Dopo il mancato riconoscimento del titolo, la scuola ha disposto lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato.
Contro il provvedimento del Ministero e il licenziamento la docente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Il TAR però ha respinto il ricorso della professoressa confermando il diniego del Ministero dell’Istruzione al riconoscimento in Italia della formazione conseguita nel Regno Unito.
I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo il provvedimento del Ministero, stabilendo che il percorso formativo presentato dalla docente non fosse equivalente a quello richiesto in Italia per l’abilitazione all’insegnamento dell’inglese.
Di conseguenza anche la risoluzione del contratto della docente con il Rosselli di Aprilia è stata confermata.
Mancato riconoscimento del titolo: la docente del Rosselli licenziata
La docente di lingua inglese protagonista della vicenda aveva conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso un percorso di formazione svolto nel Regno Unito.
Nel 2020 l’insegnante aveva partecipato al concorso ordinario per docenti della scuola secondaria. Per partecipare al concorso aveva presentato il titolo abilitante conseguito all’estero, che era stato considerato valido per accedere al concorso.
Aveva ottenuto così un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia.
Il 22 gennaio 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito però aveva respinto l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita nel Regno Unito
Il mancato riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione ha avuto come conseguenza concreta lo scioglimento del rapporto di lavoro.
Il 3 novembre 2025 il dirigente scolastico dell’Istituto “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia ha perciò disposto lo scioglimento del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
La docente ha presentato ricorso davanti al TAR del Lazio. I giudici, dopo una prima sospensiva cautelare, hanno infine confermato la posizione del Ministero.
Il titolo conseguito nel Regno Unito
È importante sottolineare che il licenziamento della docente in forze al Rosselli di Aprilia non ha nulla a che fare con le eventuali competenze della stessa.
Al centro della controversia c’è un problema tecnico legato al riconoscimento dei titoli acquisiti nel Regno Unito.
La docente, con laurea magistrale presso la Sapienza di Roma, aveva conseguito nel 2019 presso il City and Islington College di Londra un titolo relativo all’insegnamento della lingua inglese a persone che parlano altre lingue.
Si tratta del CELTA del Cambridge (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), una certificazione per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera.
Il Ministero non riconosce l’abilitazione
La docente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione che quella formazione fosse riconosciuta in Italia ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria per la classe di concorso relativa a Lingua e cultura straniera, inglese.
Il Ministero aveva respinto la richiesta, chiedendo altra documentazione. Nello specifico chiedeva la documentazione relativa al Qualified Teacher Status, il titolo abilitante per insegnare nel Regno Unito, e al periodo di tirocinio denominato Induction.
Il licenziamento dal Rosselli di Aprilia e il ricorso al TAR
Il mancato riconoscimento dell’abilitazione aveva avuto come conseguenza lo scioglimento del contratto di lavoro della docente con il Rosselli di Aprilia. Contro questo provvedimento la docente aveva presentato ricorso al TAR, chiedendo la sospensione urgente.
In un primo momento il TAR aveva accolto la richiesta e sospeso il licenziamento. Secondo i giudici la questione meritava un esame più approfondito e avevano ritenuto necessario rinviare alla fase di merito il giudizio definitivo.
Decisivo, ai fini della sospensione del licenziamento, era stato il profilo del cosiddetto periculum in mora, ovvero il rischio che un ritardo nell’agire possa causare un danno grave e irreparabile. È un requisito fondamentale per ottenere provvedimenti cautelari e d’urgenza. In parole povere, se il giudice non interviene subito, il ricorrente può perdere un diritto, in questo caso il posto di lavoro.
Il Tribunale Amministrativo si è infine pronunciato sull’intera vicenda con la decisione di merito dell’8 luglio 2026, che ha infine dato ragione al Ministero.
La decisione finale: il CELTA non equivale all’abilitazione italiana
Il punto centrale della sentenza riguarda la distanza tra la formazione svolta nel Regno Unito e quella richiesta in Italia.
