Il Comune di Ardea ha chiesto a un noto stabilimento balneare quasi 60mila euro per canoni non versati tra il 2011 e il 2015.
L’ente locale ha formalizzato la resistenza in appello a seguito del ricorso promosso dal titolare dello stabilimento balneare situato sul litorale di Marina di Ardea.
La decisione della Giunta e l’affidamento dell’incarico
La vicenda nasce da una lunga battaglia giudiziaria iniziata nel 2016 per il calcolo delle somme dovute a titolo di concessione.
L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico di rappresentare e difendere il Comune di Ardea all’avvocato Leonardo Salvemini.
L’atto di appello al Consiglio di Stato è stato notificato al Comune all’inizio del 2026.
Il ricorso chiede la riforma parziale della sentenza emessa dal Tar del Lazio alla fine del 2025.
Vistisi coinvolti in tribunale, gli uffici comunali hanno avviato un’istruttoria interna per valutare le azioni legalmente opportune.
Il Dirigente dell’Area Assetto del Territorio ha confermato l’opportunità per l’ente di costituirsi nel giudizio.
Successivamente, la Giunta Comunale ha approvato la delibera per resistere formale in appello.
La Determinazione finale ha ufficializzato la scelta dell’avvocato Leonardo Salvemini per guidare la difesa del Comune di Ardea.
L’origine del contenzioso e la sentenza del Tar Lazio
La disputa legale riguarda le somme richieste dal Comune di Ardea per l’occupazione dell’area demaniale sul Lungomare degli Ardeatini.
Il concessionario dello stabilimento balneare aveva impugnato le note di pagamento emesse dall’amministrazione per le annualità dal 2011 al 2015, per un totale di 69.750 euro.
Successivamente, attraverso diversi ricorsi per motivi aggiunti, la contestazione si era estesa alle richieste di pagamento relative alle annualità dal 2016 fino al 2020.
Il concessionario sosteneva che i manufatti realizzati sulla spiaggia non dovessero essere considerati pertinenze demaniali di proprietà dello Stato. Di conseguenza, chiedeva la rideterminazione in riduzione delle somme pretese dal Comune.
Inoltre, il privato contestava l’applicazione delle quotazioni commerciali per il calcolo delle tariffe.
Il Tar del Lazio, esaminando il caso, aveva rigettato quasi tutte le doglianze del concessionario. I giudici di primo grado avevano accolto solo una censura relativa alla prescrizione quinquennale per i conguagli degli anni dal 2007 al 2010.
Il nodo dell’incameramento delle opere al demanio
Il punto centrale dell’intera vicenda riguarda l’applicazione dell’articolo 49 del Codice della Navigazione.
La norma stabilisce il passaggio allo Stato delle strutture non amovibili alla scadenza della concessione.
Il Tar del Lazio ha richiamato direttamente la giurisprudenza europea per motivare la legittimità delle pretese del Comune di Ardea.
I giudici amministrativi hanno sottolineato le indicazioni arrivate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Corte UE ha chiarito che l’articolo 49 del codice della navigazione
«non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione».
La decisione ha confermato il principio dell’inalienabilità del demanio pubblico marittimo.
Secondo la Corte europea
«l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico».
I criteri di calcolo dei canoni e l’attività commerciale
Un altro aspetto rilevante affrontato nella sentenza riguarda il criterio di calcolo applicato dall’amministrazione comunale di Ardea.
Il concessionario chiedeva di applicare parametri differenti, sostenendo che l’attività balneare non rientrasse nel settore commerciale in senso stretto.
Il Tribunale Amministrativo ha però confermato la correttezza dell’operato del Comune di Ardea.
I giudici hanno spiegato che l’inquadramento nel settore commerciale è corretto quando nell’area si svolgono attività materiali come la ristorazione e la somministrazione di bevande.
Queste strutture hanno un’elevata attitudine a produrre reddito rispetto al mero godimento dell’area.
Pertanto, la valutazione dei canoni sulla base dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare per il settore commerciale è stata considerata del tutto legittima.
I prossimi sviluppi davanti al Consiglio di Stato
Con l’atto di appello, la vertenza passa ora all’esame del Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della giustizia amministrativa.
Il Comune di Ardea intende ribadire la correttezza dei conteggi effettuati per l’incasso dei canoni demaniali.
L’amministrazione comunale punta a confermare l’impianto della sentenza di primo grado, garantendo così il recupero delle somme calcolate a tutela delle casse pubbliche.
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