L’ordine è contenuto nell’Ordinanza numero 294, firmata il 10 luglio dall’Area V del Comune di Marino. Nell’atto il Comune ha oscurato i dati relativi all’esercizio e al proprietario.

Come già spiegato in casi precedenti simili, la redazione in questo modo ha le mani legate e non può pubblicare nulla che renda riconoscibile la struttura, pur conoscendone l’ubicazione.
Queste sono le leggi per la libertà di stampa in Italia, che ci collocano all’ultimo posto tra i paesi occidentali nella classifica di libertà di stampa, superati anche da paesi con governi dittatoriali.
Il sopralluogo e i permessi mancanti
L’opera contestata, secondo gli uffici comunali, è una struttura ancorata direttamente al fabbricato principale, collocata accanto all’ingresso dell’attività.
Misura circa 15,80 metri di lunghezza e 3,80 metri di larghezza, per una superficie complessiva di poco superiore ai 60 metri quadrati. L’altezza varia tra 2,40 e 2,80 metri. A sostenerla sono cinque pilastri fissati al terreno con piastre metalliche e bulloni.
L’abuso era stato rilevato durante un sopralluogo congiunto degli uffici comunali e della Polizia locale, effettuato il 15 aprile 2025.
L’Ordinanza è arrivata quasi quindici mesi dopo quell’accertamento.
Secondo il Comune di Marino la struttura sarebbe stata costruita senza permesso di costruire e senza il nulla osta del Genio civile, necessario per gli interventi eseguiti in area sismica.
Mancavano inoltre le autorizzazioni previste per una zona sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali e archeologici.
Area protetta anche da vincolo archeologico
A rendere più delicata la vicenda è la posizione dell’immobile, che ricade all’interno del perimetro del Parco regionale archeologico.
Non si tratta quindi soltanto di una contestazione urbanistica, ma di un intervento realizzato in un territorio sottoposto a più livelli di tutela.
L’Ordinanza è stata trasmessa anche al Parco regionale, all’Anas, ai Carabinieri, al Commissariato di Marino e alla Polizia locale, incaricata di seguire l’esecuzione del provvedimento.
Sessanta giorni per rimuovere tutto
Il proprietario e responsabile dei lavori avrà 60 giorni, calcolati dalla data di notifica, per demolire la struttura e ripristinare lo stato precedente dei luoghi.
Se l’ordine non verrà rispettato, il Comune potrà avviare la demolizione d’ufficio, addebitando ai responsabili tutte le spese dell’intervento. Restano inoltre ferme le eventuali conseguenze penali legate alle violazioni contestate.
Bisogna chiarire, comunque, che il provvedimento non dispone né la chiusura del bar-tabacchi né l’abbattimento dell’intero edificio. L’ordine riguarda esclusivamente la parte di struttura esterna descritta nel sopralluogo.
Contro l’Ordinanza di demolizione il titolare della struttura può presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio entro 60 giorni oppure un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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