Il Ministero, nel riesaminare il caso, aveva messo a confronto il percorso della docente con i requisiti previsti dall’ordinamento italiano. Il documento principale preso in considerazione era proprio il CELTA.
La sentenza riporta che si tratta di un corso di 200 ore di apprendimento guidato, con sei ore di insegnamento pratico. Il percorso è finalizzato a fornire conoscenze essenziali sulla materia e competenze pratiche per l’insegnamento della lingua inglese agli adulti.
Per il Ministero, però, quella formazione non raggiungeva il livello richiesto per l’abilitazione italiana all’insegnamento dell’inglese nella scuola secondaria.
Il TAR ha condiviso questa conclusione. Secondo i giudici, la distanza tra i due percorsi formativi era “tale da non poter essere colmata neanche attraverso l’espletamento di eventuali misure compensative”.
Non basta un titolo straniero per ottenere il riconoscimento
La decisione non stabilisce che i titoli conseguiti all’estero non possano essere riconosciuti in Italia.
Il principio seguito dal TAR è diverso. Quando viene presentata una formazione acquisita in un altro Paese, il Ministero deve confrontarla con quella richiesta in Italia. Se emergono differenze, bisogna verificare se possano essere colmate attraverso misure compensative.
Nel caso della docente del Rosselli, però, i giudici hanno ritenuto che le differenze fossero troppo ampie.
Il corso seguito nel Regno Unito era considerato particolarmente specifico. Era concentrato sull’insegnamento dell’inglese agli adulti e prevedeva 200 ore di formazione. Per il TAR, non poteva essere equiparato al più ampio percorso necessario per ottenere l’abilitazione italiana.
Un altro elemento: mancava il Qualified Teacher Status
A pesare sulla decisione c’è anche un altro elemento.
La docente non aveva prodotto il Qualified Teacher Status, il QTS, che rappresenta il titolo abilitante richiesto per l’insegnamento nel Regno Unito. La sentenza considera questo elemento rilevante nel valutare la situazione.
Il TAR ha inoltre escluso che ci fosse una disparità di trattamento rispetto ad altri docenti che avevano ottenuto il riconoscimento in Italia di titoli conseguiti nel Regno Unito.
La ragione è che quei casi riguardavano percorsi differenti. Gli altri docenti, secondo quanto emerge dalla documentazione esaminata dal Tribunale, erano in possesso proprio del Qualified Teacher Status e dell’Induction Period rilasciati dal Department of Education britannico.
Per il TAR, quindi, non si trattava di situazioni uguali trattate in modo diverso.
La valutazione del Ministero è stata ritenuta corretta
La docente aveva sostenuto che il Ministero non avesse effettuato una valutazione concreta della sua formazione e che avrebbe dovuto considerare la possibilità di colmare le differenze attraverso misure compensative.
Il Tribunale non ha accolto questa ricostruzione.
Dalla documentazione, secondo i giudici, emerge invece un confronto tra il percorso seguito nel Regno Unito e quello previsto in Italia. E la distanza era tale da non poter essere colmata attraverso misure compensative. Il Ministero avrebbe svolto un’analisi effettiva dei titoli e non si sarebbe limitato a un rifiuto basato sull’assenza di alcuni documenti.
Il TAR ha ritenuto che la conclusione dell’amministrazione rientrasse nell’ambito delle valutazioni tecniche che spettano al Ministero.
In sostanza, i giudici hanno ritenuto plausibile e adeguatamente motivata la conclusione secondo cui la formazione presentata non fosse sufficiente per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione.
Il destino del contratto al Rosselli
Il mancato riconoscimento del titolo ha avuto come diretta conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro della docente con il Rosselli di Aprilia.
Nel momento in cui il TAR ha ritenuto legittima la decisione del Ministero di non riconoscere il titolo conseguito all’estero, non ha potuto far altro che rigettare anche il ricorso della docente contro lo scioglimento del contratto, diretta conseguenza di quel mancato riconoscimento.


















