Il Comune di Ardea non poteva annullare la dichiarazione edilizia presentata da una proprietaria sostenendo che mancassero alcuni documenti sulla rampa di accesso dell’abitazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha accolto il ricorso di una cittadina di Ardea e ha stabilito che l’amministrazione avrebbe dovuto prima verificare negli archivi comunali l’esistenza dell’autorizzazione rilasciata dallo stesso ente negli anni Novanta, di cui la proprietaria non ritrovava la copia.
Al centro della vicenda c’è una rampa carrabile realizzata all’interno di un immobile in via Capri, nel quartiere Nuova Florida ad Ardea. La pratica edilizia era stata presentata nel 2015 per regolarizzare alcuni interventi effettuati nel piano seminterrato della casa.
La pratica edilizia presentata nel 2015
La proprietaria aveva depositato nel marzo 2015 una denuncia di inizio attività (DIA) per comunicare alcuni lavori eseguiti nell’abitazione.
Gli interventi riguardavano la trasformazione di un garage in cantina, la modifica di un locale tecnico con la realizzazione di un bagno, una diversa distribuzione degli spazi interni e alcuni interventi nella zona cucina.
Pochi mesi dopo, nel giugno 2015, era stata presentata una seconda DIA integrativa relativa alla realizzazione di una rampa carrabile.
Nella documentazione tecnica allegata, il professionista incaricato aveva spiegato che non era stato possibile recuperare tutta la documentazione relativa al vecchio passo carrabile.
Per questo motivo era stata inserita anche la rampa nella richiesta di regolarizzazione.
Il Comune di Ardea aveva contestato la mancanza di alcuni documenti
Nel 2022 il Comune di Ardea aveva avviato un procedimento per dichiarare inefficace la DIA integrativa.
Secondo l’amministrazione, la pratica non era completa perché mancava l’autorizzazione sismica relativa ai muri in cemento armato utilizzati per contenere la rampa di accesso.
Nel marzo 2023 il Comune di Ardea aveva quindi comunicato l’annullamento della DIA integrativa del 2015, respingendo le osservazioni presentate dalla proprietaria.
La cittadina ha deciso di rivolgersi al TAR del Lazio, sostenendo che il provvedimento fosse ingiusto e che il Comune non avesse svolto tutti gli accertamenti necessari.
La proprietaria: “La rampa era già autorizzata”
Davanti ai giudici amministrativi, la ricorrente ha sostenuto che la rampa non fosse un’opera abusiva, ma un intervento già autorizzato dal Comune di Ardea molti anni prima.
La proprietaria ha spiegato che l’opera era stata realizzata negli anni Novanta e che il problema era nato soltanto dalla difficoltà nel reperire gli atti originari.
Ha inoltre prodotto un certificato di idoneità statica dei muri di contenimento della rampa, sostenendo che la documentazione avrebbe comunque dimostrato la sicurezza dell’opera.
Secondo la sua ricostruzione, il Comune di Ardea avrebbe dovuto considerare il lungo periodo trascorso dalla presentazione della DIA e tutelare l’affidamento maturato dal cittadino.
I giudici: il Comune doveva cercare nei propri archivi
Il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione alla proprietaria.
Secondo i giudici, l’elemento decisivo è rappresentato dall’esistenza di una precedente autorizzazione comunale del 1995 che riguardava proprio la costruzione della rampa.
Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso che il Comune di Ardea aveva già autorizzato l’opera.
I disegni allegati al vecchio provvedimento mostravano infatti una rampa con caratteristiche corrispondenti a quella oggi esistente.
Per questo motivo, secondo il collegio, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la presenza di quell’atto prima di dichiarare inefficace la pratica edilizia.
“La cui esistenza era stata peraltro segnalata dalla stessa ricorrente”, sottolineano i giudici, ricordando che la proprietaria aveva già indicato nella DIA integrativa le difficoltà nel recuperare i documenti.
Il Comune di Ardea non poteva far ricadere il problema sul cittadino
Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda proprio la gestione della documentazione amministrativa.
Il Tribunale evidenzia che il titolo autorizzativo del 1995 era stato rilasciato dallo stesso Comune di Ardea e quindi si trovava nella disponibilità dell’ente.
Secondo i giudici, non era corretto far ricadere sulla cittadina le conseguenze del mancato ritrovamento di un documento che avrebbe dovuto essere conservato negli archivi comunali.
“L’amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi con il titolo assentivo a suo tempo rilasciato”, scrive il TAR, prima di considerare incompleta la pratica presentata nel 2015.
Il provvedimento comunale è stato annullato
Alla luce di queste considerazioni, i giudici del TAR del Lazio hanno accolto il ricorso della proprietaria.
Il Tribunale ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Ardea aveva dichiarato inefficace la DIA.
I giudici non hanno quindi ritenuto necessario esaminare gli altri motivi sollevati dalla ricorrente, perché hanno considerato già sufficiente la questione relativa alla mancata verifica dell’autorizzazione precedente.
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