La decisione è contenuta nella sentenza numero 13525, pubblicata il 28 luglio. Il ricorso era diretto contro l’autorizzazione che si era formata grazie al meccanismo del silenzio-assenso sulla domanda presentata il 13 dicembre 2023 da Tower 2 e Iliad Italia per realizzare una nuova stazione radio base nel territorio comunale di Marino.
Il traliccio Iliad davanti alla proprietà
A portare il caso davanti ai giudici è stato il proprietario di un fabbricato con giardino situato nelle immediate vicinanze dell’impianto. Nella sentenza si legge che la struttura si innalza proprio di fronte alla sua proprietà.
Il residente aveva denunciato i possibili effetti sulla qualità della vita, sul paesaggio e sul valore dell’immobile, sollevando anche timori legati all’esposizione alle onde elettromagnetiche. A sostegno delle contestazioni erano state depositate fotografie dei luoghi.
Il TAR del Lazio gli ha riconosciuto il diritto di agire, proprio per la vicinanza tra l’abitazione e l’antenna. Superata questa prima valutazione, però, i giudici hanno respinto nel merito tutte le contestazioni.
L’area sottoposta a diversi vincoli
Il terreno interessato dall’intervento ricade in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, compresa nell’ampliamento del Parco regionale dei Castelli Romani e classificata dal Piano territoriale paesistico regionale come “paesaggio degli insediamenti urbani”.
La vicenda sembra riconducibile alla nuova antenna segnalata nel maggio 2025 da Italia Nostra nella zona di Monte Crescenzio, nel territorio di Marino vicino al confine con Castel Gandolfo.
L’associazione aveva contestato la vicinanza alle abitazioni e la collocazione fuori dai siti preferenziali indicati dal Piano Antenne comunale.
La sentenza, tuttavia, oscura l’indirizzo e il civico esatti. La localizzazione puntuale non può quindi essere considerata formalmente confermata dal solo provvedimento giudiziario.
Per i giudici l’impianto è compatibile
Il punto decisivo riguarda la natura delle stazioni radio base, considerate dalla legge opere di urbanizzazione primaria, di pubblica utilità e di interesse generale.
Per questo non possono essere vietate automaticamente in una zona soltanto sulla base della destinazione urbanistica.
Secondo il TAR, le norme paesaggistiche applicabili non prevedevano un divieto assoluto. Il Comune di Marino aveva inoltre rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ritenendo che gli edifici e le alberature ad alto fusto presenti nell’area potessero ridurre la visibilità della struttura.
La documentazione tecnica indicava il punto scelto come il più adatto a garantire la copertura della zona residenziale, il funzionamento del servizio e il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa.
Il silenzio del Parco diventa assenso
Un altro nodo riguardava il nullaosta del Parco dei Castelli Romani. Il ricorrente sosteneva che non potesse formarsi attraverso il silenzio-assenso, anche perché il Piano di assetto del Parco risulta adottato ma non ancora definitivamente approvato.
Il Tribunale ha respinto anche questa tesi. Secondo i giudici, l’Ente Parco era comunque tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni.
Trascorso inutilmente quel termine, il nullaosta doveva considerarsi rilasciato anche senza l’approvazione definitiva del Piano.
Il TAR ha inoltre escluso che la disciplina delle aree contigue al Parco contenesse un divieto specifico per le infrastrutture di telefonia mobile.
Il ricorso cade, l’autorizzazione resta
Con la sentenza pubblicata il 28 luglio 2026, il TAR ha così respinto integralmente il ricorso, lasciando efficace l’autorizzazione ottenuta da Tower 2 e Iliad Italia. Le spese del giudizio sono state compensate per la complessità della materia.
La battaglia del residente, affiancato da Italia Nostra, ha portato sotto esame i vincoli paesaggistici, la vicinanza alle abitazioni, il nullaosta del Parco e la procedura seguita dal Comune.
Alla fine, però, ha prevalso la funzione pubblica attribuita dalla legge alle infrastrutture di telecomunicazione.
Il traliccio contestato, almeno dopo il giudizio di primo grado, potrà dunque essere realizzato.
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