Secondo i giudici, anche una vicenda penale conclusa con l’archiviazione può essere presa in considerazione dall’amministrazione quando deve valutare se concedere la cittadinanza, perché la decisione non dipende soltanto dall’assenza di condanne, ma da un giudizio più ampio sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.
La richiesta di cittadinanza e il “No” del Ministero
L’uomo aveva presentato domanda di cittadinanza italiana nel maggio del 2022, facendo valere il requisito della residenza continuativa nel Paese per oltre dieci anni.
Nel settembre 2024 il Ministero dell’Interno aveva però respinto la richiesta, in quanto:
“è emersa a suo carico la pendenza del procedimento penale n. 656/2022 presso la Procura della Repubblica di Latina a seguito della denuncia del 29.12.2022 per i reati di percosse ex art. 581 c.p. e di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.”.
Pur non essendo intervenuta in seguito alcuna condanna, il Ministero aveva ritenuto quegli elementi sufficienti per esprimere una valutazione negativa sull’opportunità di concedere la cittadinanza.
Il richiedente si è quindi rivolto al TAR del Lazio chiedendo l’annullamento del provvedimento.
Le ragioni dello straniero ricorrente
Davanti ai giudici amministrativi, il cittadino straniero ha sostenuto che il diniego fosse ingiusto perché fondato soltanto su una denuncia e non su un accertamento della sua responsabilità.
Ha inoltre evidenziato che, prima ancora dell’adozione del decreto ministeriale, il procedimento penale era stato archiviato dal Giudice di Pace di Latina per infondatezza della notizia di reato, su richiesta della Procura della Repubblica.
Secondo il ricorrente, il Ministero avrebbe dovuto tenere conto di questo sviluppo e valutare anche il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa, maturato in molti anni di permanenza in Italia.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la scelta del Ministero.
Nella sentenza i giudici ricordano anzitutto un principio consolidato: ottenere la cittadinanza italiana per naturalizzazione non è un diritto automatico al raggiungimento dei requisiti temporali previsti dalla legge:
“la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale”
Come scrivono i giudici del TAR del Lazio, la cittadinanza è il risultato di “una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile” per verificare se esista un interesse pubblico ad accogliere stabilmente un nuovo cittadino.
Conta anche il giudizio sull’affidabilità
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Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda il rapporto tra procedimento penale e procedimento amministrativo.
I giudici spiegano che i due percorsi seguono logiche differenti.
Nel processo penale si accerta l’eventuale responsabilità di una persona.
Nel procedimento per la cittadinanza, invece, l’amministrazione deve formulare una valutazione più ampia sulla personalità del richiedente e sulla sua futura integrazione nella comunità nazionale.
Per questo motivo, osserva il Tribunale
“il giudizio in materia di concessione della cittadinanza non implica l’accertamento di una responsabilità penale, ma una più ampia valutazione prognostica circa l’affidabilità del richiedente”.
Perché l’archiviazione non è bastata
Secondo il collegio, l’archiviazione del procedimento penale non rende automaticamente illegittimo il diniego.
Da un lato, il provvedimento di archiviazione era arrivato pochi giorni prima della decisione del Ministero, quando l’istruttoria era ormai sostanzialmente conclusa.
Ma soprattutto, sottolinea il TAR del Lazio, anche prescindendo da questo aspetto temporale, l’archiviazione non elimina la possibilità per l’amministrazione di svolgere una propria autonoma valutazione.
La sentenza richiama infatti il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui
“le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali”.
La natura della cittadinanza
Ampio spazio viene dedicato anche alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza.
Per il TAR si tratta di un atto di “alta amministrazione”, caratterizzato da un’elevata discrezionalità.
Questo significa che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella del Ministero, ma può soltanto verificare se la decisione sia logicamente motivata e priva di evidenti errori.
Nel caso esaminato, il collegio ha ritenuto che il Ministero abbia motivato in maniera sufficiente il proprio giudizio, valorizzando la natura delle contestazioni ricevute dal richiedente e la loro relativa vicinanza temporale rispetto alla domanda di cittadinanza.
L’integrazione non è sufficiente
Il ricorrente aveva richiamato anche il proprio inserimento nel tessuto sociale ed economico italiano.
Per i giudici, tuttavia, questi elementi non bastano da soli.
La sentenza osserva che avere un lavoro stabile e vivere regolarmente in Italia costituisce una condizione ordinaria, necessaria per il soggiorno nel Paese, ma non sufficiente per ottenere automaticamente la cittadinanza.
Il Ministero deve infatti valutare un insieme più ampio di elementi, tenendo conto anche dell’interesse pubblico e della piena adesione del richiedente ai valori fondamentali della comunità nazionale.
Alla fine il TAR del Lazio ha confermato integralmente il provvedimento del Ministero dell’Interno.
Secondo i giudici non sono emersi elementi tali da dimostrare che il diniego fosse illogico o irragionevole. La decisione dell’amministrazione rientra quindi nell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto dalla legge.





















