Chiesti 853mila euro di danni
Un ritardo burocratico prolungato può causare gravi disagi a una famiglia, ma la richiesta di risarcimento economico va presentata entro scadenze ben precise, altrimenti i giudici non possono neppure entrare nel merito della vicenda.
È quanto stabilito dalla Sezione Terza Quater del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio.
I giudici amministrativi hanno dovuto dichiarare irricevibile il ricorso presentato dai familiari e dagli amministratori di sostegno di una giovane donna disabile.
La richiesta era diretta ad ottenere un risarcimento economico da 853mila euro contro l’Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 6, il Comune di Ardea e il Consorzio socio-sanitario locale.
L’intento della famiglia era quello di ottenere la riparazione dei danni subiti per la mancata e tempestiva predisposizione di un piano di assistenza personalizzato.
Una difficile situazione familiare e il blocco dell’assistenza
La vicenda umana al centro della causa riguarda una ragazza affetta fin dalla nascita da una patologia complessa e gravissima.
Tale condizione si manifesta con forte aggressività e situazioni di rischio sia per sé stessa sia per chi le sta accanto.
Fino al compimento del ventunesimo anno di età, la giovane era stata presa in carico dai servizi sociali del Comune di Ardea sotto la vigilanza medica dell’ASL Roma 6, risiedendo in una struttura specializzata per minori.
Il nodo critico si è verificato nell’estate del 2022, quando la ragazza ha compiuto 21 anni.
Terminata la tutela per i minori, è rientrata nella casa familiare. Nessun ente pubblico ha adottato in tempo un provvedimento per garantire la continuità delle cure in una struttura protetta o per offrire un sostegno domiciliare adeguato.
Di fronte all’assenza di interventi, nell’agosto del 2022 i familiari hanno formalmente richiesto un piano di assistenza individualizzato per gestire l’emergenza in casa, nell’attesa di trovare una nuova struttura idonea al ricovero definitivo.
L’inerzia della pubblica amministrazione e l’intervento del giudice
Nonostante la richiesta formale dei familiari, le istituzioni sanitarie e comunali coinvolte non hanno fornito risposte nei tempi previsti.
La famiglia è stata quindi costretta a ricorrere per la prima volta al TAR del Lazio per contestare il silenzio e la passività degli enti pubblici.
Il Tribunale Amministrativo ha accolto le ragioni della famiglia nell’ottobre del 2023, ordinando alle amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo.
Nonostante l’ordine del giudice, l’assistenza non è stata attivata subito.
Si è reso necessario un secondo intervento della magistratura nel marzo del 2024, quando il TAR ha nominato il Sindaco di Ardea come commissario con il compito specifico di sbloccare la pratica.
Il piano di assistenza individualizzato è stato infine sottoscritto soltanto il 26 marzo 2024.
La richiesta di risarcimento e la difesa degli enti pubblici
Sulla base di questi pesanti ritardi, la famiglia ha avviato un nuovo giudizio nell’aprile del 2024.
L’obiettivo era ottenere una condanna al risarcimento dei danni morali e materiali accumulati durante i mesi di gestione casalinga priva di supporto.
La somma richiesta complessivamente superava gli 800mila euro, calcolata sulla base delle tabelle per il danno alla persona.
Si sono costituiti in giudizio l’ASL Roma 6, il Comune di Ardea e il Consorzio dei Servizi Sociali. Tutti gli enti hanno respinto le accuse di responsabilità.
Gli avvocati della pubblica amministrazione hanno eccepito che il ricorso fosse ormai fuori tempo massimo, in quanto notificato oltre i termini prescritti dal codice del processo amministrativo per i casi di mancato rispetto dei tempi della burocrazia.
La decisione dei magistrati: il fattore tempo è determinante
I giudici del TAR del Lazio hanno accolto le eccezioni sollevate dalle amministrazioni pubbliche, dichiarando il ricorso irricevibile.
Il motivo risiede nelle norme specifiche che regolano le azioni di risarcimento per il ritardo o l’inerzia della pubblica amministrazione.
La legge stabilisce che il diritto al risarcimento deve essere azionato entro il termine tassativo di 120 giorni.
Questo termine comincia a decorrere trascorso un anno dalla data in cui l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento.
Nel caso specifico, la richiesta formale di assistenza era stata presentata il 5 agosto 2022. La pubblica amministrazione aveva trenta giorni di tempo per rispondere, ovvero fino al 5 settembre 2022.
I dodici mesi di attesa previsti dalla legge sono scaduti il 5 settembre 2023. Da quel momento è scattato il termine ultimo di 120 giorni per chiedere i danni, scaduto il 3 gennaio 2024.
Avendo notificato il ricorso solo l’8 aprile 2024, la famiglia ha superato il limite massimo consentito.
Perché il perdurare del ritardo non salva il risarcimento
I familiari hanno sostenuto in aula che la loro richiesta fosse tempestiva, visto che l’inadempimento della burocrazia era ancora in corso e che l’assistenza completa si era concretizzata solo molto tempo dopo.
La tesi sostenuta era che il diritto al risarcimento rimanesse aperto finché durava la mancanza del servizio.
Il Tribunale ha chiarito che questa interpretazione non è applicabile.
I magistrati hanno spiegato che il codice del processo amministrativo ha fissato una regola precisa per bilanciare le esigenze dei cittadini con la certezza dei rapporti giuridici. Come richiamato anche dalle pronunce del Consiglio di Stato:
«Il termine inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere».
Il cittadino ha l’onere di avviare la causa per i danni entro un arco temporale ben definito (un anno più 120 giorni), anche se la pubblica amministrazione sta continuando a rimanere inerte.
Le azioni avviate per sollecitare la conclusione del procedimento non interrompono questa scadenza risarcitoria.
Spese di giudizio compensate tra le parti
La sentenza si conclude senza una condanna della famiglia al pagamento delle spese legali in favore degli enti pubblici. Il TAR del Lazio ha disposto la totale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
I giudici hanno preso questa decisione considerando la particolare complessità dell’intera vicenda, la delicatezza degli interessi umani coinvolti e le difficoltà organizzative incontrate nella tutela della giovane disabile.
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