La donna contestava infatti la costruzione dell’impianto, avendo
“visto erigere l’altissima torre metallica, a poca distanza dal muro di cinta della propria abitazione, in linea d’aria verso il mare”
e chiedeva di annullare le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ardea e dalla Regione Lazio. Per i giudici, però, il ricorso è arrivato oltre i termini previsti e non può quindi essere esaminato nel merito.
I lavori erano iniziati nel novembre 2022
La vicenda riguarda una struttura per radiotelecomunicazioni realizzata nel territorio di Ardea, in zona Lido dei Pini.
La ricorrente aveva impugnato le autorizzazioni relative alla costruzione dell’impianto, comprese quelle paesaggistica e sismica.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, i lavori erano programmati a partire dal 2 novembre 2022 e avrebbero dovuto concludersi il 12 dicembre dello stesso anno.
La residente ha successivamente contestato la realizzazione dell’opera, sostenendo che
“l’infrastruttura ben avrebbe potuto essere collocata in una posizione diversa, idonea comunque a servire l’abitato e le aree circostanti”.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato invece notificato l’11 aprile 2023, per poi essere trasferito davanti al TAR del Lazio nel luglio dello stesso anno.
La contestazione riguardava la costruzione dell’impianto
È questo il punto centrale della decisione. Il Tribunale ha ritenuto che la residente non stesse contestando semplicemente alcune caratteristiche della struttura o le modalità con cui era stata realizzata.
La contestazione riguardava invece la scelta stessa di costruire la stazione radio base in quel luogo.
Per questo motivo, secondo i giudici, il termine per impugnare gli atti era già iniziato con l’avvio dei lavori. Considerando la data del 2 novembre 2022 indicata dalla stessa ricorrente, il termine sarebbe scaduto il 2 marzo 2023.
La notifica del ricorso è invece avvenuta l’11 aprile, oltre un mese dopo la scadenza.
Il TAR infatti sottolinea che la ricorrente
“sapeva che i lavori sarebbero iniziati il 2 novembre 2022 e che sarebbero terminati il 12 dicembre 2022, sicché, a prescindere dall’effettiva data di conclusione delle attività, ella avrebbe dovuto proporre il ricorso straordinario entro il 2 marzo 2023“.
Secondo i giudici, proprio per la vicinanza della struttura alla sua abitazione, avrebbe potuto rendersi conto dell’intervento in corso e presentare il ricorso entro i 120 giorni:
“poiché la stessa ricorrente ha pacificamente ammesso di aver provveduto a notificare il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 11 aprile 2023 l’impugnazione è tardiva”.
Nella sentenza viene ricordato anche che, per contestare un’opera realizzata nelle vicinanze della propria abitazione, non è necessario conoscere nei dettagli tutti i documenti amministrativi. È sufficiente avere una conoscenza dell’intervento tale da far emergere una possibile lesione dei propri interessi.
«Avrebbe potuto chiedere subito gli atti»
La residente aveva sostenuto di aver visto realizzare
«l’altissima torre metallica, a poca distanza dal muro di cinta della propria abitazione, in linea d’aria verso il mare»
e che le caratteristiche dell’opera non sarebbero state immediatamente comprensibili dalla cartellonistica presente nel cantiere.
Anche questa argomentazione non ha convinto il Tribunale.
Secondo i giudici
“anche se corrispondesse al vero che le caratteristiche dell’opera non sarebbero evincibili dalla cartellonistica di cantiere ella avrebbe potuto avere contezza della struttura mediante un semplice accesso documentale“.
La sentenza richiama proprio il principio secondo cui il vicino che ritiene di essere danneggiato da un’opera edilizia deve attivarsi senza attendere la conclusione dei lavori.
L’eventuale richiesta di accesso agli atti non può infatti essere utilizzata per spostare in avanti il termine entro il quale presentare un ricorso.
Nel caso di Ardea, inoltre, il TAR del Lazio considera particolarmente rilevante la vicinanza della residente all’area interessata dall’intervento.
Una posizione che, secondo il Collegio, rendeva più facile avere conoscenza dell’entità dei lavori anche prima della loro conclusione.
Respinta anche la richiesta di ulteriori documenti
La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di acquisire anche la documentazione relativa al trasporto del palo metallico utilizzato per l’impianto. L’obiettivo era verificare la data in cui il manufatto era stato installato.
Anche questa richiesta è stata respinta. Per il TAR, infatti, il momento decisivo non era quello dell’installazione del palo, ma l’inizio dei lavori.
La decisione non entra quindi nel merito delle contestazioni sollevate dalla residente sulla localizzazione della stazione radio base. Il Tribunale non ha stabilito se l’impianto fosse correttamente autorizzato o se avrebbe dovuto essere collocato altrove.
Ha stabilito che il ricorso non poteva essere esaminato perché presentato oltre il termine previsto.
Alla fine il TAR del Lazio ha dichiarato il ricorso «irricevibile perché tardivo». Le spese di giudizio sono state invece compensate tra le parti, quindi ciascuno sosterrà i propri costi.



















