Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato chiusa la controversia, ma ha anche stabilito che l’amministrazione dovrà sostenere le spese del giudizio, ritenendo che il provvedimento iniziale fosse stato adottato con un’istruttoria carente.
La contestazione dei presunti abusi edilizi in un’abitazione di Nettuno
La vicenda riguarda un appartamento situato a Nettuno, dove il Comune aveva contestato alla proprietaria una serie di presunti abusi edilizi.
Tra questi figuravano il cambio di destinazione d’uso di un locale tecnologico trasformato in abitazione, la realizzazione di una struttura sul terrazzo e la creazione di un collegamento diretto con il vano scala condominiale.
A seguito degli accertamenti, il Comune aveva prima emesso un’ordinanza di demolizione e successivamente aveva applicato una sanzione amministrativa di 11 mila euro.
La proprietaria ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR del Lazio, sostenendo che gli atti fossero illegittimi.
Il sopralluogo cambia il quadro
Durante il procedimento è intervenuto un nuovo sopralluogo della Polizia Locale. L’ispezione ha accertato che la proprietaria aveva già provveduto, a proprie spese, a ripristinare lo stato dei luoghi, eseguendo quanto richiesto dall’ordinanza comunale.
Ma il controllo ha fatto emergere anche un altro elemento destinato a incidere sull’intera vicenda.
Lo stesso Comune di Nettuno ha infatti riconosciuto che parte delle contestazioni iniziali erano fondate su una valutazione non corretta.
Nel provvedimento di revoca dell’ordinanza di demolizione, l’amministrazione ha spiegato che la struttura installata sul terrazzo “può essere considerata come pergolato e pertanto edilizia libera”, in quanto dotata di lamelle orientabili e semplicemente appoggiata al terrazzo.
Inoltre è stato verificato che il portone che consentiva il collegamento con il vano scala condominiale era stato rimosso.
L’errore del Comune di Nettuno fa cadere anche la sanzione
Secondo il TAR, la revoca dell’ordinanza di demolizione ha avuto effetti anche sul successivo provvedimento sanzionatorio di 11mila euro.
I giudici spiegano infatti che la revoca “ha riconosciuto l’erroneità, seppur parziale, della qualificazione originaria degli abusi” e ha fatto venir meno il principale presupposto sul quale si basava anche la multa da 11mila euro.
Di conseguenza è venuto meno l’oggetto stesso della causa.
Per questo motivo il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, formula con la quale si prende atto che, nel corso del giudizio, gli atti contestati hanno perso efficacia e non esiste più una controversia concreta da decidere.
Le spese restano a carico dell’amministrazione di Nettuno
La sentenza, però, non si limita a prendere atto della revoca degli atti.
I giudici affrontano anche la questione delle spese processuali, arrivando a una conclusione favorevole alla proprietaria.
Pur essendo cessata la controversia, il TAR ha ritenuto di valutare quale sarebbe stato l’esito del giudizio se il processo fosse proseguito fino a una decisione nel merito.
Secondo il Tribunale, il Comune di Nettuno deve essere considerato soccombente perché l’ordinanza originaria era stata adottata “in presenza di un evidente difetto di istruttoria“.
In altre parole, l’amministrazione non aveva svolto accertamenti sufficientemente accurati prima di emanare il provvedimento.
Proprio questa valutazione ha portato il TAR a condannare il Comune di Nettuno al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente.
Una decisione che richiama l’importanza di accertamenti accurati
Quando un ente pubblico adotta provvedimenti che incidono sui diritti dei cittadini, gli accertamenti devono essere completi e accurati fin dall’inizio.
In questo caso è stato lo stesso Comune di Nettuno, attraverso una successiva verifica, a riconoscere che almeno una parte delle contestazioni iniziali non era corretta.
Questo ha comportato la revoca dell’ordinanza di demolizione e ha fatto venir meno anche la sanzione economica collegata.
Per il TAR del Lazio, tuttavia, il fatto che gli atti siano stati successivamente ritirati non elimina le conseguenze dell’errore iniziale.
L’amministrazione resta infatti tenuta a rimborsare le spese affrontate dalla cittadina per tutelare le proprie ragioni davanti al giudice amministrativo.
Leggi anche: Anzio, nonostante l’ordinanza di sgombero continuano ad occupare la casa: «Il Comune non può cacciarci»






















