aveva previsto l’installazione di una nuova antenna di telefonia mobile.
Il residente sosteneva che la presenza dell’antenna potesse avere conseguenze sulla salute, incidere sul valore economico della sua abitazione e alterare il paesaggio circostante. Per questo aveva chiesto al TAR di annullare l’autorizzazione, contestando diversi aspetti del procedimento seguito.
Prima ancora di entrare nel merito, il Tribunale ha affrontato una questione preliminare: se il cittadino avesse realmente il diritto di impugnare l’autorizzazione. La risposta è stata positiva.
Secondo i giudici, chi abita vicino a un’infrastruttura di questo tipo può ricorrere quando prospetta possibili effetti negativi sulla qualità della vita o sul paesaggio. Sarà poi il giudice a verificare se tali timori siano fondati.
Il Comune di Ardea non ha fatto valutazioni sulla localizzazione dell’antenna
Il cuore della sentenza riguarda però un altro aspetto.
Il TAR ha rilevato che il Comune di Ardea dispone di un regolamento specifico sull’installazione degli impianti di telefonia mobile, approvato nel 2007, che individua criteri precisi per scegliere dove collocare le antenne.
Tra le indicazioni contenute nel regolamento vi è quella di privilegiare, quando possibile, aree già interessate da infrastrutture tecnologiche o dalla viabilità, limitando l’impatto visivo e paesaggistico.
Secondo il Tribunale, durante il procedimento autorizzativo non è stato verificato se esistessero siti alternativi più idonei né risulta che sia stata svolta un’istruttoria su questi aspetti.
Nella sentenza i giudici parlano di una
“totale assenza di istruttoria sulla localizzazione della stazione radio base secondo i criteri preferenziali dettati dal regolamento”.
Proprio questa mancanza ha portato all’annullamento dell’autorizzazione.
Il regolamento comunale è ancora valido
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Uno dei punti più importanti della decisione riguarda la validità del regolamento comunale di Ardea sulla collocazione delle antenne per gli impianti di telefonia mobile.
Nel corso del giudizio era stato sostenuto che alcune precedenti pronunce avessero ormai superato quelle norme.
Il TAR non ha condiviso questa interpretazione. Secondo i giudici, il regolamento del Comune di Ardea è tuttora vigente e deve essere applicato nei procedimenti autorizzativi.
Per questo motivo l’amministrazione avrebbe dovuto verificare il rispetto dei criteri previsti dal regolamento prima che si formasse il silenzio-assenso che aveva consentito il rilascio dell’autorizzazione.
Respinta la contestazione sul vincolo paesaggistico
Non tutte le censure del ricorrente sono però state accolte.
Il residente sosteneva anche che l’impianto avrebbe dovuto ottenere una specifica autorizzazione paesaggistica.
Su questo punto il TAR ha dato ragione a Iliad.
I giudici hanno ricordato che la normativa nazionale più recente prevede, in casi come questo, una deroga all’autorizzazione paesaggistica per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità realizzate su terreni gravati da uso civico.
Di conseguenza, l’assenza di tale autorizzazione non rende illegittimo il progetto.
Cosa cambia adesso
L’effetto concreto della sentenza è l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Ardea per l’installazione dell’antenna Iliad a Colle Romito.
Questo non significa che l’impianto non potrà mai essere realizzato. Il TAR non ha infatti escluso la possibilità di costruire la stazione radio base.
La decisione impone però di riesaminare il procedimento autorizzativo, svolgendo quella valutazione sulla localizzazione che, secondo il Tribunale, è mancata.
L’amministrazione dovrà quindi verificare il rispetto del regolamento comunale e motivare adeguatamente la scelta del sito.
Nel frattempo il Comune di Ardea è stato condannato a rimborsare al ricorrente le spese legali, quantificate in 2.000 euro oltre agli accessori di legge.
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