Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, la gara bandita dal Comune di Frascati il 19 gennaio scorso non ha garantito un elemento essenziale richiesto: la necessaria separazione tra offerta tecnica e offerta economica.
Un cavillo, una falla procedurale che ha fatto saltare l’aggiudicazione e spostato tutto nelle mani dell’associazione arrivata seconda nella classifica del bando.
Il bando di gara e l’assegnazione triennale
Il caso riguarda il mercatino della prima domenica del mese, “Uno sguardo nel passato”, seguitissimo appuntamento ormai riconoscibile della vita cittadina frascatana e, più in generale, dei Castelli Romani.

Il Comune di Frascati aveva avviato la procedura del bando di gara con la Determinazione dirigenziale n. 44 del 19 gennaio , affidando poi la gestione per il triennio 2026-2028 all’Associazione Culturale Officine di Comunicazione, prima classificata con 85 punti su 100.
Dietro, con 75,36 punti, era arrivata l’Associazione Culturale Romaduemilaeventi. Ma proprio quest’ultima ha portato la vicenda davanti ai giudici del Tribunale amministrativo.
Perché il Tribunale ha bocciato il Comune di Frascati
Il cuore amministrativo della sentenza è uno: per i giudici, l’offerta economica della prima classificata non sarebbe stata presentata con modalità idonee a garantirne la segretezza.
In pratica, secondo quanto ricostruito dal TAR del Lazio, Officine di Comunicazione avrebbe trasmesso nella stessa PEC sia l’offerta tecnica sia quella economica. Una scelta che, per il Tribunale, bastava a creare un rischio di condizionamento della valutazione.
Il Comune di Frascati ha provato a difendere la procedura sostenendo che non ci fosse prova di una reale conoscenza anticipata dell’offerta economica.
Ma il TAR del Lazio ha seguito un’altra strada: non serve dimostrare che qualcuno abbia letto davvero prima del tempo quei dati, è sufficiente il rischio potenziale.
Nelle gare pubbliche, la trasparenza non è un dettaglio da archivio: è la parete portante dell’intera procedura.
L’annullamento e la diversa lettura
Dopo il bando del 19 gennaio, il Comune aveva approvato l’aggiudicazione con la Determinazione dirigenziale del 12 febbraio, poi confermata in via definitiva con un secondo atto del 6 marzo.
Proprio questi due provvedimenti sono finiti quindi sotto la lente del TAR del Lazio, che con la sentenza pubblicata il 6 luglio ha annullato entrambi, accogliendo il ricorso presentato da Romaduemilaeventi.
Altro passaggio pesante: il Tribunale non considera la vicenda come una semplice concessione di spazi pubblici. Per i giudici, il mercatino comporta organizzazione logistica, selezione degli espositori, gestione delle presenze e offerta di un servizio con valore economico e sociale per il territorio.
Tradotto: non è una pratica minore, è un affidamento che incide sulla vita pubblica, sul commercio e sull’immagine della città.
Classifica del bando modificata
La sentenza annulla quindi le Determinazioni dirigenziali del Comune di Frascati del 12 febbraio e del 6 marzo, cioè gli atti con cui era stata prima disposta e poi confermata l’aggiudicazione.
Ma i giudici del TAR del Lazio non si sono limitati a cancellare tutto: hanno ordinato al Comune di aggiudicare la gara alla associazione seconda classificata, cioè alla Romaduemilaeventi, previo svolgimento dei controlli previsti e salvo il buon esito degli stessi.
Quindi, estromessa la prima classificata, il bando resta valido e la procedura legale lo assegna alla seconda.
Nessun risarcimento, ma una vittoria concreta
I giudici, comunque, non hanno riconosciuto un risarcimento economico all’associazione ricorrente.
Hanno stabilito qualcosa di diverso e, per certi versi, più incisivo: il Comune di Frascati deve annullare di fatto l’esito della gara così come costruito e procedere all’aggiudicazione in favore di Romaduemilaeventi, arrivata seconda, dopo i controlli previsti dalla legge e solo se questi avranno esito positivo.
Il TAR del Lazio ha anche respinto la richiesta di dichiarare inefficace un eventuale contratto già firmato con Officine di Comunicazione, perché in giudizio non è stata fornita la prova della sua effettiva stipula.
Restano le spese: Comune e associazione controinteressata dovranno versare 1.000 euro ciascuno, oltre accessori, alla ricorrente.
Una lezione per cittadini e amministrazione
La vicenda lascia un messaggio semplice e scomodo: anche un mercatino può diventare un caso politico se la macchina amministrativa inciampa con una svista sulle regole base della trasparenza.
Una storia che fa capire il perché a noi cittadini delle volte la burocrazia ci appaia esageratamente lenta e farraginosa.
Nelle pratiche amministrative pubbliche, basta una piccola distrazione per creare problemi a catena, con conseguenze spesso molto pesanti sulla vita delle persone.
D’altro canto coloro che operano nella pubblica amministrazione sono pagati proprio per assumersi quelle responsabilità, con capacità e coscienza, al meglio delle loro possibilità. Altrimenti una macchina li sostituirebbe.
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