La decisione della Corte dei Conti chiarisce che le informazioni su eventuali irregolarità nella gestione dello stadio e dei piani urbanistici erano note da tempo alle autorità ufficiali. Di conseguenza, il termine massimo di cinque anni per chiedere i danni erariali è scaduto da tempo.
Il cuore della vicenda tra spese per lo stadio e varianti urbanistiche
La complessa vicenda giudiziaria ruota attorno a due filoni principali che hanno interessato l’amministrazione comunale di Latina tra il 2009 e il 2015.
La prima e più consistente voce di danno riguarda oltre 1,85 milioni di euro versati dal Comune per interventi nello stadio “Domenico Francioni” e presso il campo sportivo ex Fulgorcavi.
Secondo l’accusa della Procura contabile, questi lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti sarebbero dovuti rimanere interamente a carico della società concessionaria Latina Calcio.
Al contrario, l’amministrazione cittadina aveva coperto costi diretti per opere quali il tunnel d’accesso agli spogliatoi, l’allargamento della tribuna stampa, la sistemazione dei punti ristoro e la posa del tappeto sintetico.
Per questa vicenda sono stati chiamati in causa Giovanni Di Giorgi (in qualità di Sindaco dell’epoca), Pasquale Maietta (all’epoca Presidente della società Latina Calcio e presunto beneficiario degli interventi), insieme ai dirigenti e funzionari comunali Ventura Monti, Alfio Gentili e Nicola Deodato, accusati di aver adottato o predisposto gli atti amministrativi correlati.
La seconda contestazione, pari a circa 429 mila euro, riguarda la spesa sostenuta dal Comune per la redazione dei Piani Particolareggiati Esecutivi. Tali progetti edilizi e urbanistici vennero in seguito annullati in autotutela dal Comune stesso perché ritenuti in contrasto con le norme generali, rendendo inutile il pagamento delle parcelle ai tecnici.
In questo filone figurano nuovamente il Sindaco Giovanni Di Giorgi e il dirigente Ventura Monti (nella sua veste di responsabile del settore urbanistica e gestione dei piani), affiancati da Giuseppe Di Rubbo (all’epoca Assessore all’Urbanistica) e da Vincenzo Malvaso (consigliere comunale e vicepresidente della Commissione Urbanistica).
La posizione della Procura: un presunto occultamento dei fatti
Nel ricorso presentato in appello, la Procura contabile sosteneva che il tempo della prescrizione non dovesse partire dalle date dei singoli atti o dei pagamenti.
I pm sostenevano che il termine di cinque anni dovesse decorrere solo dal 2 luglio 2018, data della richiesta di rinvio a giudizio nel processo penale scaturito dall’inchiesta “Olimpia”.
Secondo l’ipotesi dell’accusa, gli ex amministratori e i tecnici avrebbero posto in essere un piano d’azione volto a nascondere le condotte illecite. In quest’ottica, soltanto le indagini penali avrebbero fatto emergere nella sua interezza la portata e la natura del danno per le casse pubbliche.
La difesa degli ex amministratori: atti pubblici e conoscibili
Tutti i soggetti coinvolti, tra cui ex primi cittadini, assessori e dirigenti comunali, hanno respinto fermamente l’impostazione della Procura.
Le difese hanno evidenziato come tutti i procedimenti e le delibere si fossero svolti in maniera palese e attraverso atti amministrativi ufficiali, pubblici e consultabili. Non vi è stata alcuna condotta attiva tesa a nascondere i dati o le uscite finanziarie.
A riprova di ciò, già nel novembre del 2015 il Segretario Generale del Comune di Latina e l’Avvocatura comunale avevano inviato alla stessa Procura contabile una dettagliata relazione contenente l’elenco completo delle spese sostenute per lo stadio e dei presunti elementi critici.
La decisione dei giudici: nessun danno nascosto e prescrizione confermata
I magistrati della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti hanno rigettato il ricorso della Procura, confermando la sentenza di primo grado.
La Corte ha stabilito che la segnalazione inviata dal Segretario Generale nel novembre 2015 forniva già una “notizia di danno erariale specifica, concreta e circostanziata”. Tale documento conteneva tutti gli elementi essenziali per permettere all’organo d’accusa di avviare immediatamente le proprie verifiche, senza dover attendere le decisioni del giudice penale.
I giudici hanno spiegato che
“l’Organo requirente non ha fornito la prova della esistenza di specifiche attività dolose dei prevenuti volte ad impedire la scoperta di una situazione di illegittimità, non potendosi condividere la tesi del doloso occultamento”.
La decisione ricorda inoltre che non si può ipotizzare un occultamento nascosto negli atti pubblici dell’amministrazione.
Per quanto riguarda i piani urbanistici, la Corte ha sottolineato che tutti i piani erano stati pubblicati tra il 2012 e il 2014 e i pagamenti ai professionisti si erano conclusi nel 2014. Trattandosi di procedure trasparenti e note, il diritto al risarcimento si è prescritto prima delle prime notifiche di messa in mora inviate agli ex amministratori.





















