Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che ha accolto il ricorso di una grande società di logistica operante sul territorio apriliano, annullando le pretese economiche avanzate dall’amministrazione comunale per un valore di 209.644 euro relative agli anni dal 2019 al 2022.
La contestazione del Comune di Aprilia e la richiesta economica
La vicenda prende le mosse da una verifica condotta dagli uffici del Comune di Aprilia.
A seguito di un sopralluogo tecnico e di una successiva perizia svolti negli spazi del polo logistico, l’amministrazione ha emesso un maxi avviso di accertamento.
Oggetto della contestazione era il pagamento della TARI per quattro anni di attività. La superficie tassabile era stata ricalcolata e notevolmente ampliata rispetto al passato.
L’ente locale sosteneva che l’intero stabilimento fosse idoneo a produrre spazzatura urbana.
Questo includeva i grandi scaffali d’acciaio per le merci e i corridoi interni di scorrimento. Di conseguenza, il Municipio chiedeva il versamento di ben 209.644 euro.
L’amministrazione si basava sulla presunzione che ogni spazio di magazzino sia di per sé un potenziale generatore di rifiuti ordinari gestiti dal servizio pubblico.
La difesa dell’azienda: scarti speciali e smaltimento privato
Di fronte alla salatissima richiesta del Municipio, la società di logistica ha deciso di opporsi fermamente. L’azienda ha spiegato nel dettaglio il funzionamento del proprio impianto apriliano.
All’interno della struttura si svolge un’attività pura di stoccaggio e movimentazione per conto terzi.
Vengono immagazzinati prodotti industriali e nello specifico pneumatici, senza alcun tipo di vendita diretta al pubblico o presenza di clienti.
Durante le operazioni si generano esclusivamente determinati tipi di scarto. Si tratta di copertoni e, soprattutto, di abbondanti residui di imballaggi terziari.
Questi ultimi sono i grandi involucri usati per la protezione e il trasporto delle merci. Tali materiali rientrano per legge nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
Per dimostrare la propria correttezza, la società ha depositato le fatture che attestavano come lo smaltimento venisse svolto da un’impresa privata specializzata. L’operazione avveniva interamente a spese dell’azienda e senza gravare sul servizio pubblico.
La decisione dei giudici: niente tassa sulle aree a rifiuto speciale
I giudici tributari della seconda sezione di Latina hanno accolto pienamente il ricorso del contribuente. Nella loro decisione, i magistrati hanno ribadito un principio chiave della normativa sui tributi locali.
Se un’azienda dimostra che in determinate zone si formano di norma scarti speciali, e che questi vengono avviati al recupero tramite canali privati, quelle aree non devono pagare la TARI comunale.
I giudici hanno chiarito che il requisito per applicare il tributo viene meno quando il contribuente dà prova certa del corretto trattamento autonomo.
Nella sentenza si legge infatti che
«ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali».
La società ha rigorosamente
«assolto allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante affidamento del servizio ad una ditta terza specializzata»
fornendo tempestivamente la documentazione contabile.
Un chiarimento sulla trasparenza degli atti pubblici
Nel corso della causa era stata sollevata anche una questione riguardante presunti difetti di motivazione della cartella di pagamento inviata dal Municipio.
I giudici hanno però respinto questa specifica contestazione, confermando che gli atti del Comune di Aprilia erano adeguatamente chiari.
L’ispezione preventiva e le misurazioni effettuate in contraddittorio avevano messo l’azienda nelle condizioni di comprendere la richiesta originaria.
Tuttavia, la chiarezza formale del Comune di Aprilia non è bastata a salvare la pretesa economica.
La richiesta è crollata nel merito non appena la ditta ha provato che i rifiuti prodotti erano speciali e interamente gestiti da privati.
La controversia si è chiusa con l’annullamento integrale degli atti impositivi inviati dall’amministrazione comunale.
Il Collegio giudicante ha stabilito la compensazione delle spese di giudizio tra le due parti: ciascuna parte sosterrà i propri costi legali, in considerazione della complessità e della particolarità tecnica della vicenda.
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