In pratica a un cittadino si chiede di pagare una tassa su un terreno per la sua edificabilità e allo stesso tempo si vieta di edificare.
È questo il paradosso al centro di una battaglia giudiziaria che dura da anni e che, ancora oggi, appare tutt’altro che conclusa.
L’ultima novità arriva dalla sentenza n. 12378 del Tribunale Amministrativo regionale (TAR) del Lazio, pubblicata il 6 luglio.
Il ricorso presentato dal proprietario dei terreni, il signor Angelo, è stato dichiarato inammissibile, ma i giudici non hanno stabilito se l’ICI sia effettivamente dovuta.
Il cuore della vicenda resta quindi irrisolto e, allo stato degli atti, non risulta che il Comune di Pomezia abbia ritirato la propria pretesa economica di 15 anni fa su un terreno dunale dove non è concretamente possibile edificare.
Le dune considerate come terreno edificabile
L’area si trova a Torvaianica, in località Il Pigneto, nel delicato tratto costiero compreso tra Pomezia e il litorale di Roma.
Non si tratta di un normale lotto sul quale realizzare abitazioni, palazzi o strutture commerciali, ma di una porzione del sistema dunale che caratterizza la zona di Villaggio Tognazzi, immediatamente a ridosso della spiaggia.
Lo stesso Comune di Pomezia inserisce le “Dune e Bosco del Pigneto” tra i luoghi naturalistici del territorio.
La Regione Lazio aveva inoltre avviato un procedimento per includere le Dune del Pigneto e di Campo di Selva in un più ampio monumento naturale, riconoscendone l’importanza ambientale, paesaggistica e vegetazionale.
Il paradosso: edificabile sulla carta, intoccabile nella realtà
Il nodo nasce dalla classificazione urbanistica dell’area.
Nel vecchio Piano regolatore comunale il terreno risulta formalmente inserito tra le zone edificabili. Da questa previsione deriva la richiesta dell’ICI formulata dal Comune di Pomezia nei confronti del proprietario.
Quella possibilità edificatoria, tuttavia, resta sostanzialmente sulla carta.
Sull’area gravano infatti prescrizioni paesaggistiche, ambientali e urbanistiche che impediscono la realizzazione di manufatti, anche interrati. Parte del terreno è inoltre destinata a parco pubblico e ricade in una fascia costiera sottoposta a tutela.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33012, pubblicata il 14 dicembre 2019, aveva già evidenziato come, nella valutazione fiscale, non possa essere considerato soltanto il Piano regolatore comunale, ignorando i vincoli sovraordinati capaci di rendere un terreno radicalmente inedificabile.
La domanda, a questo punto, è inevitabile: perché pretendere un’imposta calcolata sulla presunta capacità edificatoria di un’area sulla quale, nei fatti, non può essere costruito nulla?
Una battaglia giudiziaria lunga anni
La vicenda ha attraversato diversi gradi di giudizio. Dopo il passaggio in Cassazione del dicembre 2019, il contenzioso è tornato davanti alla giustizia tributaria del Lazio.
Il proprietario ha quindi ottenuto la sentenza n. 9879 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pubblicata il 13 aprile 2021, della quale ha successivamente chiesto l’esecuzione al Comune di Pomezia.
Secondo il signor Angelo, l’amministrazione comunale non avrebbe dato piena attuazione a quella decisione. Da qui il nuovo ricorso presentato nel 2026, questa volta davanti al TAR del Lazio.
Il Tribunale non decide se l’ICI è dovuta
I giudici si sono pronunciati con la sentenza n. 12378, pubblicata il 6 luglio.
Non hanno però affrontato il cuore del problema e non hanno stabilito se l’ICI sul terreno sia dovuta oppure no.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, poiché l’esecuzione di una sentenza tributaria deve essere richiesta davanti alla competente Corte di giustizia tributaria e non davanti al TAR.
La decisione, dunque, non rimette automaticamente in piedi la pretesa fiscale del Comune di Pomezia e non cancella il precedente percorso giudiziario.
Stabilisce soltanto che il proprietario si è rivolto a un giudice privo di competenza per ottenere l’esecuzione della pronuncia del 2021.
Il conto non risulta formalmente cancellato
Lo stato dell’arte resta quindi sospeso.
Da una parte c’è il proprietario, che considera superata la richiesta economica e pretende l’applicazione della sentenza tributaria del 13 aprile 2021, dall’altra, almeno sulla base degli atti pubblicamente disponibili, non emerge un provvedimento con il quale il Comune di Pomezia abbia formalmente annullato o revocato la pretesa ICI sull’area.
La partita, dunque, non è chiusa. Potrà eventualmente proseguire davanti al giudice tributario competente.
Nel frattempo resta l’immagine di un terreno che, per la tutela del paesaggio, è considerato troppo prezioso per essere toccato ma che, quando si tratta di riscuotere l’ICI, continua a essere trattato come un normale lotto edificabile.
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