Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso dei proprietari e lasciato in vigore gli atti con cui il Comune di Castel Gandolfo ha acquisito gratuitamente al proprio patrimonio alcune opere abusive e i terreni a esse collegati, al termine di una vicenda urbanistica iniziata nel 2000.
In sostanza, con una sentenza pubblicata il 4 settembre, i giudici hanno confermato gli effetti di due distinte acquisizioni al patrimonio comunale:
- quella del 2016, relativa a opere e aree per una superficie complessiva indicata in 1.430 metri quadrati,
- quella del 2025, riguardante le opere non demolite e un’area calcolata in 1.655 metri quadrati.
Le irregolarità conestate al Parco giochi dei Vip
La vicenda riguarda un terreno utilizzato per attività di spettacolo e intrattenimento, frequentato negli anni anche da noti personaggi come Francesco Totti, Ilary Blasi, Raoul Bova e tanti altri.

Secondo il Comune di Castel Gandolfo, nel parco giochi sono state realizzate nel tempo tettoie, prefabbricati, pavimentazioni e altre strutture. Una prima ordinanza di demolizione risale al 2000.
Nel 2016, dopo avere accertato la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, il Comune di Castel Gandolfo dichiarò acquisite al patrimonio pubblico le opere abusive e un’area complessiva di 1.430 metri quadrati.
La sanatoria presentata troppo tardi
Nel 2017 venne presentata una richiesta di sanatoria per quattro tettoie, un gioco denominato “jumping” e una pavimentazione.
Il Comune di Castel Gandolfo la respinse nel gennaio 2025.
Per il TAR del Lazio il nodo è soprattutto temporale: quando la domanda venne presentata, l’acquisizione conseguente alla mancata esecuzione del precedente ordine di demolizione si era già perfezionata.
Secondo i giudici, quindi, i ricorrenti non avevano più titolo per chiedere la regolarizzazione delle opere interessate dalla precedente procedura.
Restano una grande tettoia, un prefabbricato e un muro
Nel febbraio 2025 il Comune di Castel Gandolfo ha emesso una nuova ordinanza di demolizione.
Durante il sopralluogo del 16 giugno risultavano già eliminate diverse strutture, tra cui tre tettoie e una casetta in lamiera. Erano invece rimasti una tettoia di circa 158 metri quadrati, un prefabbricato di circa 7,5 metri quadrati e un muro di sostegno lungo circa 56 metri.
La mancata rimozione di queste opere ha fatto scattare una seconda acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Al Comune un’area di 1.655 metri quadrati
È su questo punto che la sentenza produce gli effetti più rilevanti.
Il Comune ha calcolato l’area collegata alle opere rimaste applicando gli indici previsti per la zona urbanistica E3, classificata come “Zona agricola speciale – aree di sponda del lago”.
La legge consente di acquisire un’area non superiore a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
Partendo da 165,5 metri quadrati di manufatti, il Comune ha quindi individuato una superficie di 1.655 metri quadrati.
I giudici del Tribunale hanno giudicato il calcolo adeguatamente motivato e ha respinto le contestazioni dei ricorrenti.
Anche la vecchia acquisizione resta valida
I proprietari avevano tentato di rimettere in discussione anche l’acquisizione del 2016, contestando alcuni passaggi della precedente procedura.
Su questo punto, però, il TAR non è entrato nel merito: l’atto era conosciuto almeno dal febbraio 2016 e non era stato impugnato entro i termini previsti. Per i giudici, i suoi effetti si sono quindi ormai consolidati.
Il risultato è netto: nessuno degli atti impugnati è stato annullato.
Restano validi sia il provvedimento del 2016 sia quello più recente del 2025. Le spese del giudizio, quantificate in 2.000 euro oltre agli accessori di legge, sono state poste a carico della parte ricorrente.
La sentenza non ordina la chiusura dell’intero parco giochi e non stabilisce che tutta la particella sia diventata comunale.
Segna però un passaggio probabilmente decisivo nella lunga battaglia sul lungolago: le opere interessate dai provvedimenti e le aree a esse collegate risultano acquisite al patrimonio del Comune di Castel Gandolfo, mentre la possibilità di contestare la vecchia acquisizione è stata definitivamente preclusa in questo giudizio.
Cosa succede ora
La proprietà ha però ancora una possibilità, quella di impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia Amministrativa.
Se lo farà entro 60 giorni, la situazione resterà congelata, cioè col parco giochi funzionante e che può utilizzare anche l’area che il Comune di Castel Gandolfo pretende di acquisire.
I tempi per avere poi la sentenza si prevedono di almeno un anno, una anno e mezzo.
Soltanto se tale ricorso non verrà presentato entro 60 giorni, il Comune di Castel Gandolfo sarà legittimato legalmente ad acquisire le aree indicate nei due provvedimenti.
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