È questo il cuore della sentenza n. 6513/2026, pubblicata il 13 agosto dalla Settima Sezione, che dichiara inammissibile il ricorso per revocazione presentato dalla società che ha gestito lo storico stabilimento del litorale pometino.
I canoni dal 2008 vanno pagati
La decisione riguarda una battaglia sui canoni demaniali dal 2008 al 2013.
La Perla Nera aveva chiesto di revocare la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 1864 del 5 marzo 2025, che aveva già respinto l’appello contro una pronuncia del TAR del Lazio del 2023.
La società contestava la determinazione dei canoni e aveva chiesto anche la restituzione delle somme che riteneva pagate in eccesso.
Il nuovo verdetto non lascia spazio al ricorso: la revocazione è inammissibile. E i giudici aggiungono un passaggio ancora più pesante: anche superando l’ostacolo processuale, le contestazioni sarebbero comunque infondate.
Bar e ristorante dell’Erario
La Perla Nera sosteneva che alcuni manufatti non fossero mai stati formalmente acquisiti dallo Stato e contestava, di conseguenza, il calcolo effettuato dall’amministrazione.
Per bar e ristorante chiedeva inoltre l’applicazione dei più favorevoli valori riferiti al terziario anziché quelli commerciali.
Il Consiglio di Stato conferma invece che ristorante e bar erano stati incamerati all’Erario e che l’applicazione dei valori relativi alle attività commerciali era legittima.
Non cambia il quadro neppure una nota della Capitaneria di Porto del 19 febbraio 2003, secondo cui lo stabilimento non risultava allora nell’elenco dei beni incamerati: per i giudici l’effetto acquisitivo può prodursi “ex lege”, cioè in base alla norma, senza bisogno di un accordo tra le parti.
Pertanto i beni risultavano già allora incamerati, indipendentemente dalla successiva iscrizione amministrativa degli stessi negli elenchi.
In gioco 2.417 metri quadrati
Le carte riportano anche le dimensioni dell’area: la concessione demaniale n. 35/2002 riguardava 2.417 metri quadrati e 55,20 metri di fronte mare.
Nel titolo erano comprese le “opere ivi insistenti”:
- ristorante-veranda,
- bar,
- passaggio a mare,
- muro di contenimento,
- pronto soccorso,
- tredici cabine spogliatoio,
- servizi igienici,
- magazzino.
Per il Consiglio di Stato quella concessione del 2002 va considerata un rinnovo del precedente rapporto e proprio il rinnovo determina l’effetto acquisitivo previsto dall’articolo 49 del Codice della navigazione. È uno dei passaggi che consolidano maggiormente la posizione sostenuta dall’amministrazione.
Tradotto: alla fine de periodo di concessione tutti i beni sono passati allo Stato, compresi quelli eventualmente introdotti a spese del concessionario.
Quando quindi c’è stato il rinnovo della concessione, il neo concessionario, anche se era lo stesso, si è trovato ad “usare” beni di proprietà dello Stato, su cui doveva appunto pagare il canone. In pratica doveva pagare l’affitto su beni che aveva costruito a sue spese.
Non basta la causa per usucapione
La Perla Nera aveva provato a giocare anche un’altra carta: una parte dell’area sarebbe stata di proprietà privata e la società aveva promosso una causa civile per ottenerne l’usucapione, sostenendo un possesso ininterrotto ultraventennale.
Secondo la ricorrente, la precedente sentenza non avrebbe affrontato adeguatamente questo punto.
Anche qui però è arrivato lo stop dei giudici.
Il Tribunale ha evidenziato che non esisteva un accertamento giudiziario dell’usucapione, ma soltanto un atto di citazione contro soggetti privati.
Inoltre, affermando l’avvenuto incameramento dei beni, la precedente sentenza aveva già implicitamente respinto quella tesi. La semplice pendenza della causa civile non basta quindi, in questo giudizio, a cancellare o ridurre i canoni demaniali.
Una battaglia giudiziaria che dura da anni
La sentenza del 12 agosto è solo l’ultimo capitolo di un confronto giudiziario molto più lungo.
Nel 2020 il Comune di Pomezia aveva dichiarato la decadenza della concessione, contestando morosità e altre irregolarità.
Successivamente, nel 2021 il Consiglio di Stato confermò la posizione dell’Ente: secondo la ricostruzione pubblicata allora da Il Caffè, il Comune contestava 411.351,12 euro di canoni per il periodo 2007-2019 e l’occupazione di 106 metri quadrati di area demaniale.
Nel 2023 altri due ricorsi per revocazione relativi alla sentenza del Consiglio di Stato del 2021 furono dichiarati inammissibili: è la stessa sentenza del 2026 a ricordarlo.
Ancora nel maggio 2026 il nostro giornale raccontava un diverso contenzioso riguardante altri atti amministrativi, segno di una vertenza che continua a muoversi su più binari.
Altri 6mila euro di spese
Ora arriva un nuovo punto fermo sul fronte dei vecchi canoni.
La società dovrà restituire 3.000 euro all’Agenzia del Demanio e 3.000 euro al Comune di Pomezia, per un totale di 6.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Il Comune di Pomezia aveva chiesto anche un’ulteriore condanna economica, richiamando il possibile abuso dello strumento processuale, ma su questo punto il Consiglio di Stato ha detto no.
La precisazione finale è essenziale: la sentenza non dispone oggi la chiusura della Perla Nera e non decide tutti gli altri procedimenti che riguardano lo stabilimento.
Ma sulla controversia portata davanti ai giudici — natura demaniale delle opere e calcolo dei canoni 2008-2013 — il tentativo di riaprire la partita è stato respinto.



















