La lite in famiglia e il ritiro cautelare delle armi
La vicenda nasce da un episodio avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2025. L’uomo aveva avuto una discussione con la moglie per una questione personale legata alla vendita di una motocicletta di sua proprietà.
Dopo il confronto, avvenuto senza che risultassero aggressioni o minacce, il proprietario delle armi si era allontanato da casa durante la notte. La moglie, preoccupata per la sua assenza, aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Gli agenti, arrivati nell’abitazione, avevano deciso in via cautelativa di ritirare le armi e le munizioni detenute regolarmente dall’uomo, oltre al titolo che autorizzava il porto d’armi.
Successivamente la Questura di Latina aveva avviato il procedimento per la revoca della licenza. Alla base della decisione c’era il timore che la situazione personale dell’uomo potesse rappresentare un rischio.
Secondo la Questura, infatti, oltre alla discussione familiare, erano emerse informazioni relative alle sue condizioni di salute.
L’uomo era sottoposto a cure per una patologia oncologica e, secondo quanto riferito all’amministrazione, questa situazione avrebbe potuto provocare “stress e continua instabilità nello stato psico-fisico”.
Il ricorso: nessun elemento concreto contro l’affidabilità dell’uomo
L’interessato aveva contestato la decisione davanti al TAR del Lazio sostenendo che la revoca fosse sproporzionata.
Secondo la sua difesa, una normale discussione tra coniugi non poteva essere considerata un elemento sufficiente per mettere in dubbio la capacità di detenere e utilizzare armi.
L’uomo aveva inoltre evidenziato di essere sposato con la stessa persona da molti anni e di non avere mai avuto problemi di natura penale o episodi che potessero far pensare a un comportamento pericoloso.
Un altro elemento indicato nel ricorso riguardava la lunga storia di possesso delle armi: l’uomo aveva detenuto regolarmente il titolo per circa 47 anni senza contestazioni.
A sostegno della propria posizione aveva anche prodotto una valutazione psicologica effettuata presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Latina.
La valutazione psicologica: “Non si evidenziano patologie psichiatriche”
Nel documento sanitario acquisito durante il procedimento veniva descritta una situazione di equilibrio psicologico.
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Il certificato riportava che l’uomo aveva mostrato “un atteggiamento di disponibilità”, risultava orientato nel tempo e nello spazio e non presentava alterazioni della condotta, del pensiero o dell’umore.
La valutazione concludeva inoltre che “non si evidenziano patologie psichiatriche” e che il soggetto appariva in grado di valutare in modo realistico le proprie capacità e di controllare adeguatamente le proprie azioni.
Secondo il ricorrente, questa certificazione dimostrava che le preoccupazioni sulla sua stabilità psicofisica non avevano trovato conferma.
La decisione dei giudici: la Questura non ha valutato tutti gli elementi
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, ritenendo fondate le contestazioni dell’uomo.
I giudici hanno ricordato che il porto d’armi non rappresenta un diritto automatico e che l’autorità di pubblica sicurezza può negarlo o revocarlo quando emergano elementi concreti che facciano dubitare dell’affidabilità della persona.
Tuttavia, secondo i giudici amministrativi, questa valutazione deve essere completa e deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili.
Nel caso esaminato, la decisione della Questura era stata basata principalmente sull’episodio della discussione familiare e sulle informazioni raccolte nell’ambito della famiglia.
Per il TAR, però, quella vicenda non era stata accompagnata da altri elementi capaci di dimostrare un reale rischio di abuso delle armi.
La sentenza sottolinea che la discussione con la moglie “non risulta essere degenerata in episodi di aggressione né tanto meno di minaccia”, potendo quindi essere considerata un semplice alterco.
Il certificato medico non è stato considerato adeguatamente
Un punto centrale della decisione riguarda la documentazione sanitaria presentata dall’uomo.
Secondo il TAR del Lazio, la Questura non avrebbe valutato in modo adeguato il certificato dell’Asl che escludeva problemi psicologici rilevanti.
Nel provvedimento di revoca, infatti, l’amministrazione si era limitata ad affermare che dalle memorie difensive e dalla documentazione sanitaria “non si poteva concludere positivamente” il procedimento.
Per i giudici, questa motivazione era troppo generica.
La Questura avrebbe dovuto spiegare in modo più approfondito perché, nonostante la valutazione specialistica favorevole, restassero dubbi sull’affidabilità dell’uomo.
Con la sentenza, il Tribunale ha quindi annullato il decreto con cui era stata revocata la licenza di porto d’armi.
La decisione non comporta automaticamente il ritorno del titolo, ma impone all’amministrazione di riesaminare la situazione considerando tutti gli elementi emersi nel procedimento.
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