Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha respinto il ricorso presentato da due cittadini contro il provvedimento emesso dall’amministrazione.
La sentenza chiude una vicenda che affonda le radici alla fine degli anni Novanta e che riguarda un fabbricato realizzato abusivamente. Dopo la mancata demolizione dell’opera da parte dei proprietari, l’immobile era stato acquisito dal Comune di Anzio, che nel 2024 aveva disposto lo sgombero.
Lo sgombero dell’edificio abusivo disposto dal Comune di Anzio
Il provvedimento di sgombero contestato era stato adottato dal dirigente dell’Area Patrimonio e Ambiente del Comune di Anzio nel gennaio 2024.
Con quell’atto i proprietari erano stati invitati a liberare l’immobile “entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica”, poiché il fabbricato risultava ormai acquisito al patrimonio comunale.
I destinatari dell’ordinanza avevano però deciso di rivolgersi al TAR, sostenendo che il Comune non potesse procedere direttamente con uno sgombero attraverso un proprio atto amministrativo. Secondo loro il Comune avrebbe dovuto istruire una causa civile.
La tesi dei ricorrenti: il Comune di Anzio non poteva ordinare lo sgombero
Secondo i ricorrenti, una volta acquisito il bene al patrimonio comunale, l’amministrazione avrebbe dovuto rivolgersi al giudice ordinario e utilizzare gli strumenti previsti dal diritto civile per ottenere il rilascio dell’immobile.
In sostanza, ritenevano che il Comune di Anzio non potesse esercitare un potere autoritativo nei loro confronti, ma fosse tenuto ad avviare una normale causa civile per rientrare nel possesso del fabbricato.
Era questo il punto centrale del ricorso sottoposto ai giudici amministrativi del TAR.
La decisione del TAR: lo sgombero è nelle facoltà del Comune
Il TAR ha però respinto integralmente questa ricostruzione.
Nella sentenza viene ricordato che lo sgombero rappresenta “il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva” e costituisce quindi un atto che rientra nei poteri dell’amministrazione per contrastare l’abusivismo edilizio.
Per questo motivo, spiegano i giudici, il Comune di Anzio non era obbligato a intraprendere una causa davanti al giudice civile.
Il TAR richiama anche un orientamento già consolidato della giurisprudenza, secondo il quale l’ordine di sgombero di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale “è riconducibile all’esercizio dei poteri pubblicistici di repressione dell’abusivismo edilizio”.
Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto infondato.
Una vicenda iniziata molti anni fa
La sentenza ricostruisce anche il percorso amministrativo che ha portato allo sgombero.
L’immobile era stato destinatario di un’ordinanza di demolizione mai impugnata dai proprietari. Successivamente era stato accertato che l’ordine non era stato eseguito.
Proprio questa inottemperanza aveva determinato l’acquisizione del fabbricato al patrimonio del Comune di Anzio, formalizzata con la trascrizione avvenuta nel 2019.
L’ordinanza di sgombero del 2024 rappresentava quindi l’ultimo passaggio di un procedimento iniziato molti anni prima.
Il ricorso respinto
I giudici hanno osservato che i ricorrenti avevano concentrato tutte le proprie contestazioni esclusivamente sul presunto obbligo del Comune di Anzio di ricorrere al giudice civile.
Una volta esclusa questa interpretazione, il TAR non ha ravvisato elementi per annullare l’ordinanza.
Per questo il ricorso è stato respinto e il provvedimento comunale è rimasto pienamente valido.
Il Tribunale ha infine deciso di compensare le spese legali tra le parti, stabilendo che ciascuno sosterrà i propri costi processuali.
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