I giudici hanno ritenuto che la vicenda richieda un esame più approfondito e hanno fissato la discussione del ricorso per il 28 ottobre 2026.
La vicenda nasce dall’apertura della pescheria
Al centro del contenzioso c’è un punto vendita specializzato nella commercializzazione di pesce, crostacei e molluschi, situato all’interno del Centro Commerciale – supermercato in via Laurentina ad Ardea.
La società Gusto S.r.l. opera nella struttura dal dicembre 2025. L’attività nasce da un accordo con la società che gestisce il centro commerciale, proprietaria dell’autorizzazione per la media struttura di vendita.
Dopo aver ottenuto la disponibilità degli spazi destinati al reparto ittico, Gusto aveva presentato una prima Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il subingresso nell’esercizio commerciale.
Il primo stop del Comune
La procedura, però, si era fermata pochi mesi dopo.
Nel febbraio 2026 il Comune di Ardea aveva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e l’archiviazione della pratica amministrativa.
Contro quel provvedimento aveva presentato ricorso la società proprietaria del supermercato. Il TAR, tuttavia, aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la società non fosse il soggetto legittimato a contestare direttamente il provvedimento.
Successivamente anche il Consiglio di Stato era stato chiamato a esaminare la vicenda. Pur respingendo la richiesta cautelare, aveva indicato una possibile strada alternativa, osservando che “l’interesse privato può adeguatamente essere soddisfatto tramite la presentazione della SCIA autonoma in luogo di quella in sub-ingresso da parte di Gusto s.r.l.”
La nuova SCIA e un secondo diniego
Seguendo questa indicazione, nel giugno 2026 Gusto S.r.l. ha presentato una nuova SCIA, questa volta come apertura autonoma di un esercizio di vicinato nel settore alimentare.
Anche questa iniziativa, però, è stata respinta dal Comune di Ardea.
L’amministrazione comunale ha infatti dichiarato la pratica irricevibile e improcedibile, vietando nuovamente la prosecuzione dell’attività.
Secondo il Comune, la procedura scelta dalla società non sarebbe corretta. L’amministrazione sostiene infatti che la pratica avrebbe dovuto essere presentata dalla società titolare della media struttura di vendita e non direttamente da Gusto.
Inoltre, il Comune ritiene che la presenza di un esercizio di vicinato autonomo all’interno della media struttura possa determinare una configurazione commerciale diversa da quella autorizzata.
Il ricorso della società
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Gusto S.r.l. ha deciso quindi di impugnare anche questo secondo provvedimento davanti al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento.
La società sostiene, in sostanza, che la nuova SCIA sia stata presentata proprio seguendo l’indicazione contenuta nell’ordinanza del Consiglio di Stato, che aveva individuato nella presentazione di una SCIA autonoma lo strumento attraverso cui tutelare il proprio interesse.
Il Comune, invece, difende la correttezza del proprio operato e ribadisce che la procedura adottata dalla società non sia conforme alla disciplina prevista per questo tipo di attività commerciali.
Il TAR: servono ulteriori approfondimenti
Nell’ordinanza pubblicata dopo la camera di consiglio del 14 luglio, i giudici amministrativi non hanno dato ragione né al Comune né alla società ricorrente.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che la controversia presenti “profili che richiedono l’approfondimento tipico della fase di merito”, rinviando quindi ogni decisione alla successiva udienza pubblica.
In questa fase il TAR non entra quindi nel merito della legittimità del provvedimento comunale. I giudici si limitano a evidenziare che la questione è sufficientemente complessa da richiedere un esame completo della documentazione e delle rispettive posizioni delle parti.
Per questo motivo è stata fissata la trattazione del ricorso davanti al collegio.
La prossima tappa della vicenda sarà quindi la pubblica udienza del 28 ottobre 2026, quando il TAR del Lazio analizzerà nel dettaglio tutti gli aspetti della controversia.
Sarà in quella sede che i giudici dovranno stabilire se il Comune di Ardea abbia correttamente dichiarato irricevibile la nuova SCIA presentata da Gusto S.r.l. oppure se la società avesse titolo per avviare autonomamente l’attività commerciale all’interno del centro commerciale.
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