Respinto il ricorso contro il Comune di Rocca di Papa
La sentenza n. 14411/2026, pubblicata il 31 agosto, respinge il ricorso presentato da Gest.I.Tel contro l’Ordinanza con cui il Comune di Rocca di Papa, nel maggio 2023, aveva contestato il mancato rispetto di un ordine di demolizione risalente al 2019.
La decisione riguarda un traliccio metallico con parabole e antenne, poggiato su una base di cemento e situato su un’area privata.
Una multa da 20mila euro
Insieme al traliccio, il provvedimento comunale indica due manufatti in ferro costruiti su basi di cemento.
Per il mancato ripristino dei luoghi, il Comune di Rocca di Papa ha applicato una sanzione amministrativa di 20mila euro, posta a carico della società insieme agli altri soggetti.
Il TAR precisa che la multa non punisce direttamente la realizzazione delle opere, ma l’inerzia successiva all’ordine di demolizione.
L’appello non fermava la demolizione
Gest.I.Tel sosteneva che Rocca di Papa avrebbe dovuto attendere la conclusione definitiva del contenzioso prima di applicare la sanzione.
Per i giudici, però, la semplice presentazione di un ricorso non sospende automaticamente un provvedimento amministrativo. Sarebbe servita una decisione giudiziaria cautelare specifica.
Nel frattempo, inoltre, il Consiglio di Stato aveva già respinto, nel gennaio 2024, l’appello contro la precedente sentenza che aveva riconosciuto la legittimità della demolizione.
Il traliccio acquistato nel 1999
La società ha dichiarato di aver acquistato il traliccio nel giugno 1999 dalla C.D.F. – Centro Diffusioni Fonografiche e ha sostenuto che la struttura fosse presente nello stesso punto da oltre trent’anni.
Secondo il TAR del Lazio, tuttavia, l’anzianità non basta a rendere regolare l’opera: una struttura alta 25 metri, stabilmente ancorata a una piattaforma di cemento, comporta una trasformazione permanente del terreno e richiedeva un titolo edilizio anche secondo le norme dell’epoca.
Dietro Gest.I.Tel c’è il gruppo RTL
Gest.I.Tel ha sede a Bergamo e opera nell’installazione e nella manutenzione di impianti elettronici e di telecomunicazione.
Le fonti pubbliche la collocano nel gruppo RTL 102.5, per il quale cura la manutenzione della rete di diffusione.
La società non è dunque la radio in senso stretto, ma la struttura tecnica collegata al network radiofonico nazionale. La sentenza, è bene precisarlo, non attribuisce responsabilità personali ai vertici dell’emittente.
Monte Cavo verso una lenta liberazione
La decisione mantiene in piedi la multa e conferma l’efficacia dell’ordine di demolizione.
Il TAR ricorda inoltre che la mancata esecuzione può condurre all’acquisizione dell’opera e dell’area interessata al patrimonio comunale, oltre alla demolizione d’ufficio a spese dei responsabili.
La sentenza, però, non dice che il traliccio sia già stato materialmente rimosso: per vedere cambiare davvero il profilo di Monte Cavo serviranno ulteriori passaggi amministrativi ed esecutivi.
Gest.I.Tel, quale parte del giudizio e società collegata al gruppo RTL 102.5, potrà comunque impugnare questa nuova sentenza davanti al Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia amministrativa.
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