Lo ha confermato la Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, cancellando però le sanzioni.
Al centro della vicenda ci sono quasi 886 mila euro di imposta relativa all’anno 2021 per i quali l’azienda che gestisce le case popolari avevo chiesto di ottenere l’esenzione prevista per gli “alloggi sociali”.
Il contenzioso sugli alloggi popolari di Aprilia
La vicenda riguarda un avviso di accertamento Imu emesso dal Comune di Aprilia nei confronti dell’Ater della provincia di Latina.
Il Comune aveva contestato il mancato versamento dell’Imu per diversi immobili dell’Ater presenti sul territorio comunale di Aprilia, chiedendo il pagamento complessivo di 885.862 euro per l’anno 2021.
L’Ater aveva impugnato l’atto. Sosteneva infatti che gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica dovessero essere considerati come alloggi sociali e quindi assimilati alle abitazioni principali, con conseguente esclusione dal pagamento dell’Imu.
Perché l’Ater riteneva di non dover pagare l’Imu al Comune di Aprilia
Secondo l’Ater, gli immobili gestiti per finalità sociali rientravano nelle condizioni previste per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’Imu. Una posizione che si basava anche su alcune interpretazioni giurisprudenziali e sul quadro normativo relativo alle case destinate alle fasce più deboli della popolazione.
Il Comune di Aprilia aveva respinto le motivazioni dell’Ater. Sosteneva infatti che non fosse sufficiente la sola appartenenza degli immobili al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica. Per ottenere l’esenzione, secondo l’amministrazione, sarebbe stato necessario dimostrare caso per caso che ogni singolo appartamento possedesse i requisiti previsti dalla normativa sugli alloggi sociali.
I giudici: non basta essere una casa popolare per avere l’esenzione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha confermato la posizione del Comune di Aprilia sul punto principale della controversia.
I giudici hanno chiarito che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono essere automaticamente considerati esenti dall’Imu. La semplice circostanza che gli immobili siano gestiti dall’Ater non è sufficiente.
Nella sentenza viene spiegato che il beneficio fiscale riguarda solo gli immobili che, in concreto, presentano le caratteristiche di “alloggio sociale”. Serve quindi una verifica puntuale dei requisiti, riferita ai singoli appartamenti.
Secondo la Corte, l’Ater non avrebbe fornito una documentazione abbastanza dettagliata per dimostrare, per ogni immobile coinvolto, la presenza delle condizioni richieste.
In particolare, non sarebbe stata provata in modo analitico la destinazione degli appartamenti ad abitazione principale degli assegnatari, elemento ritenuto rilevante dai giudici per riconoscere il trattamento agevolato.
La sentenza sottolinea che “la qualificazione non può dipendere dalla sola natura soggettiva del proprietario/gestore”, ma deve essere collegata alle caratteristiche concrete dell’immobile.
L’Ater deve pagare l’Imu al Comune di Aprilia, ma non le sanzioni
La Corte ha quindi stabilito che l’Imu resta dovuta e che l’Ater dovrà pagare quanto richiesto dal Comune di Aprilia, oltre agli interessi previsti.
Diversa, invece, la valutazione sulle sanzioni.
I giudici hanno riconosciuto che la questione presentava profili interpretativi complessi. Nel tempo, infatti, non sempre è stato chiaro il confine tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi sociali ai fini dell’esenzione Imu.
Proprio questa incertezza ha portato la Corte a ritenere non giustificata l’applicazione delle sanzioni amministrative.
“La complessità e la non univocità del quadro interpretativo” hanno quindi determinato la cancellazione delle penalità, pur lasciando fermo l’obbligo di pagare l’imposta.
Necessario distinguere tra patrimonio pubblico e requisiti fiscali
Il Comune di Aprilia aveva chiesto la conferma dell’accertamento, sostenendo che l’agevolazione fiscale non potesse essere applicata in modo automatico a tutte le case popolari.
Secondo l’amministrazione, la normativa richiede una valutazione concreta dei singoli immobili e delle condizioni degli assegnatari. Non sarebbe quindi sufficiente richiamare la funzione sociale degli alloggi per ottenere l’esenzione.
La Corte ha accolto questa impostazione, confermando che le agevolazioni fiscali devono essere dimostrate da chi le richiede.
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